CassazionesentenzaSezione FDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 30573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona, pronunciando in sede di rinvio quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile - perché «la pena non è attualmente in corso di espiazione» - l'incidente di esecuzione con cui il condannato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di rideterminare la misura della pena detentiva di anni dieci e mesi otto a lui inflitta con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata il 26 novembre 2002, irrevocabile il 29 maggio 2003, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990; pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. L'ordinanza è stata assunta dopo che la prima sezione penale della Corte di cassazione (sentenza n. 28130 del 2021), accogliendo il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, aveva annullato il primo provvedimento di rideterminazione della pena, perché era mancata una verifica effettiva circa l'integrale espiazione della pena. 2. Ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen. Evidenzia: - che la Corte di appello ha escluso l'interesse del condannato in ragione dell'avvenuta estinzione globale della pena aula data del 23 febbraio 2022; - che, invece, il condannato era interessato a conseguire un provvedimento giudiziale idoneo a consolidare la rideterminazione pena (anni otto di reclusione) già ottenuta in forza della precedente ordinanza della Corte di appello di Ancona annullata dalla Corte di cassazione, così da scongiurare il pericolo di subire un ordine di esecuzione per il supplemento di pena; - che il rischio paventato si è verificato in quanto con ordine del 11 maggio 2022 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha disposto la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori anni due e mesi otto (atto allegato al ricorso). 3. Con successiva memoria il difensore ha ribadito l'interesse del ricorrente alla proposizione dell'incidente di esecuzione e ha comunicato di aver impugnato, senza frutto, l'ordine di carcerazione emesso della Procura generale in data 11 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Si verte in un giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento su ricorso del Procuratore generale distrettuale. 2.1. Il Pubblico ministero aveva impugnato l'originario provvedimento con il quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, aveva rideterminato in anni otto di reclusione la pena detentiva di anni dieci e mesi otto di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata il 26 novembre 2002, irrevocabile il 29 maggio 2003, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. :309 del 1990. Nel ricorso il Procuratore generale distrettuale aveva dedotto che la pena in oggetto «era stata interamente espiata alla data del 4 dicembre 2015, in data anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019» e che, in particolare «la condanna inflitta con la sentenza n. 1521/2002 della Corte di appello di Catanzaro (passata in giudicato 11 29 maggio 200.3) era oggetto della procedura esecutiva n. 424/2015 [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, quindi inserita in un provvedimento di cumulo emesso il 2 settembre 2015, rideterminata per effetto dell'ordinanza di continuazione emessa dal Tribunale di Ancona in data 3 dicembre 2015 (depositata il 4 gennaio 2015) ed interamente espiata dal 23 febbraio 2012 al 4 dicembre 2015, retroagendo la liberazione alla data del 11 maggio 2014) [...] peraltro quanto espiato in eccesso nella procedura n. 424/2015 [OSCURATO:PERSONA] di Ancona (pari ad anni 1, mesi 6 e giorni 25 di reclusione), veniva imputato a titolo di fungibilità alla pena attualmente in espiazione e relativa a diverso cumulo n. 149/2018 SIEP procura generale di Ancona, con scadenza 25 marzo 2025». 2.2. La sentenza rescindente ha richiamato il principio di diritto in forza del quale: «Il giudice dell'esecuzione - investito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, della richiesta del condannato di rideternninazione della pena irrevocabilmente inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - deve preliminarmente verificare la già avvenuta espiazione della pena atteso che per il suo accoglimento trova il suo limite invalicabile nell'esaurimento del rapporto esecutivo». Su tale premessa ha demandato al giudice di rinvio il compito di verificare l'avvenuta espiazione della pena, confrontandosi con gli elementi risultanti dagli atti e, in particolare, con il provvedimento di cumulo del 2 settembre 2015. 3. Il giudice di rinvio non ha assolto al mandato conferitogli. 3.1. Con l'ordinanza qui impugnata, la Corte di appello, dopo avere premesso che l'imputato è stato scarcerato il 23 febbraio 2022, si limita a rilevare che "la pena non è in corso di esecuzione" e a dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dal condannato. Tuttavia non era questo l'oggetto dell'accertamento da compiersi: il giudice di rinvio non avrebbe dovuto accertare se Ursino stesse o meno scontando una pena al momento della assunzione della decisione,, ma avrebbe dovuto appurare se, in precedenza, il condannato avesse interamente espiato la pena detentiva a lui inflitta dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 26 novembre 2002, irrevocabile il 29 maggio 2003. Tale verifica avrebbe dovuto essere condotta esaminando gli atti concernenti la posizione giuridica del condannato e, in particolare, il provvedimento di cumulo emesso il 2 settembre 2015 nell'ambito della procedura esecutiva n. 424/2015 [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, dal quale emergerebbe che la pena in esame sarebbe stata rideterminata per effetto di una ordinanza ex art. 671 coi proc. pen. del 3 dicembre 2015 (depositata il 4 gennaio 20151 e sarebbe stata interamente espiata dal 23 febbraio 2012 al 4 dicembre 2015. 3.2. La declaratoria di inammissibilità della Corte di appello ha portato a una ulteriore paradossale conseguenza: in data 11 maggio 2022, a seguito della ordinanza qui impugnata, la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ha adottato, nei confronti del ricorrente, un ordine di esecuzione per la carcerazione ai fini della espiazione della pena di anni due e mesi otto, così non solo contraddicendo la propria originaria impostazione che aveva condotto all'accoglimento del ricorso per cassazione, ma addirittura ponendo in esecuzione una pena illegale, poiché contrastante con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. In sintesi, delle due l'una: - o la pena detentiva di cui si discute non è stata ancora interamente espiata, e allora il giudice dell'esecuzione dovrà procedere a rideterminarla in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019, dato che il precedente provvedimento di rideterminazione della pena detentiva nella misura di anni otto di reclusione è stato annullato dalla sentenza rescindente; - oppure la pena è stata interamente espiata (così sosteneva la Procura generale con il ricorso per cassazione che ha dato origine al presente procedimento di rinvio), quindi il giudice dell'esecuzione non dovrà rideterminare alcunché e l'incidente di esecuzione dovrà essere dichiarato inammissibile poiché il rapporto esecutivo di cui si discute si era già esaurito in data anteriore alla presentazione dell'istanza. Nell'uno e nell'altro caso, l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Ancona 1'11 maggio 2022 è illegittimo perché riguarda o una pena illegale o una pena già espiata. 4. Consegue che il provvedimento impugnato deve nuovamente essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Ancona, affinché compia la verifica, allo stato inevasa, che le era già stata richiesta dalla sentenza rescindente.P.Q.11q. An