CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 389/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Marzia MAGAGNIN, rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allelit i in calce al ricorso, ex legedomiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ( p ec : silviabettella @ ordineavvocatipadova.it ) ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Montevideo n.2 1 , come da procura in calce al controricorso ( p ec : [OSCURATO:EMAIL]); –resistente – Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Geometra CTU in procedimento di ATP; CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIAn. 1311/202 2 pubblicata in data 7/06/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Bruno PASIANOTTO e Marzia MAGAGNIN convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento o la dichiarazione di nullità della perizia da questi depositata, quale geometra consulente tecnico d’ufficio nominato nel procedimento di ATP rubricato al n. R.G. 7727/2017, dinanzi al Tribunale di Padova, instaurato dai predetti odierni ricorrenti nei confronti de lla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ; i predetti sostenevanoche l’elaborato fosse viziato da gravi errori attribuibili a colpa grave o dolo del CTU, e che per tali motivi la perizia fosse nulla, invalida o inutilizzabile o che dovesse essere annullata; chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni che assumevano aver subìto in conseguenza di tale perizia, quantificati in Euro 30.000, nonché al rimborso delle spese corrisposte per la prestazione peritale, sostenendo che la richiesta di ristoro dei danni fosse giustificata dalla sussistenza di una responsabilità del resistente ex art. 64 c.p.c. per colpa grave e/o dolo e per violazione degli articoli 194 c.p.c. e 90 e segg. Disp.att. c.p.c.. Si costituiva il convenuto contestando quanto dedotto ed eccepito dagli attori e chiedendo l’integrale rigetto delle domande proposte; eccepiva inoltre: - la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di annullamento o dichiarazione di nullità/inutilizzabilità della perizia, rilevando che contraddittore rispetto a tale domanda dovesse essere, semmai, la controparte degli attori nella procedura di ATP rubricata al n. R.G. 7727/2017, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e non certo il CTUincaricato di redigere la perizia; - che le eventuali nullità della perizia erano,comunque, sanabili ai sensi dell’art. 157 c.p.c. qualora la parte che aveva subito una lesione del proprio diritto di difesa non le avesse eccepite nella prima difesa successiva al loro insorgere; -quanto CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi invece alla domanda di risarcimento del danno, dava atto di aver eccepito,sin dal primo atto difensivo, l’improcedibilità dell’azione per non essere stata espletata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, così come imposto dal D.L. 132 del 12/9/2014, art. 3, convertito in legge dalla L. 162 del 10/11/2014;chiedeva infine la condanna degli attori per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96,comma terzo, c.p.c. . Il Tribunale di Padova con sentenza n. 2172/2019 dichiarava improcedibile, per mancato avvio della negoziazione assistita, la domanda di risarcimento dei danni e rigettava la domanda di annullamento o dichiarazione di nullità e/o di dichiarazione di invalidità ed inutilizzabilità della perizia depositata dal Geom etra [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di ATP n. R.G. 7727/2017instaurato dinanzi il Tribunale di Padova, dichiarando la carenza di legittimazione passivadel convenuto. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevanoappello avanti alla Corte d’Appello di Venezia ; si costituiva l’appellato, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1311/2022 rigettava l’appello,ritenendolo infondato. Per quanto ancora qui di interesse, il [OSCURATO:PERSONA] d’appello evidenziava che il verbale di prima udienza del giudizio di prime cure riproduceva esattamente la volontà attorea, come attestato dal rifiuto all’avvio della negoziazione assistita confermato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma ed in quella di replica ; r ilevava che gli attori, in seguito alla prima udienza, non avevano volutamente chiesto la rimessione in termini per poter avviare la negoziazione assistita; in merito alla domanda di risarcimento dei danni,il giudice d’appello affermava l’infondatezza delle contestazioni mosse dagli attori nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e l’inesistenza di irregolarità sia nella perizia contestata che nel comportamento tenuto dal CTUin sede di ATP nel procedimento R.G. 7727/2017. Affermava, infine, che gli eventuali vizi,ove infirm i no l’operato del CTU sono fonte di nullità CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi relativa sanabileai sensi dell’art. 157, comma secondo , c.p.c. (applicabile anche in sede di ATP come confermato dal [OSCURATO:PERSONA] d’appello), ove non eccepitinella prima difesa utile. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le parti ha nno depositato rispettive memori e . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamenta no “ Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 3 del d.l. 132 del 2014 come convertito in legge 162/2014” e censurano la sentenza impugnata per aver omesso la pronuncia sulla questione pregiudiziale della negoziazione obbligatoria quanto alla proposta domanda risarcitoria in ordine alla responsabilità professionale del geometra [OSCURATO:PERSONA] in merito alla perizia depositataquale CTU nel procedimento di ATP ( [OSCURATO:PERSONA])promosso dai ricorrenti ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Padova,e per la mancata concessione del termine stabilito dallalegge citata per l’adempimento della negoziazione obbligatoria . 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti denuncia no “ Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione alla legge 162/2014 e all’art.64 c.p.c.” poichèla sentenza impugnata avrebbe erroneamente sussunto la domanda risarcitoria dei ricorrenti nella fattispecie di risarcimento dei danni da responsabilità professionale di tipo contrattuale con applicazione dell’istituto della negoziazione assistita obbligatoria in difetto della pronuncia sulla domanda pregiudiziale di accertamento della responsabilità per colpa del CTU,oggetto del presente giudizio e fonte di responsabilità extracontrattuale. CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrent i lamenta no “ Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione alla dichiarata inammissibilità per carenza di legittimazione passiva del CTU in relazione alla domanda di accertamento della nullità parziale o totale della perizia depositata nel procedimento per ATP n. 7727/17, promosso dai ricorrenti ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Padova e conclusosi con il deposito della relazione peritale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ed in relazione alla natura del procedimento previsto dall’art.696 bis c.p.c. ” . 4.Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano “ Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione alla erronea applicazione dell’art. 157 c.p.c. e all’accoglimento dell’eccezione del CTU di decadenza dalla domanda di accertamento della nullità parziale o totale per gravi errori della perizia depositata dl CTU convenuto nel procedimento per ATP (…) in relazione alla natura del procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c.”. 5.Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano “ Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in relazione alla erronea dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 157 c.p.c. in accoglimento della eccezione del convenuto per mancata contestazione tempestiva della nullità della relazione del CTU depositata nel procedimento ATP (…) in relazione all’omessa considerazione di fatti o atti tempestivi e decisivi per il giudizio”, ed in particolare“l’istanza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca della proroga richiesta dal CTU per pendenza di trattative (effettivamente inesistenti), dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito della relazione peritale, con istanza di fissazione dell’udienza di chiarimenti (doc. 18) e segnalazione del 27/04/2008 - 8doc. 20) , con la quale i ricorrenti avevanoeccepito la nullità e/o annullabilità totale o parziale e inutilizzabilità della bozza di CTU trasmessa ai consulenti di parte per gravi errori, interpretazioni in contrasto coi documenti ed esorbitanti il quesito, valutazioni giuridiche riservate al giudice, mancata considerazione e indicazione dei documenti essenziali, omessa e parziale CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risposta al quesito, violazioni delleregole indicate dagli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. Att. c.p.c.”. 6.Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano “ Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in relazione alle erronee valutazioni di merito e agli errori di fatto emergenti palesemente dagli atti della Corte d’appello per omesso esame della sentenza del Tribunale di Padova emessa in data 21.02.2022 all’esito del procedimento di merito iscritto al n. 5367/18 r.g. e promosso dalla società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avvalendosi della perizia del CTUTuccio ritenuta falsa e completamente disattesa dal giudice di merito, prodottatelematicamente. Omesso esame dell’ordinanza collegiale del tribunale di Padova in data 8.01.2019 che a pag. 2 ha disatteso le conclusioni del CTU [OSCURATO:PERSONA] alla luce degli atti pubblici e della documentazione (doc. 68 prodotto con la comparsa conclusionale di primo grado)”. 7. I primi due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per motivi di evidente connessione vanno integralmente disattesiperché infondati. Non sussiste nella fattispecie in esame alcuna omess a pronuncia sulla questione pregiudiziale della negoziazione obbligatoria quanto alla proposta domanda risarcitoria in ordine alla pretesa responsabilità professionale del geometra [OSCURATO:PERSONA] e neppurela mancata concessione del termine stabilito dalla legge citata per l’adempimento della negoziazione obbligatoria. In proposito,è sufficiente dare conto di quanto statuito dalla Corte d’appello, la quale ha esaminato i motivi di gravame allora formulati e qui riproposti e con motivazione espressa e piana ha ritenuto corretta l’attività del giudice di prime cure, rilevando che «il Tribunale ha correttamente reso lo svolgimento dell’attività processuale» (pag. 8 della sentenzaimpugnata) e ha evidenziato che « il verbale non è stato mai nel giudizio di primo grado contestato nel suo contenuto e che il termine “rifiuto” non è stato mal utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riportato nel CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi verbale quanto affermato dal procuratore attoreo» ed ha aggiunto che , effettivamente, la conferma che « questa fosse la volontà espressa dal procuratore, si rinviene nella memoria ex art. 183, VI comma,n. 1, c.p.c. depositata dagli attori, dove viene ribadita l’infondatezza dell’eccezione sollevata in via preliminare dal legale di parte avversa per non avere gli attori promosso la procedura di negoziazione assistita essendo l’oggetto della causa escluso dal novero delle materie per le quali è necessaria la mediazione (pagg. 6 e 7), e nella memoria di replica dove gli attori affermano che il pregiudizio dalla violazione dei doveri da parte del CTU (…), la qualifica di pubblico ufficiale del CTU e il richiamo contenuto nell’art. 64 c.p.c. alle norme penalistiche, sottrae i diritti oggetto di accertamento (nella presente causa) alla trattativa stragiudiziale tra le parti (pag. 5)»(pag. 9 della sentenza impugnata). Sul punto, la Corte d’appello ha concluso nell’affermare che, pertanto «La condizione di procedibilità dell’azione in ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti del convenuto non è stata, quindi, rispettata solo per volontà degli attori, che si sono rifiutati di avviare la negoziazione assistita »(pag. 9 della sentenza impugnata). In ordine,poi, alla reiterata doglianza in ordine all’asserita omessa concessione di un termine per tentare la negoziazione assistita ed al preteso errore di sussunzione della domanda risarcitoria dei ricorrenti nella fattispecie di risarcimento dei danni da responsabilità professionale di tipo contrattuale, e non extracontrattuale, anche con allegazione del decreto di archiviazione del procedimento penale in data 25 giugno 2022, la Corte d’appelloha icasticamente rilevato che gli stessi attori «anche a fronte della circostanza che l’eccezione era stata ribadita dal convenuto successivamente al rifiuto» non avevano chiesto di essere rimessi in termini per soddisfare la condizione di procedibilità ( v. pag. 9 della sentenza impugnata). Neppure risulta sostenibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui la parte attrice non avrebbe potuto esperire la negoziazione assistita sulla CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domanda di risarcimento del danno per responsabilità del CTU in difetto dell’accertamento del fatto fonte dell’obbligazione extracontrattuale né rileva che solo dopo la sentenza di primo grado gli attuali ricorrenti abbiano invitato il convenuto alla negoziazione assistita. 8.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Come correttamente eccepito dalla parte resistente,la censura non è rispettosa dei criteri imposti dall’art. 366 I comma, nn. 4 e 6, c.p.c. (pag. 11 del controricorso); difatti, la parte ricorrente non sviluppa le ragioni dell’impugnazione nel corpo del ricorso, limitandosi ad indicare sommariamentela censura nella premessa iniziale di esso (ottava pagina del ricorso),dolendosi della dichiarata inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva del convenuto e, pur veicolando il motivo ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., neppure è indicata la norma sostanziale che si pretende violata o falsamente applicata. 9. Parimenti da disattenderesono i motivi quarto e quinto con cui i ricorrenti ripropongonosostanzialmente le doglianze già formulate con i motivi di appello sui pretesi vizi in ordine all’operato del CTU, lamentando la declaratoria di decadenza dalla domanda di accertamento della nullità totale o parziale da essi asseritamente derivante(pur a voler ritenere che il quinto motivo sia stato veicolato, in sostanza , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non già i sensi del n. 5 della stessa norma processuale, come invece indicato in ricorso, evidenziandosi che, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, le doglianze veicolate ai sensi della norma da ultimo richiamata sono inammissibili ex art. 348-ter, u.c., c.p.c., ratione temporisapplicabile nella specie). Sul punto, laCorte d’appello ha esaurientemente spiegato che detti vizi «sono fonte di nullità relativa e rifluisconotutti invariabilmente sotto il dettato dell’art. 157, II comma, c.p.c.: si tratta di una forma di nullità che viene sanata se non è eccepita nellaprima difesa utile». Ha evidenziato che «All’udienza del 2 maggio 2018, fissata per la verifica del deposito della perizia, i ricorrenti non avevano formulato CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi alcuna eccezione di nullità della perizia, né hanno chiesto termine per esaminare più approfonditamente l’elaborato depositato». Inoltre ha espressamente rilevato che «Non coglie nel segno il riferimento alla pronuncia della Suprema Corte n. 31886/2019 atteso che le Sezioni Unite hanno ritenuto che la tesi della nullità assoluta, sostenuta nella predetta pronuncia, non fosse condivisibile e che soltanto nel caso in cui la consulenza indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall’attore in base a fatti diversi da quelli allegati, l’accertamento si colloca al di fuori dei limiti della domanda, per cui la nullità sarebbe rilevabile d'ufficio o potrebbe farsi valere in sede di impugnazione (Cass. S.U. sentenza n. 3086/2022)» (pag. 12 della sentenza impugnata). Concludendo, il [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha ritenuto che « Tale ipotesi, però, non è stata neanche allegata dagli appellanti» ed ha pure espressamente escluso che sussistano motivi per ritenere che « nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non trovi applicazione la previsione di cui all’art. 157 c.p.c. atteso che anche in tale procedimento la nullità deve essere tempestivamente eccepita con un’apposita istanza al [OSCURATO:PERSONA], senza che possa rilevare la circostanza che tale procedimento si chiude con il deposito della relazione. Sul punto , occorre evidenziare che l’udienza conclusiva ex art. 696 bis c.p.c. viene normalmente celebrata dai giudici, come avvenuto nel caso di specie, e quantomeno in tale momento devono essere dedotte eventuali nullità». Ha poi pure precisatoche «Anche a voler ritenere che la nullità non possa essere eccepita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la problematica si dovrebbe comunque spostare nell’ambito del successivo giudizio di merito, giudizio che nella fattispecie, non è stato introdotto» (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Va evidenziato, in relazione alle censure proposte, che questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di istruzione preventiva, CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l'inosservanza delle disposizioni che regolano il relativo procedimento, dando luogo a nullità di carattere relativo, vanno eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro insorgere, sicché in mancanza di tempestiva eccezione, la nullità resta sanata secondo la regola generale di cui all'art. 157 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, sentenza n. 15436 del 7/07/2006 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20613 del 24/09/2009). Quanto poi all’istanza di revoca della proroga richiesta dal CTU per la pendenza delle trattative e la segnalazione del 27.4.2018, si rileva che tali atti non sono stati riportati testualmente nel ricorso, almeno per la parte che si assuma possa avere rilevanza in questa sede, con conseguente inammissibilità sotto tale profilo, per difetto di specificità, della doglianza proposta, e che, comunque, la detta istanza risulta essere stata tenuta benpresente dalla Corte di merito ( v. sentenza impugnata pag. 11 ) ; quanto alla segnalazione del 27.4.2018, il cui contenuto risulta solo del tutto sommariamente e genericamente sintetizzato nella nona pagina del ricorso, essa, come ivi dedotto dagli stessi ricorrenti, si riferiva alla mera “bozza della Ctu trasmessa ai CCTP” e non anche alla CTU, successivamente depositata, sicché correttamente la Corte territoriale ha affermato, come già detto, «che all’udienza del 2 maggio 2018, fissata per la verifica del deposito della perizia, i ricorrenti, non avevano formulato alcuna eccezione di nullità della perizia, né hanno chiesto termine per esaminare più approfonditamente l’elaborato depositato»(v. sentenza impugnata pag.12). 10.Inammissibile il sesto motivo di ricorso. Parte ricorrentelamenta che la Corte d’ a ppello avrebbe omesso di valutare la sentenza del 21/2/2022 del Tribunale di Padova, resa nel giudizio R.G. 5367/2018 (ovvero un diverso giudizio instauratosi tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e gli odierni ricorrenti, Magagnin e Pasianotto , parallelamente alla presente causa), nel quale era stato nominato CTU [OSCURATO:PERSONA], perché “ritenuta falsa e completamente disattesa dal giudice di merito” nonché l’omesso esame dell’ordinanza collegiale del Tribunale di CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che “aveva disatteso le conclusioni del CTU [OSCURATO:PERSONA] alla luce degli atti pubblici e della documentazione allegata agli atti”. Va evidenziato che, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, le doglianze ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come quelle sollevate con il mezzo in scrutinio, sono inammissibili ex art. 348-ter u.c. c.p.c., ratione temporisapplicabile nella specie. Peraltro, prospettare col vizio di motivazione una diversa analisi del merito della causa per erronea valutazione delle prove, è comunque prospettazione inammissibile in sede di legittimità; in sostanza, la parte ricorrentenon può chiedere una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame perché ciò richiederebbe un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità trattandosi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito.Spetta, infatti , sol tanto al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (da ultimo, quale orientamento costante, cfr. Cass. Sez. 5,22/11/2023 n. 32505). Nel caso in esame, la Corte d’appello ha escluso la fondatezza delle contestazioni degli allora appellanti sia in ordine alla condotta tenuta dal CTU nell’espletamento del quesito peritale affidatogli, dando conto che il predetto, odierno resistente, fu rispettosodel principio del contraddittorio tra le parti, che non espresse alcun giudizio di natura giuridica, limitandosi a evidenziare «l’esistenza di alcune incongruenze tra lo stato di fatto dei luoghi esaminati e le risultanze catastali e dei pubblici uffici» (pag. 10 della sentenza impugnata), sia in relazione al protrarsi delle operazioni peritali, per le quali non poteva essere attribuita al medesimo CTU alcuna responsabilità e concludendo sul punto nel ritenere che la circostanza che il consulente fosse « giunto a valutazioni difformi da CC 9 novembre2023 Ric. n.389/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quelle dei ricorrenti non è certamente sufficiente per affermare la sussistenza di una sua responsabilità in ordine agli asseriti danni lamentati». (pag. 11 della sentenza impugnata). 11.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte resistente. Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della par te resistente , che liquida per ciascunain complessivi Euro 6 . 200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed acc