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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04118/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ''CoGrta letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché, quanto alla prima doglianza, la stessa poggia su un rilievo in punto di fatto (inerente alla verifica della residenza del ricorrente quale presupposto del provvedimento amministrativo violato) non veicolato innanzi al giudice dell'appello ma per la prima volta addotto in sede di legittimità mentre in relazione agli altri due motivi perché aspecifici rispetto ad una valutazione di merito (quella tratta in ordine alla conoscenza della lingua italiana desunta dal verbale di elezione di domicilio), che, inadeguatamente attinta in questa sede ( perché contrastata in modo del tutto apodittico dal ricorso senza mionimemante confrotarsi con il tenore del detto atto), rende manifestamente inconferenti le due censure; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ''CoGrta letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché, quanto alla prima doglianza, la stessa poggia su un rilievo in punto di fatto (inerente alla verifica della residenza del ricorrente quale presupposto del provvedimento amministrativo violato) non veicolato innanzi al giudice dell'appello ma per la prima volta addotto in sede di legittimità mentre in relazione agli altri due motivi perché aspecifici rispetto ad una valutazione di merito (quella tratta in ordine alla conoscenza della lingua italiana desunta dal verbale di elezione di domicilio), che, inadeguatamente attinta in questa sede ( perché contrastata in modo del tutto apodittico dal ricorso senza mionimemante confrotarsi con il tenore del detto atto), rende manifestamente inconferenti le due censure; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio
Sentenza Cassazione n. 04118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris