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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 37277/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16510/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n ata a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C .

F. : BRGGCNZ7B55H501F), elett ivamen te dom icilia ta in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20, pre s so lo studio dell'A vv .

Sa v erio Cosi ( C .

F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende , giusta delega in calce al ricorso; -ricorrente - Pignoramento presso terzi sulla base di cartelle – Giudicato esterno contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – - avverso la sente nza n. 2469 / 02/ 20 2 1 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale del Lazioin data 1 3 / 05 /20 2 1 e non notificata ; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un pignoramento presso terzi promosso da [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. in forza di sei cartelle di pagamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto della intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando che, mentre le cartelle di pagamento nn. 09720160164275362000 (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, trattandosi di crediti non aventi natura tributaria), 09720160084397359000, 09720160042622163000 e 09720160142971385000 erano state annullate con separate sentenze della CTP, con riferimento alla cartella n. 09720160042622062000 il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto e, avuto riguardo alla cartella n. 09720160139494304000, il modello F23 (depositato per provare l’intervenuto pagamento) non conteneva elementi sicuri da cui ricavare che il pagamento fosse riferibile proprio alla detta cartella.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con la sentenza n. 7567/2020, la CTP di Roma aveva dato atto dell’intervenuto annullamento (disposto con sentenza n. 9228/2019), tra l’altro, delle cartelle di pagamento nn. 09720160042622062000 e 09720160139494304000, quest’ultima altresì perché risultava pagata, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sentenza n. 12366/2018 con la quale la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella n. 09720160042622062000 era precedente alle due sentenze nn. 9228/2019 e 7567/2020, sicchè, essendosi sulla medesima questione formati più giudicati contrastanti, prevaleva l’ultimo formatosi in ordine temporale.

3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per non aver la CTR considerato, quanto alla cartella n. 09720160164275362000, che oggetto di impugnazione dinanzi alla CTP erano sempre state solo le cartelle inerenti a tributi.

4. I primi due motivi sono infondati.

In osservanza del principio di autosufficienza, la ricorrente ha trascritto la parte maggiormente significativa della sentenza n. 7567/2020 emessa dalla CTP di Roma, dalla quale si evince, per quanto qui rileva, che le cartelle di pagamento contraddistinte dai nn. 09720160042622062000 e 09720160139494304000 erano state annullate con sentenza n. 9228/2019 della medesima commissione depositata in data 26.6.2019, con conseguente annullamento del relativo fermo amministrativo n. 09780160139494304000.

Dalla stessa sentenza si desume altresì che la seconda cartella era stata pagata dalla contribuente.

Tuttavia, né dalla parte motiva della menzionata sentenza né dai suoi allegati si evince che la stessa sia passata in giudicato, ad onta di quanto solo affermato dalla odierna ricorrente.

A tal proposito, va ricordato che nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per "analogia legis", secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21366 del 21/10/2015; conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3621 del 07/02/2019).

Né potrebbe essere disposta, come richiesto dalla ricorrente nella memoria illustrativa, la sospensione del presente giudizio, alla luce del consolidato principio secondo cui l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020; conf.

Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35496 del 19/11/2021).In ogni caso, essendosi il giudicato formato, secondo l’assunto della ricorrente, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020, il termine ultimo per farlo valere sarebbe stato rappresentato dal giudizio d’appello, conclusosi con sentenza depositata in data 13.5.2021.

Invero, il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché, però, risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'art. 372 c.p.c.

La produzione in sede di legittimità è ammessa solo qualora il giudicato non si sia formato nel corso del giudizio di merito (in particolare, quando si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione) e il documento serva per dimostrare che è venuto meno l'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19772 del 23/12/2003; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

In quest’ottica, per quanto nel giudizio di cassazione il giudicato esterno sia, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, il divieto posto dall'art. 372 c.p.c. è operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018).

Per mera completezza va, infine, evidenziato che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi (cfr., fra le tante, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 11501 del 09/05/2008).

5. Il terzo motivo si rivela inammissibile per carenza di interesse, atteso che, anche a voler ritenere che sin dall’inizio la contribuente avesse impugnato, con riferimento alla cartella n. 09720160164275362000, le cartelle inerenti a tributi, resterebbe l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui la detta cartella sarebbe stata annullata, con sentenza della CTP n. 8752 del 2018, per mancata prova della notifica dell’avviso di liquidazione presupposto, con pronuncia, quindi, favorevole alla ricorrente.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese; P.Q.M. rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16510/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n ata a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C . F. : BRGGCNZ7B55H501F), elett ivamen te dom icilia ta in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20, pre s so lo studio dell'A vv . Sa v erio Cosi ( C . F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende , giusta delega in calce al ricorso; -ricorrente - Pignoramento presso terzi sulla base di cartelle – Giudicato esterno contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – - avverso la sente nza n. 2469 / 02/ 20 2 1 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale del Lazioin data 1 3 / 05 /20 2 1 e non notificata ; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un pignoramento presso terzi promosso da [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. in forza di sei cartelle di pagamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto della intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando che, mentre le cartelle di pagamento nn. 09720160164275362000 (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni al CdS, trattandosi di crediti non aventi natura tributaria), 09720160084397359000, 09720160042622163000 e 09720160142971385000 erano state annullate con separate sentenze della CTP, con riferimento alla cartella n. 09720160042622062000 il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto e, avuto riguardo alla cartella n. 09720160139494304000, il modello F23 (depositato per provare l’intervenuto pagamento) non conteneva elementi sicuri da cui ricavare che il pagamento fosse riferibile proprio alla detta cartella. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con la sentenza n. 7567/2020, la CTP di Roma aveva dato atto dell’intervenuto annullamento (disposto con sentenza n. 9228/2019), tra l’altro, delle cartelle di pagamento nn. 09720160042622062000 e 09720160139494304000, quest’ultima altresì perché risultava pagata, con conseguente formazione del giudicato sul punto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sentenza n. 12366/2018 con la quale la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella n. 09720160042622062000 era precedente alle due sentenze nn. 9228/2019 e 7567/2020, sicchè, essendosi sulla medesima questione formati più giudicati contrastanti, prevaleva l’ultimo formatosi in ordine temporale. 3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per non aver la CTR considerato, quanto alla cartella n. 09720160164275362000, che oggetto di impugnazione dinanzi alla CTP erano sempre state solo le cartelle inerenti a tributi. 4. I primi due motivi sono infondati. In osservanza del principio di autosufficienza, la ricorrente ha trascritto la parte maggiormente significativa della sentenza n. 7567/2020 emessa dalla CTP di Roma, dalla quale si evince, per quanto qui rileva, che le cartelle di pagamento contraddistinte dai nn. 09720160042622062000 e 09720160139494304000 erano state annullate con sentenza n. 9228/2019 della medesima commissione depositata in data 26.6.2019, con conseguente annullamento del relativo fermo amministrativo n. 09780160139494304000. Dalla stessa sentenza si desume altresì che la seconda cartella era stata pagata dalla contribuente. Tuttavia, né dalla parte motiva della menzionata sentenza né dai suoi allegati si evince che la stessa sia passata in giudicato, ad onta di quanto solo affermato dalla odierna ricorrente. A tal proposito, va ricordato che nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per "analogia legis", secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21366 del 21/10/2015; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3621 del 07/02/2019). Né potrebbe essere disposta, come richiesto dalla ricorrente nella memoria illustrativa, la sospensione del presente giudizio, alla luce del consolidato principio secondo cui l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35496 del 19/11/2021).In ogni caso, essendosi il giudicato formato, secondo l’assunto della ricorrente, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020, il termine ultimo per farlo valere sarebbe stato rappresentato dal giudizio d’appello, conclusosi con sentenza depositata in data 13.5.2021. Invero, il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché, però, risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'art. 372 c.p.c. La produzione in sede di legittimità è ammessa solo qualora il giudicato non si sia formato nel corso del giudizio di merito (in particolare, quando si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione) e il documento serva per dimostrare che è venuto meno l'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19772 del 23/12/2003; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). In quest’ottica, per quanto nel giudizio di cassazione il giudicato esterno sia, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, il divieto posto dall'art. 372 c.p.c. è operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018). Per mera completezza va, infine, evidenziato che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi (cfr., fra le tante, Cass. Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11501 del 09/05/2008). 5. Il terzo motivo si rivela inammissibile per carenza di interesse, atteso che, anche a voler ritenere che sin dall’inizio la contribuente avesse impugnato, con riferimento alla cartella n. 09720160164275362000, le cartelle inerenti a tributi, resterebbe l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui la detta cartella sarebbe stata annullata, con sentenza della CTP n. 8752 del 2018, per mancata prova della notifica dell’avviso di liquidazione presupposto, con pronuncia, quindi, favorevole alla ricorrente. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese; P.Q.M. rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il