CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28783-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro - intimati - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 669/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) aveva svolto nell'interesse del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] tre incarichi professionali; -) il giudice delegato al fallimento tra il 1992 e il 1999 aveva emesso tre decreti di liquidazione degli onorari professionali dovuti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Agostino, autorizzando il curatore al pagamento immediato in prededuzione ex art. 1111. fall.; -) i suddetti crediti, tuttavia, non vennero pagati per mancanza di fondi; -) giunto il momento di predisporre il piano di riparto finale, il curatore fallimentare, e cioè l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di inserire i suddetti crediti nel piano di riparto, con la conseguente impossibilità per l'attore di ottenerne l'adempimento da parte della curatela. Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causatigli con la suddetta omissione, pari alla perdita dei crediti suddetti, per l'importo complessivo di euro 6.060,63, oltre accessori. 2. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30 settembre 2016 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda. Ric. 2019 n. 28783 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- L'ordinanza venne appellata dal soccombente. Con sentenza 30 marzo 2019 n. 669 la Corte d'appello di Catanzaro accolse il gravame e dichiarò prescritto il credito azionato dall'attore, compensando fra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria; ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]Agostino con ricorso fondato anch'esso su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato per primo, ai sensi dell'articolo 276, secondo comma, c.p.c., il ricorso incidentale. Col primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]Agostino sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del decorso della prescrizione dei propri diritti di credito. Deduce in sostanza che la prescrizione si sarebbe dovuta far decorrere non già dal momento in cui sorse il suo credito nei confronti della curatela, ma dal momento in cui la curatela, alienando l'attivo, acquisì le disponibilità necessarie per pagare i creditori. 1.1. Il motivo è infondato. Le condizioni patrimoniali del debitore non impediscono l'esercizio del diritto (per i fini di cui all'art. 2935 c.p.c.), né l'impossidenza del debitore esonera il creditore dall'onere di interrompere la prescrizione. L'impossibilità di cui è menzione nell'articolo 2935 c.p.c., infatti, è soltanto l'impossibilità giuridica, non quella di fatto (ex multis, da ultimo, Sez. 2 -' Ordinanza n. 996 del 14/01/2022, Rv. 663568 - 01; Sez. L -, Ordinanza n. 14193 del 24/05/2021, Rv. 661298 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019, Rv. 654669 - 01). Ric. 2019 n. 28783 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -3- 2. Col secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la nullità della sentenza per "illogicità, inconferena ed erroneità della motivazione". Nella illustrazione del motivo sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto "negligente" la sua condotta, consistita nel non aver interrotto la prescrizione. Deduce che egli non era tenuto ad alcuna "rinnovazione" dell'istanza di pagamento rivolta alla curatela, e che in ogni caso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], assumendo l'incarico di curatore fallimentare, avrebbe dovuto da sé rilevare l'esistenza del credito per onorari professionali vantato da esso controricorrente. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d'appello, infatti, ha fondato la propria decisione essenzialmente sull'assenza di nesso causale fra la condotta dell'originario convenuto e il danno lamentato dall'attore. Non, infatti, ad avviso della Corte d'appello, l'omissione ascritta ad [OSCURATO:PERSONA] fu la causa del danno sofferto dall'attore, ma l'avvenuta prescrizione dei suoi crediti, in epoca anteriore alla redazione del piano finale di riparto dell'attivo fallimentare. Rispetto a tale ratio decidendi, pertanto, è ultronea qualsiasi indagine sulla esistenza o meno di una condotta colposa del creditore. La prescrizione, infatti, matura a prescindere dalla circostanza che l'inerzia del creditore possa dirsi "colposa" oppur no, ed il suo decorso è impedito solo dalle ipotesi previste tassativamente dalla legge: ipotesi, per quanto già detto, ritenute dal giudice di merito insussistenti nel caso di specie. Ric. 2019 n. 28783 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- 3. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.; nonché la "inesistenza, illogicità, inconferenza ed erroneità della motivazione". Nella illustrazione del motivo sostiene che all'esito del secondo grado di giudizio egli era risultato pienamente vittoriosa, sia perché il suo gravame era stato accolto; sia perché la Corte d'appello aveva rigettato le preliminari eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da Nicola d'Agostino; che di conseguenza sussistevano i presupposti di legge per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese; che la Corte d'appello avrebbe potuto compensare le spese soltanto nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, circostanze nel caso di specie non ricorrenti. 3.1. Il motivo è infondato. L'articolo 92, secondo comma, c.p.c., là dove consentiva la compensazione delle spese solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77. Tale decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionak ragioni». 4. Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 132 c.p.c. e comunque la nullità della sentenza per "inesistenza, illogicità, inconferenza ed erroneità della motivazione". Ric. 2019 n. 28783 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -5- Nella illustrazione del motivo deduce che le ragioni con le quali la Corte d'appello ha motivato la propria decisione di compensare le spese di lite sono generiche, illogiche, contraddittorie rispetto al contenuto della decisione; che al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello le questioni che avevano formato oggetto del contendere non erano né complesse, né peculiari; che il riferimento contenuto nella sentenza d'appello alla "totale diversità delle valutnioni esprimibili" era generico ed ermetico; che più in generale l'intera motivazione adottata dalla Corte d'appello sulla compensazione delle spese era stereotipata e inappagante, e doveva perciò ritenersi nulla ai sensi dell'articolo 132 c.p.c.. 4.1. Il motivo è infondato. La scelta di compensare o meno le spese di lite è riservata dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se immotivata o sorretta da motivazione tautologica, irrazionale o apparente, come del resto ammette lo stesso ricorrente (ex multis, da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019, Rv. 654447 - 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 - 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 -02). Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto di compensare le spese sul presupposto della "particolarità della questione, segnata dalla totale diversità delle valutnioni La Corte d'appello, in definitiva, ha ritenuto che la fattispecie sottoposta al suo esame fosse estremamente ambigua, e teoricamente poteva condurre ad esiti opposti, e sulla base di questa valutazione ha ritenuto di compensare le spese. Si tratta di una motivazione che: Ric. 2019 n. 28783 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -6- -) esiste, sicché non sussiste il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione; -) è chiara, sicché non sussiste il vizio di nullità della sentenza per inintelligibilità della motivazione; -) non è irragionevole, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza del vizio di nullità della sentenza per irrazionalità manifesta. Né può essere sindacato in questa sede il giudizio con cui la Corte d'appello ha ritenuto che la questione ad essa sottoposta fosse "particolare" e "segnata dalla totale diversità delle valutazioni esprimibili". Tale giudizio, infatti, è stato formulato con riferimento ad una lite in cui si controverteva non solo sull' exordium praesniptionis (e cioè su una questione di puro diritto), ma anche su questioni squisitamente di fatto (l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, l'inerzia del creditore, l'avvenuto pagamento, da parte del fallimento, degli altri professionisti nominati dalla curatela): e la valutazione con cui il giudice di merito reputi "controvertibile" una questione di fatto, ovviamente, non è sindacabile in sede di legittimità. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. P.q.m. (-) rigetta il ricorso principale; (-) rigetta il ricorso incidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2019 n. 28783 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -7- parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cas