CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 31788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9009-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 253/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente di seconda fascia Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9009/2022 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mansioni di Direttore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Ancona, dichiarando l’illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente con provvedimenti datoriali del 30.09.2015, del 20.01.2016 e del 26.02.2016, mentre confermava la legittimità della sanzione della multa di €.400,00, irrogata con decreto n.3 del 20.01.2016, compensando per metà fra le parti le spese processuali e condannando l’amministrazione al pagamento di quelle rimanenti. Secondo il giudice di prime cure, relativamente alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, irrogata con decreto n.1120 del 26.02.2016 per quindici degli originari venti distinti addebiti, era intervenuta la decadenza dal potere sanzionatorio per la maggior parte dei fatti contestati, essendo decorso il termine di legge di centoventi giorni per la conclusione del procedimento disciplinare; mentre, in ordine ai rimanenti episodi disciplinari contestati, per i quali non era maturata la decadenza, la loro limitata gravità non giustificava la sanzione irrogata. Il Tribunale riteneva parimenti illegittime sia la sanzione della multa di €.300,00, irrogata con decreto n.2 del 30.09.2015, che quella di €.400,00, di cui al decreto datoriale n.4 del 20.01.2016. Il Tribunale dichiarava infondata la domanda di annullamento della sanzione della multa di €.400,00, irrogata con decreto n.3 del 20.01.2016, essendo emersa la prova della responsabilità del Fiordelmondo per il fatto addebitatogli. 2. La Corte di Appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza di primo grado laddove la stessa aveva dichiarato la decadenza dal potere disciplinare ritenendo viceversa che il procedimento si fosse concluso nei termini di legge. Richiamava l’orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della decorrenza dei termini perentori per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento, da concludersi entro il tempo stabilito dalla norma, sicché esso non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16706 del 25/06/2018 e, negli stessi termini, Sez. L, Sentenza n. 22075 del 11/09/2018). Ad avviso della Corte distrettuale la segnalazione, datata 23.04.2015, proveniente dalle segreterie sindacali regionali e diretta al Direttore generale del personale-UPD del Ministero, con la quale, in sintesi, erano state evidenziate alcune “criticità” presenti presso la DTL di Ancona, consistenti, in sostanza, in situazioni di conflitto ed espressioni di denigrazione verso funzionari e dipendenti, aperture di inchieste disciplinari per fatti irrilevanti a fine meramente ricattatorio, disposizioni organizzative prive di senso et cetera (cfr. doc. allegato alla nota), sebbene pervenuta direttamente presso l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non poteva essere considerata utile per la decorrenza dei termini di cui si ragiona, in quanto, riducendosi a semplice messa a conoscenza degli organi superiori di una situazione di disagio lavorativo del personale addetto alla DTL di Ancona, non avevail carattere di notizia “circostanziata” di illecito, tale da permettere al titolare dell’azione disciplinare una conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso (cfr. da ultimo in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9313 del 07/04/2021). La Corte precisava, altresì, che il dies a quo non poteva individuarsi nel momento in cui la notizia dell’infrazione era pervenuta al Segretariato Generale del Ministero, atteso che ai sensi del DPCM n. 121 del 2014 le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - [OSCURATO:PERSONA], che, “in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, impartisce le direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l’unicità dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi” (così comma 4 dell’art.14 del d.P.C.M. cit.) e “cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e, nell’ambito di apposita struttura divisionale organizza l’ufficio procedimenti disciplinari” (così art.4 lett. g) del medesimo d.P.C.M.). Pertanto, la Corte di appello riteneva che, nel caso in esame, il “responsabile della struttura” e “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari” coincidessero nella Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - [OSCURATO:PERSONA], che, come è pacifico e documentato, aveva ricevuto in data 03.11.2015 il rapporto ispettivo e concluso il procedimento disciplinare con il decreto del 26.02.2016 (cfr. docc.41 e 45 fasc. Ministero), quindi, entro i centoventi giorni di cui all’art.55 bis, comma 4, d. lgs. n.165 cit. Nel merito la Corte, esclu so che il Ministero avesse violato i principi di immediatezza e di specificità della contestazione, riteneva provati gli addebiti alla luce della documentazione depositata e delle dichiarazioni testimoniali. Escludeva altresì che i testimoni versassero in situazione di incompatibilità precisando che, sebbene alcuni avessero proposto querela per i fatti offensivi commessi nei loro confronti, la attendibilità dei medesimi non poteva essere messa in dubbio in quanto emersa dalla coerenza delle dichiarazioni e dal riscontro fra le stesse e con i documenti prodotti. Confermava, infine , il giudizio di particolare gravità dei fatti addebitati, tali da giustificare la sanzione irrogata. 3. Proponeva ricorso per cassazione il Fiordelmondo con tre motivi illustrati da memoria cui resisteva con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e del DM n. 78783/14, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe violato l’articolo 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001,che prevede il termine decadenziale del procedimento disciplinare di 120 giorni decorrente dalla prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte di ufficio diverso dall’UPD. Nel caso di specie la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare che l’Ufficio responsabile della struttura gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello diretto dal ricorrente fosse la Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari che avrebbe ricevuto il rapporto ispettivo in data 03/11/2015 con conclusione del procedimento disciplinare il 26/02/2016 e quindi nelrispetto del termine dei 120 giorni, atteso che il responsabile della struttura sarebbe identificabile con il Segretariato Generale quale ufficio sovraordinato che si è relazionato con gli ispettori incaricati delle verifiche presso la Direzione di Ancona. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. Si contesta la valutazione operata dalla Corte in ordine alla capacità a testimoniare dei testi e alla loro attendibilità soprattutto in quanto costoro avrebbero sottoscritto una nota volta a sollecitare il trasferimento del Fiordelmondo . Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe omesso di analizzare concretamente i fatti precedenti all’assunzione della testimonianza. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., comma 2, n. 4, 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. (in relazione all¿art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda di annullamento della sanzione della multa, irrogata con decreto n. 3 del 20.01.2016, per violazione della metodologia dell’esecuzione del questionario ministeriale sul benessere organizzativo. Il questionario proposto in visione dal direttore su supporto cartaceo non violava affatto la privacy dei funzionari, per cui alcun vulnus sarebbe stato inferto ai dipendenti dalla condotta del ricorrente. Tale profilo non sarebbe stato esaminato dalla pronuncia impugnata che non avrebbe tenuto conto correttamente delle emergenze istruttorie come specificamente indicate in ricorso. 4. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa vigenteratione temporis in tema di decadenza del procedimento disciplinare. L’art.55-bis, comma 4, cit.,nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2027, stabilisce che allorquando, come nel caso concreto, si proceda per l’accertamento di infrazioni che prevedono l’applicazione di sanzioni non inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, l’UPD deve concludere il procedimento disciplinare, a pena di decadenza dalla potestà disciplinare, entro centoventi giorni dalla “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione”. Ciò posto, ai fini della decorrenza assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento, da concludersi entro il tempo stabilito dalla norma, sicché esso non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16706 del 25/06/2018 e, negli stessi termini, Sez. L, Sentenza n. 22075 del 11/09/2018). La Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 20733 del 14/10/2015), ritenendo erronea l’affermazione del Tribunale secondo la quale il responsabile della struttura è identificabile, nel caso concreto, con il Segretariato Generale, e ciò, secondo il Tribunale, perché l’ufficio in questione è sovraordinato e, nel caso concreto, si è relazionato direttamente con gli ispettori incaricati della verifica presso la Direzione di Ancona (cfr. doc. 56 ter fasc. Fiordelmondo e 42 e 43 fasc. Ministero). Tale affermazione del giudice di primo grado viene ripresa nella censura in esame e va ritenuta errata, atteso che per i dipendenti addetti alla Direzione territoriale il responsabile della struttura è il Direttore della stessa, mentre se coinvolto è quest’ultimo la titolarità va posta, secondo le indicazioni che vengono dal d.p.c.m. n. 121 del 2014, in capo alla Direzione Generale del Personale. L’art. 4 del citato d.p.c.m., applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce: 1. [OSCURATO:PERSONA] generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - [OSCURATO:PERSONA] - si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) pianifica e promuove modelli organizzativi, processi e strutture degli uffici territoriali, anche attraverso sinergie con gli enti vigilati; b) svolge attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale; c) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo; d) cura la logistica delle sedi centrali e del territorio nonche' la gestione delle relative spese di locazione; e) coordina l'attivitàdi applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero; f) coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; g) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari; h) provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale; i) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza; j) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo; k) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali; l) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze; m) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa e per gli uffici territoriali; n) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli Uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure; o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici; p) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilitàamministrativa; q) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale; r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. L’art. 3 dello stesso d.p.c.m. con riferimento alle funzioni del Segretariato Generale del Ministero prevede che: 2. [OSCURATO:PERSONA] generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita' a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare: a) coordina le attivitàdel Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonchéin materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria, bilancio e controllo di gestione; b) definisce, d'intesa con le Direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale; c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione; d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali; e) coordina le attivitàdi programmazione degli uffici territoriali; f) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; g) programma e organizza le attivitàstatistiche nelle materie di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan), e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat) , ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia di politiche internazionali, e i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); i) coordina le attivitàdi studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivitàdel Ministero; j) cura i rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA] di Valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; k) predispone e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; l) …. m) elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi, così da aumentare l'efficienza e la qualitàdei servizi offerti agli utenti; n) svolge attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management); o) opera, in qualitàdi audit del [OSCURATO:PERSONA] (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione. 4. Presso il Segretariato generale sono incardinate strutture amministrative di scopo, in particolare la "Struttura di Missione" finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure in materia di "[OSCURATO:PERSONA]", nonché a promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. 5. Presso il Segretariato è incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. [OSCURATO:PERSONA] ispettivo sono assegnati tre dirigenti di livello dirigenziale non generale. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, il Segretariato può avvalersi anche di dirigenti degli uffici centrali e territoriali, nonché di altro personale in possesso di titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti all'amministrazione. Ciò posto, sulla scorta della normazione di organizzazione del Ministero è evidente che la struttura gerarchicamente sovraordinata all’Ufficio del Fiordelmondo è la Direzione Generale, alla quale è espressamente attribuita la competenza in tema di gestione del personale ( lettere g, h, i, k, q), mentre il Segretariato (come affermato dalla corte territoriale) svolge una mera attivit à di coordinamento , condotta d’intesa con le singole direzioni generali, attività che non si concilia con la asserita dipendenza diretta degli uffici territoriali dal Segretariato medesimo. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Come è noto il vizio previsto dall’attuale testo del n. 5 dell’art.360 c.p.c. è da intendersi come mancato riscontro nella motivazione dell’esame di un fatto controverso e decisivo. In particolare, si è precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ciò posto, la censura contesta alla Corte distrettuale di non aver valutato una richiesta di trasferimento inviata dai dipendenti sentiti a testimoniare, che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere le deposizioni inattendibili. Tale deduzione esorbita dai ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nella misura in cui chiede a questa Corte di riesaminare le emergenze probatorie e in particolare la predetta nota di richiesta di trasferimento, laddove la Corte distrettuale ha valutato gli atti pregressi alle deposizioni testimoniali ed in particolare le querele presentate dai testi a carico del Fiordelmondo come irrilevanti ai fini della capacità a testimoniare e della attendibilità. Pertanto, la censura richiede un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità, in ordine alla capacità e attendibilità dei testi. Da tempo questa Corte ha affermato che «lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilitàdei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dimerito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità delteste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova…» ( in tal senso fra le tante Cass. n. 16467/2017). 6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. La violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. si realizza sia nel caso di mancanza totale della motivazione che nell’ipotesi in cui essa formalmente esiste ma per le sue intrinseche contraddittorietà non consente di individuare il percorso logico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione. In tal caso il sindacato di legittimità sulla motivazione è da ritenersi circoscritto alla sola verifica della violazione del c.d. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. che a sua volta determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. Orbene, la motivazione in ordine alle sanzioni irrogate è presente e sufficientemente articolata anche con lo specifico rinvioa quella resa dal Tribunale, richiamata per relationem dal giudice d’appelloe dallo stesso condivisa. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere ammissibile la motivazione per relationem ad altri provvedimenti giudiziari e nell’escludere la nullità della sentenza qualora, attraverso il rinvio, emergano in modo chiaro le ragioni della decisione (Cass. S.U. 16.1.2015 n. 642). Pertanto il giudice di appello, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri (cfr. fra le tante Cass. 26.5.2016 n. 10937; Cass. 23.9.2016 n. 18754; Cass. 19.7.2016 n. 14786). In tal caso per escludere la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. è sufficiente che la sentenza di appello indichi, anche in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le decisioni, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ( Cass. n. 14786/2016 cit.). Escluso, quindi, il denunciato vizio motivazionale, per il resto il motivo si risolve nella contestazione del giudizio di merito espresso alla Corte territoriale inammissibile in sede di legittimità. 7. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per