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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 32461/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19736-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - rico=rente - contzo [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 691/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/01/2015 R.G.N. 469/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19736/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.691 del 2014 la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza dal 2004, il contributo di solidarietà trattenuto, dal 2009, sul trattamento pensionistico, previa compensazione con il contributo di solidarietà previsto per il biennio dal 2012;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a otto motivi, illustrati da successiva memoria;

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]

4. i motivi di ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;

5. in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 27340 28055, 28054 del 2020);

6. le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Cotte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati;

7. rimane assorbita ogni ulteriore censura; 8 non si provvede alla regolazione delle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

9. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto: P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso nella Adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19736-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - rico=rente - contzo [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 691/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/01/2015 R.G.N. 469/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19736/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.691 del 2014 la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza dal 2004, il contributo di solidarietà trattenuto, dal 2009, sul trattamento pensionistico, previa compensazione con il contributo di solidarietà previsto per il biennio dal 2012; 2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a otto motivi, illustrati da successiva memoria; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 4. i motivi di ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; 5. in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 27340 28055, 28054 del 2020); 6. le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Cotte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; 7. rimane assorbita ogni ulteriore censura; 8 non si provvede alla regolazione delle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; 9. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto: P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunan