CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1982
Cassazione n. 23986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1982 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per i reati ascritti all'imputato e sulla recidiva non sono consentite, in difetto di appello sul punto, mentre le doglianze sulla prevalenza delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, atteso che la recidiva qualificata è ostativa ex lege al richiesto giudizio di prevalenza, e quelle sulla quantificazione della pena sono generiche; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1