CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 39152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta la memoria difensiva con cui il difensore, con riguardo al primo motivo di ricorso, sotto il profilo della attribuibilità della condotta, rilevante al fine della verifica della pericolosità del soggetto, allega provvedimento del TAR Calabria che ha accolto le doglianze in merito all'assenza del fumus boni iuris. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza impugnata, ha convalidato il decreto del Questore di Cosenza, emesso in data 21/03/2024, e notificato in pari data alle ore 13,00, con il quale si vietava a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, prescrivendo allo stesso la doppia presentazione presso 9 ` la Questura di Catanzaro, secondo le indicazioni ivi previste, per la durata di anni cinque. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il Lombardo, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6 comma 1, legge n. 401 del 1989, vizio di motivazione in relazione alla carenza dei presupposti per l'adozione della misura, nonché mancanza di fumus circa l'attribuibilità delle condotte al ricorrente. Secondo il ricorrente non sarebbe attribuibile al Lombardo la condotta contestata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, peraltro genericamente indicata in quanto riferita ad una moltitudine di soggetti che, secondo l'ordinanza impugnata, avevano tenuto comportamenti violenti poiché non accettavano di essere sottoposti a controlli e così facendo retrocedere gli addetti alla sicurezza, spintonandoli fino a divellere un pesante cancello, in quanto il Lombardo avrebbe fatto regolare ingresso munito di biglietto. Il GIP avrebbe argomentato in punto attribuibilità e riconducibilità della condotta sulla scorta di una documentazione frammentaria e carente ossia unicamente la CNR poiché né i fotogrammi, né i video sarebbero stati allegati agli atti che il Giudice avrebbe dovuto vagliare per convalidare il provvedimento di daspo. Al contrario dalla visione dei video si comprende come al momento in cui il cancello viene divelto, il Lombardo lo aveva già superato, così come aveva attestato anche il G.I.P. della convalida dell'arresto, secondo cui dalla visione dei video le condotte erano ascrivibili a taluni soggetti evidenziando, quanto al Lombardo, che si era limitato ad accedere sfruttando il flusso e la presenza della folla che si incuneava per l'ingresso, escludendo i gravi indizi di colpevolezza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla assenza di motivazione sulla pericolosità sociale tenuto conto della recidivanza risalente. 2.3. Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'urgenza in relazione alle ragioni di necessità e urgenza per giustificare l'adozione del provvedimento medesimo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato, in via generale, che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). Questa Corte ha poi chiarito (cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229112; Sez. 1, n. 48369 del 18/11/2004, Morelli, Rv. 229363) che il controllo da esercitare in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., non può essere limitato a un controllo meramente formale, che ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale, tra cui deve risultare la motivazione della necessità della prescrizione della presentazione alla autorità, in base a una valutazione condotta secondo parametri di proporzionalità ed adeguatezza; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243271; Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294). Non di meno, il controllo cartolare deve essere compiuto sulla scorta degli atti trasmessi e tenuto conto delle eventuali memorie difensive che delineano il perimetro di valutazione e della successiva valutazione di congruità della motivazione sindacabile in questa sede. Ciò posto, quanto al caso in esame, deve rilevarsi che è etsagii a Questa Corte di legittimità ogni diversa ricostruzione dei fatti sulla scorta della visione dei fotogrammi e video, si da pervenire ad una diversa conclusione in punto attribuibilità della condotta violenta, come descritta nell'ordinanza, anche al Lombardo identificato proprio sulla scorta della documentazione allegata alla richiesta di convalida. A tale proposito, rileva, il Collegio, che il Giudice ha convalidato il provvedimento del Questore sulla scorta della CNR, allegata alla richiesta di convalida, che, come è noto, compendia i risultati dell'attività investigativa, sicchè l'assenza di materiale allegazione dei video alla CNR, di cui il ricorrente sollecita la visione, anche per il limite di sindacato di Questa Corte di legittimità, non può assumere rilievo a fini di valutazione dei presupposti per la convalida, Corte di legittimità che non ha poteri istruttori. Peraltro, deve rammentarsi che il controllo di legalità dell'atto impositivo del Questore, che deve qualificarsi come "misura di prevenzione" (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida, controllo di legalità compiuto res sic stantibus sulla scorta dei documenti allegati alla richiesta di convalida, con eventuali allegazioni difensive, con esclusione di diretto scrutinio di atti non presenti da parte di Questa Corte (video riprese) che non integrino un travisamento probatorio. Infine, la diversa valutazione compiuta in diversa sede (giudiziaria o amministrativa) anche per le diverse regole di giudizio, non potrà riverberarsi retroattivamente sul provvedimento di convalida, mentre elementi probatori ulteriori e diversi da quelli già valutati potranno essere sottoposti a nuovo esame. Conclusivamente il primo motivo di ricorso che in parte è orientato ad una diversa ricostruzione del fatto e in parte diretto a far valere decisioni assunte in altre sedi, appare inammissibile. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Al riguardo, va osservato che l'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014 n. 119 (conv., con modificazioni, nella I. 17 ottobre 2014, n. 146) ha inserito, nell'art. 6, comma 5, I. n. 401 del 1989, l'ipotesi del c.d. DASPO del "recidivo", che ricorre proprio nella fattispecie in esame. Per tale ipotesi, l'art. 6, comma 5, cit., prevede non solo l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di presentazione ma anche una durata maggiore rispetto alle ipotesi comuni, in particolare prevede che "la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni". Nel caso in esame, l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di comparizione e la durata della misura applicata, nel minimo di anni cinque, risulta adeguatamente motivata in ragione della gravità del fatto, come descritto. 6. Quanto alla censura in punto urgenza e relativa carenza di motivazione, oggetto del terzo motivo di ricorso, deve ricordarsi che la motivazione è richiesta solo quando il provvedimento questorile abbia avuto esecuzione nell'intervallo di tempo tra la notifica all'interessato e la convalida del g.i.p., circostanza che non è stata documentata (Sez. 3, n. 33532 del 05/05/2009, Brodosi, Rv. 244779; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament