CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 34774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 19/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento del 19 marzo 2026 con il quale il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha rigettato il reclamo avverso la determinazione del 5 novembre 2025del Magistrato di sorveglianza della stessa città che aveva, a sua volta, respinto ilreclamo avverso il provvedimento impositivo della sanzione disciplinaredell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni due in relazione alrapporto disciplinare dal predetto patito nella data del 2 gennaio 2024;rilevato che, a fondamento della decisione, in coerenza ad un consolidatoorientamento di questa Corte (cfr., Sez. 1, n. 5136 del 27/01/2026, Serpico, Rv.289375 – 01), il Tribunale ha premesso che, attesa la tipologia della sanzioneinflitta, il controllo da parte dell’autorità giudiziaria non può afferire al meritodella decisione ma può avere riguardo solo al controllo delle condizioni diesercizio del potere disciplinare, controllo che, nel caso in esame, non hapermesso di apprezzare la presenza di vizi meritevoli di censura;ritenuto che, a fronte di ciò, il ricorso si articola attraverso la mera riproposizionein fatto degli argomenti già devoluti alla cognizione del Tribunale e daquest’ultimo risolti attraverso un apparato argomentativo privo di patentiinciampi di natura logica; che, per l’effetto, i dedotti vizi dell’ordinanza, subspecie di mancanza, contradditorietà ed apparenza della motivazione, sirisolvono in generiche ed apodittiche considerazioni che rifuggono da un serratoe concreto confronto critico con il provvedimento;ritenuto che, alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]