CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 11703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5186/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettivo presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 57, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – e Ministero dell’Economia e delle Finanze – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 227/45/12, depositata in data 12 luglio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5186/2013 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 11703/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di concessionaria per la vendita di autoveicoli, impugna per cassazione con sette motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in parziale riforma della decisione della CTP di Benevento, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per il 2007, ad eccezione dei costi per € 15.000,00, riconosciuti come deducibili. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina. 2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per non aver l’Ufficio assolto all’onere della prova su esso incombente. 2.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni. La censura, in primo luogo, è mal formulata atteso che «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti» (Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 18092 del 31/08/2020). In secondo luogo, la doglianza è rivolta esclusivamente contro l’avviso emesso dall’Ufficio e non anche contro la sentenza della CTR, la quale ha valutato, con articolata motivazione, comprensiva delle 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5186/2013 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 11703/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 produzioni della parte, le prove in giudizio, ritenendo che l’Ufficio avesse fornito la prova della propria pretesa, mentre, per contro, che il contribuente non avesse assolto alla prova contraria incombente sul medesimo. 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. fondandosi l’avviso su elementi privi di certezza e concretezza, mentre la contestazione della contribuente era ancorata alla documentazione aziendale. 3.1. Il motivo è inammissibile sia per assoluta genericità e carenza di specificità, attesa l’assenza di ogni riferimento alla decisione impugnata e alla relativa motivazione, sia perché inteso, in realtà, a censurare direttamente l’avviso (e non la motivazione della sentenza), sia perché del tutto carente in punto di autosufficienza. 4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, e 7 l. n. 212 del 2000, nonché dell’art. 18, n. 2, l. n. 241 del 1990 per la mancata allegazione all’avviso degli atti prodromici, in ispecie il pvc. 4.1. Il motivo è inammissibile per novità, trattandosi di questione che non risulta dalla sentenza, né dagli atti. In ogni caso, la doglianza è palesemente infondata atteso che, come risulta dallo stesso ricorso (pag. 20) “l’accertamento emesso dall’Ufficio riporta integralmente le motivazioni del pvc”, sicché non era necessaria l’allegazione dell’atto (v. ex multis Cass. n. 24417 del 05/10/2018). 5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Agenzia delle entrate, depositato e non notificato, né rubricato, nel suo incipit, come ricorso incidentale. 3 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5186/2013 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 11703/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 5.1. Il motivo è infondato poiché, nel giudizio tributario, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992, solamente l’appello principale va notificato, mentre quello incidentale deve essere solo depositato, entro il termine di giorni 60, insieme alle controdeduzioni (v. anche Cass. n. 9757 del 18/04/2017). 6. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973 per aver omesso di pronunziare sull’eccezione di doppia tassazione del medesimo reddito. 6.1. Il motivo è inammissibile sia perché denuncia una omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 anziché dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perché, in realtà, la CTR ha espressamente preso in considerazione la questione, che ha dichiarato inammissibile per novità, statuizione qui non censurata (e solo genericamente contestata, in difetto di autosufficienza, nel corpo del “motivo 8”). 7. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. n. 212 del 2000 per aver la CTR omesso di pronunciare sulla invocata applicazione dei principi di buona fede e correttezza. 7.1. Il motivo è inammissibile per novità, trattandosi di questione – qui introdotta in termini del tutto generici - che non risulta dalla sentenza, né dagli atti. 8. Il settimo motivo (indicato come numero otto) denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 88 tuir per aver la CTR: - omesso di valutare che l’avviso non indicava la norma di legge identificativa dello specifico accertamento operato; 4 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5186/2013 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 11703/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 - non considerato che la pretesa si fondava su presunzioni semplici, non corredate da adeguata istruttoria (quali i certificati del PRA), dovendosi ritenere prive di fondamento le contestate incongruenze e l’inattendibilità della contabilità; - erroneamente qualificato le sopravvenienze attive, non riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 88 tuir, e mai registrate dalla società, ritenendo legittimo anche il recupero ai fini Iva; - non considerato che l’avviso era privo di adeguata motivazione sui presupposti giuridici e di fatto della pretesa, nonché di risposta alle osservazioni della contribuente; - non considerato la documentazione prodotta dalla contribuente, tra cui la documentazione contabile (libro giornale), dichiarazioni di vendita e certificati PRA. Rileva, inoltre, che la ripresa si fondava su un’unica presunzione, solo affermata e non provata. Contesta, infine, l’affermazione della CTR per cui la contribuente non ha provato documentalmente le sue ragioni, riproponendo le argomentazioni dedotte nelle fasi di merito. 8.1. Il motivo è inammissibile. La complessiva doglianza, anche dove articolata come violazione di legge (con modalità, peraltro, contrarie ai principi di specificità e chiarezza, risultando confusi e mescolati i diversi profili di censura), mira, in realtà, a contestare la valutazione delle prove del giudizio operata dalla CTR in vista di un nuovo riesame di merito, non consentito in sede di legittimità. La censura, inoltre, è carente anche in punto di autosufficienza poiché nessun atto (l’avviso, il pvc, la documentazione, …) è riprodotto, né viene indicato il luogo in cui è stato prodotto e sottoposto all’esame del giudice di merito. 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5186/2013 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 11703/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 Giova ribadire, del resto, che la CTR ha esaminato con specificità sia le allegazioni dell’Ufficio, sia quelle della società, ponendo in risalto la sistematicità e congruenza delle prime (articolate su svariati elementi: giacenze contabili; vendite per importo uguale o inferiore ai costi; mancata contabilizzazione; saldo di cassa negativo; …) sia, al contrario, le incongruenze, anche gravi, della ricostruzione e documentazione della parte privata (mancata coincidenza tra dichiarazioni e attestati PRA; registrazioni delle sopravvenienze attive in un unico contesto indistinto; …), sì da conclude per «l’assoluta inattendibilità» delle risultanze contabili e delle stesse dichiarazioni della parte. 9. Il ricorso avverso l’Agenzia delle entrate va pertanto rigettato. Le spese, relative alla sola Agenzia delle entrate, essendo rimasto intimato il Ministero, seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta quello nei confronti dell’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a