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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09695/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25328/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di 9?1(3 Cassazione; /7,024, - controricorrente - e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 175/2018, depositata il 24 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Puglia; nonché sul ricorso iscritto al n. 25329/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona' del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio' dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 171/2018, depositata il 24 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione delle cause svolta, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 175/2018, depositata il 24 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'imposta sulla pubblicità dovuta dalla contribuente per l'anno 2012 e, al contempo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso un atto di rettifica dell'avviso di accertamento, atto recante rideterminazione degli impianti pubblicitari sottoposti a tassazione; 1.1 - per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - risultavano infondati i motivi di gravame incentrati «sul potere accertativo della società concessionaria» la cui ricorrenza rendeva eccentriche le ragioni di censura relative «alla assenza, in capo ai dipendenti della società concessionaria, dell'incaricato di pubblico servizio e di pubbliche funzioni»;- così come emergeva dall'avviso di accertamento, la quantificazione dell'imposta dovuta relativamente alle cd. frecce («ossia quei segnali che indicano la direzione per raggiungere la sede delle ditte pubblicitarie») era stata operata «sommando il numero delle singole indicazioni, senza tener conto delle loro dimensioni: ed in effetti nell'atto accertativo per tali "frecce" è omessa del tutto la relativa dimensione»; - il relativo criterio di liquidazione, diversamente, andava desunto dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, c. 1, e, dunque, tenendo conto della «superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»; - l'imposta, in definitiva, ed in applicazione del principio di non contestazione, andava liquidata secondo le dimensioni degli impianti esposte dalla contribuente (nell'allegato n. 9 prodotto in giudizio), dimensioni queste riportate: «a) ... nell'allegato 9.2 schema B1 e B2; b) nel successivo schema E come "Frecce SISRI" e come "Poster" al numero progressivo 99; c) ... nell'allegato

9.3. C1 (i c.d. cartelli privi di messaggio o con messaggio cancellato, soggetti anche essi ad imposta che colpisce il mezzo su cui applicare il messaggio) e C3.»; - «Per i cartelli ed i poster dichiarati» le superfici andavano ridotte «a mg. 17 invece che mg. 18»; 1.2 - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; - [OSCURATO:SOCIETA]., con successivo ricorso, ha anch'essa impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia articolando due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso;2. - con sentenza n. 171/2018, depositata il 24 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'imposta sulla pubblicità dovuta dalla contribuente per l'anno 2012 e, al contempo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso un atto di rettifica dell'avviso di accertamento, atto recante rideterminazione degli impianti pubblicitari sottoposti a tassazione; 2.1 - il giudice del gravame, - premesso che sull'avviso di accertamento impugnato si era già pronunciato con sentenza deliberata all'udienza del 21 dicembre 2017, e che legittimamente la contribuente aveva impugnato (anche) l'avviso di accertamento in rettifica «quantomeno per evitare che si potesse eccepire, in difetto di ciò, la sua successiva definitività», - ha ritenuto che anche per l'avviso di rettifica l'oggetto dell'accertamento in contestazione dovesse essere rideterminato tenuto conto delle «stesse ragioni, poste a base della sentenza emessa nei riguardi dell'originario atto di accertamento»; 2.2 - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in prosieguo Studiocinque) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; - [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo [OSCURATO:PERSONA]), con successivo ricorso, ha anch'essa impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia articolando due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.

Considerato che:

1. - i ricorsi proposti nei giudizi iscritti al nr. 25328/2018 di R.G. ed al nr. 25329/2018 di R.G. devono essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., applicazione giustificata dalle peculiarità della fattispecie, in cui l'unica contesa sostanziale ha dato vita a due processi solo formalmente distinti (Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064; v., altresì, Cass., 28 giugno 2019, n. 17603; Cass., 10 aprile 2017, n. 9192; Cass., 1 aprile 2004, n. 639; Cass., 10 luglio 2001, n. 9377);

2. - nel giudizio iscritto al nr. 25328/2018 di R.G. sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso; 2.1 - quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di: violazione e falsa applicazione di legge -in relazione alla

I. n. 212 del 2000, artt. 6, comma 5, 7, comma 1, ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 10, per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di accertamento; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 11, comma 3; violazione dell'art. 2697 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, travisamento dei fatti; - si assume, quindi, che la gravata sentenza aveva travisato «le risultanze del carteggio processuale», - quanto alla rilevata ricorrenza del potere di accertamento in capo alla società concessionaria del servizio di accertamento, e riscossione, del tributo, - disattendendo le censure svolte da essa esponente in ordine al difetto di «elementi essenziali» dell'atto di accertamento, e con riferimento all'assenza di indicazioni sulla data degli accertamenti operati, sui nominativi del personale operante, sulle modalità di misurazione delle dimensioni degli impianti, sulla loro specifica ubicazione e riconducibilità ad essa esponente; laddove emergeva che l'elaborato fotografico risaliva al periodo settembre/ottobre 2012 a fronte del perfezionamento della concessione in data 5 dicembre 2012;- col secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 ss. c.c.)», la ricorrente denuncia violazione del principio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.) per aver la gravata sentenza imputato ad essa esponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria, ed omettendo di considerare che gli accertamenti datavano a periodo antecedente il perfezionamento della concessione, così che la verifica sullo stato dei luoghi, e degli impianti, non poteva ritenersi suffragata da prova; in definitiva si era attribuito «alla mera dichiarazione processuale della [OSCURATO:PERSONA] valore certificatorio» con riferimento agli impianti pubblicitari tassabili ed alla loro imputazione ad essa esponente; - il terzo motivo espone, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio nonché la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 132, c. 4, cod. proc. civ., con riferimento al difetto di motivazione della gravata sentenza sulle eccezioni svolte in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su controparte ed alla «non conformità della documentazione probatoria ai fatti»; si assume, al riguardo, che la gravata sentenza aveva tenuto in non cale le contestazioni svolte da essa esponente in ordine alla irritualità della documentazione fotografica prodotta da controparte, - documentazione di formazione successiva al perfezionamento della concessione del servizio di accertamento del tributo, - ed al disconoscimento della sua corrispondenza ai fatti rappresentati, oltreché al difetto, nell'atto impugnato, di elementi essenziali identificativi della data degli accertamenti, dei nominativi (e qualifica) degli agenti accertatori, delle stesse modalità di misurazione delle superfici degli impianti, né aveva considerato la documentazione fotografica prodotta da essa esponente; soggiunge la ricorrente che detto omesso esame si riflette (anche) sulla compiutezza della motivazione del decisum del giudice del gravame in termini di nullità della impugnata sentenza; 2.2 - quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, commi :1 e 2, assumendo la ricorrente che, - venendo in considerazione messaggi pubblicitari (cd. frecce) collocate su di un impianto unitario ma riferibili ad aziende diverse, - l'imposta, così come implicato dall'avviso di accertamento in contestazione, avrebbe dovuto essere liquidata, secondo dicta della Corte di legittimità, sulla base della superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, 'indipendentemente, così, dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo; così che, nella fattispecie, non si giustificava il criterio di liquidazione utilizzato dal giudice del gravame (con riferimento alla «superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»; art. 7, c. 1, cit.) ed avrebbe dovuto trovare applicazione l'arrotondamento (al metro quadrato), previsto al secondo comma dell'art. 7, cit., in relazione alla superficie (pari a mq. 0,31) occupata da ciascuna freccia; - il secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, commi 1 e 2, sull'assunto dell'erronea determinazione delle superfici imponibili dei mezzi accertati; con riferimento all'accertamento operato dal giudice del gravame, - in ordine alle superfici di «... cartelli e ... poster dichiarati», da ridurre «a mg. 17 invece che mg. 18», - deduce la ricorrente che, contrariamente, la superficie in questione risultava pari (proprio) a mq. 18 sulla base della dichiarazione presentata dalla stessa contribuente, e così come emerso da ulteriori accertamenti eseguiti a riscontro di dette superfici; laddove, ai fini in discorso, occorreva tenere conto (oltreché delle cornici) dell'intera superficie espositiva «anche se non integralmente utilizzata»;

3. - nel giudizio iscritto al nr. 25329/2018 di R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno riproposto i medesimi motivi di ricorso che, hinc et inde, erano stati articolati nei precedenti rispettivi ricorsi; solo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avendo ulteriormente dedotto, nel contesto del primo motivo, la nullità della gravata sentenza per motivazione (apparente) resa dietro rinvio per relationem alla pronuncia impugnata ed a quella resa in distinto, seppur connesso, giudizio;

4. - tutti i motivi di ricorso proposti nel giudizio iscritto al nr. 25328/2018 di R.G. sono inammissibili;

5. - occorre premettere che, come si è anticipato, il giudice del gravame ha riliquidato l'imposta dovuta dalla contribuente facendo applicazione dei criteri (dimensioni dei singoli impianti pubblicitari) desunti dalle allegazioni della stessa parte ricorrente (con riferimento all'allegato n. 9 prodotto in giudizio), e sulla base del principio di non contestazione quale correlato alle posizioni difensive della controparte processuale; - ed ha soggiunto quel giudice che l'avviso di accertamento si correlava al legittimo esercizio della potestà impositiva quale conseguente alla posizione del concessionario del servizio di accertamento del tributo; 5.1 - tanto premesso sono inammissibili tutte le censure svolte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo di ricorso innanzitutto perché, - non risultando censurato l'accertamento in ordine al perfezionamento della concessione amministrativa (del servizio di accertamento del tributo) al momento dell'adozione dell'atto, - la ricorrente finisce col censurarne il relativo contenuto motivazionale senza, con ciò, riprodurne, nemmeno in parte, i relativi tratti identificativi; - come, difatti, statuito dalla Corte, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786); - né, diversamente, rileva la censura che involge la datazione dell'elaborato fotografico utilizzato a corredo dell'accertamento, - elaborato che, in tesi, risulterebbe anteriore al detto perfezionamento della concessione del servizio, - perché, come si è detto, il giudice del gravame ha espressamente posto a fondamento delle sue conclusioni in fatto il principio di non contestazione, - quale correlato alle stesse deduzioni svolte in giudizio dalla contribuente, - e detto accertamento, per l'appunto, non forma oggetto di alcuna contestazione; 5.2 - del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso della Studiocinque in quanto, - in disparte i rilievi appena svolti in ordine al fondamento (nel principio di non contestazione) della rideterminazione di imposta operata dalla gravata sentenza, - la ricorrente, - sotto il velo della denuncia di violazione di legge, tende, diversamente, ad una non consentita rivalutazione dell'accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame; - il motivo, - che omette del tutto di esplicitare gli specifici referenti fattuali del prospettato vizio di motivazione (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) con riferimento al loro carattere decisivo, - si risolve, pertanto, in generiche censure che non trovano fondamento in relazione alle denunciate violazioni di legge, posto che il giudice del gravame, come si è detto, ha svolto uno specifico accertamento probatorio senza violare né il riparto degli oneri probatori rilevanti nella fattispecie né la regola di giudizio fondata sulle prove offerte dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.; v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892); 5.3 - per le ragioni appena svolte deve ritenersi, del pari, inammissibile il terzo motivo di ricorso articolato dalla Studiocinque; - premesso (ancora una volta) il rilievo che, a fondamento della decisione, sono state poste le (non contestate) allegazioni in fatto della stessa odierna ricorrente, - che (ora) non articola alcuna specifica censura quanto al fondamento, ed al contenuto, degli argomenti di prova desunti dal principio di non contestazione (e con riferimento, dunque, agli impianti tassati, ed alle relative dimensioni), - il motivo in trattazione, - senza individuare il fatto (in tesi) decisivo che avrebbe potuto giustificare una diversa decisione (sui dati desunti dalle stesse allegazioni di parte, e non contestati), - si risolve in mere argomentazioni che, oltretutto, involgono (anche) il già esaminato difetto di motivazione dell'atto impugnato; - in relazione alla riformulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ. (secondo il cui disposto rileva, ora, l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), quale conseguente alla novella di cui all'art. 54, c. 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, la Corte ha statuito che detta disposizione «deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale " del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in U15,ier 11 quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»; e si è, in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881); - né, per come emerge dallo storico di lite, oltreché dai rilievi sin qui svolti, nella fattispecie ricorre il vizio di motivazione apparente della gravata sentenza;

6. - l'inammissibilità dei due motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] consegue da ciò che, anche in questo caso, le censure, - seppur articolate in termini di violazione di legge sostanziale, - diversamente sottopongono alla Corte un non consentito riesame degli accertamenti in fatto operati dal giudice del gravame, ed in difetto di ogni specifica censura sul fondamento, e sui relativi contenuti, di detto accertamento (id est quanto alla concreta rilevanza, nella fattispecie, dei dati fattuali desunti dall'applicazione del principio ch non contestazione); 6.1 - così è, ed in termini del tutto evidenti, - perché la censura si pone in frontale contrasto con gli accertamenti in fatto operati dal giudice del gravame, - quanto al secondo motivo di ricorso che detti accertamenti censura con la deduzione di una violazione di legge (quale involgente l'estensione della superficie del mezzo pubblicitario impiegato), e senza individuare, con ciò, il fatto decisivo idoneo a reggere una diversa decisione a fronte dell'applicazione data al principio di non contestazione; 6.2 - così è, del resto, anche a riguardo del primo motivo di ricorso che, implicando accertamenti in fatto che, a loro volta, invoFgono, rispettivamente, la presenza, su di un unico pannello, di plurimi messaggi pubblicitari (cd. frecce) concernenti diverse aziende, - e, dunque, una fattispecie concreta che niente affatto risulta dalla gravata sentenza, - e la stessa dimensione (in mq. 0,31) di ciascuno di detti messaggi pubblicitari, - quando la gravata sentenza ha accertato che per le cd. frecce «nell'atto accertativo ... è omessa del tutto la relativa dimensione», - non individua il fatto decisivo sulla cui base rimettere in discussione siffatti accertamenti, e con riferimento tanto alla effettiva collocazione (al mezzo di impianto) delle singole frecce direzionali, - rispetto alle quali il giudice del gravame ha fatto applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, c. 1, - quanto alla loro stessa dimensione, - che (ora) si vorrebbe riconducibile alla disposizione sull'arrotondamento (al metro quadrato) del mezzo pubblicitario che risulti di estensione, ad ogni modo, superiore «a trecento centimetri quadrati.» (art. 7, c. 2, cit.) -;

7. - i ricorsi proposti nel giudizio iscritto al nr. 25329/2018 di R.G. debbono, poi, dichiararsi improcedibili;7.1 - premesso che, - con riferimento al rinvio per relationem (cd. orizzontale) ad una pronuncia resa dallo stesso Giudice del merito, - la Corte ha sempre ritenuto ammissibile un siffatto rinvio (purché certo e determinato; v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 25 settembre 2002, n. 13937), con la (più recente) precisazione che, ai sensi dell'art. 118, c. 1, disp. att. cod. proc. civ. (come novellato dalla

I. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, c. 5), la possibilità del «riferimento a precedenti conformi», esplicitamente consentita, non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli di merito (Cass., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass., 6 settembre 2016, n. 17640), va, ad ogni modo, considerato che la stessa tecnica di motivazione della pronuncia resa dal giudice del gravame rendeva (già) esplicita la medesimezza delle ragioni del contendere quali declinate in motivi di impugnazione della sentenza di primo grado; e tanto che lo stesso avviso di rettifica, più estensivamente considerato nella sentenza n. 171 del 2018, formava già oggetto della sentenza n. 175 del 2018 che, come anticipato, risolveva la lite contestata tenendo conto (anche) del provvedimento di rettifica che aveva fatto seguito all'originario avviso di accertamento; 7.2 - la Corte ha, poi, rimarcato che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez.

U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 3 aprile 2014, n. 7813, cit.; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064, cit.);

8. - le spese dei giudizi riuniti vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza, mentre sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun proposto ricorso, principale ed incidentale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale, proposti nel giudizio iscritto al n. 25328/2018 di R.G.; dichiara improcedibili i ricorsi, principale e incidentale, proposti nel giudizio iscritto al n. 25329/2018 di R.G..; compensa integralmente, tra le parti, le spese dei giudizi di legittimità riuniti; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in relazione a ciascuno dei ricorsi, principale e incidentale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25328/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di 9?1(3 Cassazione; /7,024, - controricorrente - e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 175/2018, depositata il 24 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Puglia; nonché sul ricorso iscritto al n. 25329/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona' del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio' dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 171/2018, depositata il 24 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione delle cause svolta, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 175/2018, depositata il 24 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'imposta sulla pubblicità dovuta dalla contribuente per l'anno 2012 e, al contempo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso un atto di rettifica dell'avviso di accertamento, atto recante rideterminazione degli impianti pubblicitari sottoposti a tassazione; 1.1 - per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - risultavano infondati i motivi di gravame incentrati «sul potere accertativo della società concessionaria» la cui ricorrenza rendeva eccentriche le ragioni di censura relative «alla assenza, in capo ai dipendenti della società concessionaria, dell'incaricato di pubblico servizio e di pubbliche funzioni»;- così come emergeva dall'avviso di accertamento, la quantificazione dell'imposta dovuta relativamente alle cd. frecce («ossia quei segnali che indicano la direzione per raggiungere la sede delle ditte pubblicitarie») era stata operata «sommando il numero delle singole indicazioni, senza tener conto delle loro dimensioni: ed in effetti nell'atto accertativo per tali "frecce" è omessa del tutto la relativa dimensione»; - il relativo criterio di liquidazione, diversamente, andava desunto dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, c. 1, e, dunque, tenendo conto della «superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»; - l'imposta, in definitiva, ed in applicazione del principio di non contestazione, andava liquidata secondo le dimensioni degli impianti esposte dalla contribuente (nell'allegato n. 9 prodotto in giudizio), dimensioni queste riportate: «a) ... nell'allegato 9.2 schema B1 e B2; b) nel successivo schema E come "Frecce SISRI" e come "Poster" al numero progressivo 99; c) ... nell'allegato 9.3. C1 (i c.d. cartelli privi di messaggio o con messaggio cancellato, soggetti anche essi ad imposta che colpisce il mezzo su cui applicare il messaggio) e C3.»; - «Per i cartelli ed i poster dichiarati» le superfici andavano ridotte «a mg. 17 invece che mg. 18»; 1.2 - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; - [OSCURATO:SOCIETA]., con successivo ricorso, ha anch'essa impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia articolando due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso;2. - con sentenza n. 171/2018, depositata il 24 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'imposta sulla pubblicità dovuta dalla contribuente per l'anno 2012 e, al contempo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso un atto di rettifica dell'avviso di accertamento, atto recante rideterminazione degli impianti pubblicitari sottoposti a tassazione; 2.1 - il giudice del gravame, - premesso che sull'avviso di accertamento impugnato si era già pronunciato con sentenza deliberata all'udienza del 21 dicembre 2017, e che legittimamente la contribuente aveva impugnato (anche) l'avviso di accertamento in rettifica «quantomeno per evitare che si potesse eccepire, in difetto di ciò, la sua successiva definitività», - ha ritenuto che anche per l'avviso di rettifica l'oggetto dell'accertamento in contestazione dovesse essere rideterminato tenuto conto delle «stesse ragioni, poste a base della sentenza emessa nei riguardi dell'originario atto di accertamento»; 2.2 - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in prosieguo Studiocinque) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; - [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo [OSCURATO:PERSONA]), con successivo ricorso, ha anch'essa impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia articolando due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso. Considerato che: 1. - i ricorsi proposti nei giudizi iscritti al nr. 25328/2018 di R.G. ed al nr. 25329/2018 di R.G. devono essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., applicazione giustificata dalle peculiarità della fattispecie, in cui l'unica contesa sostanziale ha dato vita a due processi solo formalmente distinti (Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064; v., altresì, Cass., 28 giugno 2019, n. 17603; Cass., 10 aprile 2017, n. 9192; Cass., 1 aprile 2004, n. 639; Cass., 10 luglio 2001, n. 9377); 2. - nel giudizio iscritto al nr. 25328/2018 di R.G. sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso; 2.1 - quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di: violazione e falsa applicazione di legge -in relazione alla I. n. 212 del 2000, artt. 6, comma 5, 7, comma 1, ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 10, per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di accertamento; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 11, comma 3; violazione dell'art. 2697 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, travisamento dei fatti; - si assume, quindi, che la gravata sentenza aveva travisato «le risultanze del carteggio processuale», - quanto alla rilevata ricorrenza del potere di accertamento in capo alla società concessionaria del servizio di accertamento, e riscossione, del tributo, - disattendendo le censure svolte da essa esponente in ordine al difetto di «elementi essenziali» dell'atto di accertamento, e con riferimento all'assenza di indicazioni sulla data degli accertamenti operati, sui nominativi del personale operante, sulle modalità di misurazione delle dimensioni degli impianti, sulla loro specifica ubicazione e riconducibilità ad essa esponente; laddove emergeva che l'elaborato fotografico risaliva al periodo settembre/ottobre 2012 a fronte del perfezionamento della concessione in data 5 dicembre 2012;- col secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 ss. c.c.)», la ricorrente denuncia violazione del principio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.) per aver la gravata sentenza imputato ad essa esponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria, ed omettendo di considerare che gli accertamenti datavano a periodo antecedente il perfezionamento della concessione, così che la verifica sullo stato dei luoghi, e degli impianti, non poteva ritenersi suffragata da prova; in definitiva si era attribuito «alla mera dichiarazione processuale della [OSCURATO:PERSONA] valore certificatorio» con riferimento agli impianti pubblicitari tassabili ed alla loro imputazione ad essa esponente; - il terzo motivo espone, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio nonché la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 132, c. 4, cod. proc. civ., con riferimento al difetto di motivazione della gravata sentenza sulle eccezioni svolte in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su controparte ed alla «non conformità della documentazione probatoria ai fatti»; si assume, al riguardo, che la gravata sentenza aveva tenuto in non cale le contestazioni svolte da essa esponente in ordine alla irritualità della documentazione fotografica prodotta da controparte, - documentazione di formazione successiva al perfezionamento della concessione del servizio di accertamento del tributo, - ed al disconoscimento della sua corrispondenza ai fatti rappresentati, oltreché al difetto, nell'atto impugnato, di elementi essenziali identificativi della data degli accertamenti, dei nominativi (e qualifica) degli agenti accertatori, delle stesse modalità di misurazione delle superfici degli impianti, né aveva considerato la documentazione fotografica prodotta da essa esponente; soggiunge la ricorrente che detto omesso esame si riflette (anche) sulla compiutezza della motivazione del decisum del giudice del gravame in termini di nullità della impugnata sentenza; 2.2 - quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, commi :1 e 2, assumendo la ricorrente che, - venendo in considerazione messaggi pubblicitari (cd. frecce) collocate su di un impianto unitario ma riferibili ad aziende diverse, - l'imposta, così come implicato dall'avviso di accertamento in contestazione, avrebbe dovuto essere liquidata, secondo dicta della Corte di legittimità, sulla base della superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, 'indipendentemente, così, dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo; così che, nella fattispecie, non si giustificava il criterio di liquidazione utilizzato dal giudice del gravame (con riferimento alla «superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»; art. 7, c. 1, cit.) ed avrebbe dovuto trovare applicazione l'arrotondamento (al metro quadrato), previsto al secondo comma dell'art. 7, cit., in relazione alla superficie (pari a mq. 0,31) occupata da ciascuna freccia; - il secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, commi 1 e 2, sull'assunto dell'erronea determinazione delle superfici imponibili dei mezzi accertati; con riferimento all'accertamento operato dal giudice del gravame, - in ordine alle superfici di «... cartelli e ... poster dichiarati», da ridurre «a mg. 17 invece che mg. 18», - deduce la ricorrente che, contrariamente, la superficie in questione risultava pari (proprio) a mq. 18 sulla base della dichiarazione presentata dalla stessa contribuente, e così come emerso da ulteriori accertamenti eseguiti a riscontro di dette superfici; laddove, ai fini in discorso, occorreva tenere conto (oltreché delle cornici) dell'intera superficie espositiva «anche se non integralmente utilizzata»; 3. - nel giudizio iscritto al nr. 25329/2018 di R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno riproposto i medesimi motivi di ricorso che, hinc et inde, erano stati articolati nei precedenti rispettivi ricorsi; solo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avendo ulteriormente dedotto, nel contesto del primo motivo, la nullità della gravata sentenza per motivazione (apparente) resa dietro rinvio per relationem alla pronuncia impugnata ed a quella resa in distinto, seppur connesso, giudizio; 4. - tutti i motivi di ricorso proposti nel giudizio iscritto al nr. 25328/2018 di R.G. sono inammissibili; 5. - occorre premettere che, come si è anticipato, il giudice del gravame ha riliquidato l'imposta dovuta dalla contribuente facendo applicazione dei criteri (dimensioni dei singoli impianti pubblicitari) desunti dalle allegazioni della stessa parte ricorrente (con riferimento all'allegato n. 9 prodotto in giudizio), e sulla base del principio di non contestazione quale correlato alle posizioni difensive della controparte processuale; - ed ha soggiunto quel giudice che l'avviso di accertamento si correlava al legittimo esercizio della potestà impositiva quale conseguente alla posizione del concessionario del servizio di accertamento del tributo; 5.1 - tanto premesso sono inammissibili tutte le censure svolte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo di ricorso innanzitutto perché, - non risultando censurato l'accertamento in ordine al perfezionamento della concessione amministrativa (del servizio di accertamento del tributo) al momento dell'adozione dell'atto, - la ricorrente finisce col censurarne il relativo contenuto motivazionale senza, con ciò, riprodurne, nemmeno in parte, i relativi tratti identificativi; - come, difatti, statuito dalla Corte, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786); - né, diversamente, rileva la censura che involge la datazione dell'elaborato fotografico utilizzato a corredo dell'accertamento, - elaborato che, in tesi, risulterebbe anteriore al detto perfezionamento della concessione del servizio, - perché, come si è detto, il giudice del gravame ha espressamente posto a fondamento delle sue conclusioni in fatto il principio di non contestazione, - quale correlato alle stesse deduzioni svolte in giudizio dalla contribuente, - e detto accertamento, per l'appunto, non forma oggetto di alcuna contestazione; 5.2 - del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso della Studiocinque in quanto, - in disparte i rilievi appena svolti in ordine al fondamento (nel principio di non contestazione) della rideterminazione di imposta operata dalla gravata sentenza, - la ricorrente, - sotto il velo della denuncia di violazione di legge, tende, diversamente, ad una non consentita rivalutazione dell'accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame; - il motivo, - che omette del tutto di esplicitare gli specifici referenti fattuali del prospettato vizio di motivazione (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) con riferimento al loro carattere decisivo, - si risolve, pertanto, in generiche censure che non trovano fondamento in relazione alle denunciate violazioni di legge, posto che il giudice del gravame, come si è detto, ha svolto uno specifico accertamento probatorio senza violare né il riparto degli oneri probatori rilevanti nella fattispecie né la regola di giudizio fondata sulle prove offerte dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.; v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892); 5.3 - per le ragioni appena svolte deve ritenersi, del pari, inammissibile il terzo motivo di ricorso articolato dalla Studiocinque; - premesso (ancora una volta) il rilievo che, a fondamento della decisione, sono state poste le (non contestate) allegazioni in fatto della stessa odierna ricorrente, - che (ora) non articola alcuna specifica censura quanto al fondamento, ed al contenuto, degli argomenti di prova desunti dal principio di non contestazione (e con riferimento, dunque, agli impianti tassati, ed alle relative dimensioni), - il motivo in trattazione, - senza individuare il fatto (in tesi) decisivo che avrebbe potuto giustificare una diversa decisione (sui dati desunti dalle stesse allegazioni di parte, e non contestati), - si risolve in mere argomentazioni che, oltretutto, involgono (anche) il già esaminato difetto di motivazione dell'atto impugnato; - in relazione alla riformulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ. (secondo il cui disposto rileva, ora, l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), quale conseguente alla novella di cui all'art. 54, c. 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, la Corte ha statuito che detta disposizione «deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale " del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in U15,ier 11 quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»; e si è, in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); - né, per come emerge dallo storico di lite, oltreché dai rilievi sin qui svolti, nella fattispecie ricorre il vizio di motivazione apparente della gravata sentenza; 6. - l'inammissibilità dei due motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] consegue da ciò che, anche in questo caso, le censure, - seppur articolate in termini di violazione di legge sostanziale, - diversamente sottopongono alla Corte un non consentito riesame degli accertamenti in fatto operati dal giudice del gravame, ed in difetto di ogni specifica censura sul fondamento, e sui relativi contenuti, di detto accertamento (id est quanto alla concreta rilevanza, nella fattispecie, dei dati fattuali desunti dall'applicazione del principio ch non contestazione); 6.1 - così è, ed in termini del tutto evidenti, - perché la censura si pone in frontale contrasto con gli accertamenti in fatto operati dal giudice del gravame, - quanto al secondo motivo di ricorso che detti accertamenti censura con la deduzione di una violazione di legge (quale involgente l'estensione della superficie del mezzo pubblicitario impiegato), e senza individuare, con ciò, il fatto decisivo idoneo a reggere una diversa decisione a fronte dell'applicazione data al principio di non contestazione; 6.2 - così è, del resto, anche a riguardo del primo motivo di ricorso che, implicando accertamenti in fatto che, a loro volta, invoFgono, rispettivamente, la presenza, su di un unico pannello, di plurimi messaggi pubblicitari (cd. frecce) concernenti diverse aziende, - e, dunque, una fattispecie concreta che niente affatto risulta dalla gravata sentenza, - e la stessa dimensione (in mq. 0,31) di ciascuno di detti messaggi pubblicitari, - quando la gravata sentenza ha accertato che per le cd. frecce «nell'atto accertativo ... è omessa del tutto la relativa dimensione», - non individua il fatto decisivo sulla cui base rimettere in discussione siffatti accertamenti, e con riferimento tanto alla effettiva collocazione (al mezzo di impianto) delle singole frecce direzionali, - rispetto alle quali il giudice del gravame ha fatto applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, c. 1, - quanto alla loro stessa dimensione, - che (ora) si vorrebbe riconducibile alla disposizione sull'arrotondamento (al metro quadrato) del mezzo pubblicitario che risulti di estensione, ad ogni modo, superiore «a trecento centimetri quadrati.» (art. 7, c. 2, cit.) -; 7. - i ricorsi proposti nel giudizio iscritto al nr. 25329/2018 di R.G. debbono, poi, dichiararsi improcedibili;7.1 - premesso che, - con riferimento al rinvio per relationem (cd. orizzontale) ad una pronuncia resa dallo stesso Giudice del merito, - la Corte ha sempre ritenuto ammissibile un siffatto rinvio (purché certo e determinato; v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 25 settembre 2002, n. 13937), con la (più recente) precisazione che, ai sensi dell'art. 118, c. 1, disp. att. cod. proc. civ. (come novellato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, c. 5), la possibilità del «riferimento a precedenti conformi», esplicitamente consentita, non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli di merito (Cass., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass., 6 settembre 2016, n. 17640), va, ad ogni modo, considerato che la stessa tecnica di motivazione della pronuncia resa dal giudice del gravame rendeva (già) esplicita la medesimezza delle ragioni del contendere quali declinate in motivi di impugnazione della sentenza di primo grado; e tanto che lo stesso avviso di rettifica, più estensivamente considerato nella sentenza n. 171 del 2018, formava già oggetto della sentenza n. 175 del 2018 che, come anticipato, risolveva la lite contestata tenendo conto (anche) del provvedimento di rettifica che aveva fatto seguito all'originario avviso di accertamento; 7.2 - la Corte ha, poi, rimarcato che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 3 aprile 2014, n. 7813, cit.; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064, cit.); 8. - le spese dei giudizi riuniti vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza, mentre sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun proposto ricorso, principale ed incidentale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale, proposti nel giudizio iscritto al n. 25328/2018 di R.G.; dichiara improcedibili i ricorsi, principale e incidentale, proposti nel giudizio iscritto al n. 25329/2018 di R.G..; compensa integralmente, tra le parti, le spese dei giudizi di legittimità riuniti; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in relazione a ciascuno dei ricorsi, principale e incidentale
Sentenza Cassazione n. 09695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris