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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03887/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16;11/1958 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 951/20 in data 19/04/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza, sebbene le rispettive difese non siano comparse; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'accoglimento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiararsi l'inammissibilità di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 29/01/2020, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi A: artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1, cod. pen.; B): art. 110, 61 n. 2 e 5, 614, primo e quarto comma, cod. pen.; C): artt. 81 cpv., 61 n. 5, 614, primo e quarto comma, cod. pen.; D): 81 cpv., 61 n. 2 e 5, 614, primo e quarto comma, cod. pen., 56, 628, primo e terzo comma, 1 cod. pen.; E): artt. 110, 61 n. 2, 648 cod. pen., ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, di [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai capi A, B, D ed E) ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa e di [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai capi A, B, C, D ed E) ad anni cinque di reclusione ed euro 1.600 di multa, con sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea nei confronti del Niccoli ed eliminazione dell'ulteriore pena accessoria comminatagli, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle evidenze istruttorie utilizzate per la conferma della sentenza di condanna di primo grado in relazione ai capi A), B) e C).

Non vi era prova certa che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] utilizzata per il compimento dei fatti fosse stata in uso esclusivo del Niccoli, così come neppure agli esiti dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria su tempi e luoghi della circolazione della predetta auto nei giorni antecedenti la rapina poteva attribuirsi valore di prova certa; parimenti, l'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per il riconoscimento del Niccoli (uso di calzature di marca assai comune) poteva dirsi significativamente probante.

Secondo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle evidenze istruttorie utilizzate per la conferma della sentenza di condanna di primo grado in relazione al capo D); inosservanza dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., ritenuto non applicabile in relazione alla condotta del Niccoli.

E' illogico sostenere che Quinto non è attendibile solo perché Sgura non si allineò esplicitamente a lui ovvero che la ricetrasmittente tra le mani di Sgura all'arrivo dei carabinieri costituisca prova del fatto che i due rapinatori, prossimi all'esecuzione dell'atto predatorio, mantenevano i contatti con il Niccoli.

In ogni caso, la sentenza impugnata non aveva preso in alcuna considerazione lo scenario, più plausibile, rappresentato dalla difesa.

Terzo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle evidenze istruttorie utilizzate per la conferma della sentenza di condanna di primo grado in relazione al capo E).

L'uso condiviso dell'autovettura Lancia Y (in realtà, provato solo con riferimento a Sgura e a Quinto) non può costituire il presupposto logico del concorso anche solo morale del Niccoli nella contestata ricettazione, non essendo altro che un posterius rispetto al momento consumativo del reato, neppure qualificabile come vago indizio della responsabilità del predetto.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: motivazione assente e/o carente e/o insufficiente e/o apparente in relazione al capo A).

La Corte territoriale richiama nella parte iniziale tutti i punti che la difesa ha indicato nell'atto di gravame, per poi inspiegabilmente ignorare di darvi risposta nel corpo motivazionale dell'atto.

Secondo motivo: assoluta mancanza di motivazione in relazione ai capi B) e C).

Terzo motivo: assoluta mancanza di motivazione in relazione al capo D).

A fronte di un motivo accuratamente dettagliato, la Corte territoriale replica con poche righe di mero richiamo alla decisione del giudice di primo grado senza specificare e dettagliare i motivi per i quali non sono da ritenere valide le argomentazioni addotte dalla difesa.

Quarto motivo: mancanza di motivazione in merito all'inopinato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente aveva dimostrato di avere una situazione economica molto precaria che non gli aveva consentito di fare alcuna offerta risarcitoria, tanto da dover ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per potersi garantire una difesa: sul punto la motivazione è del tutto mancante.

Quinto motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al calcolo della pena e alla misura della continuazione.

Rispetto ai coimputati, la sanzione pecuniaria ha una base di partenza ingiustificatamente più alta, che non viene in alcun modo giustificata.

Inoltre, anche con riferimento alla pena detentiva vi è un calcolo di partenza differente (e non altrimenti spiegato) rispetto ai coimputati.

Anche in riferimento alla continuazione, non è precisato in che modo sia stato operato l'aumento e di quale entità con riferimento ai reati satellite.5.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi A) e B); violazione degli artt.110, 628 cod. pen., 125, 192, 533, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, pur in presenza di un atto di appello non inammissibile, si è limitata ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza offrire alcuna convincente risposta alle censure e ai rilievi della difesa.

Sul tema dell'affermata responsabilità del ricorrente per la rapina di cui al capo A), la motivazione si rivela del tutto apparente in quanto assertiva e non frutto di un serio confronto con l'atto difensivo; è manifestamente illogica in quanto da un dato generico (occhiali rinvenibili comunemente sul mercato) ha tratto una conseguenza certa (identità tra gli occhiali del rapinatore e quelli dello Sgura); è palesemente contraddittoria in quanto incongruamente fa derivare dal riconoscimento di un oggetto l'individuazione di Sgura quale rapinatore; è affetta da inconciliabilità logica tra le affermazioni rinvenibili nel testo (da un lato si afferma che solo due su quattro testimoni hanno riconosciuto gli occhiali del rapinatore e dall'altro si sostiene la certezza del riconoscimento).

Abnormemente si è inteso far discendere dal risultato di un'individuazione di cose, le conseguenze indiziarie derivanti da un atto di individuazione personale.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di tentata rapina; violazione degli artt. 110, 56, 628 cod. pen., 125, 192, 533, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è priva di congrua motivazione e non fornisce adeguata risposta al motivo di appello presentato, omettendo di precisare il perché le dichiarazioni degli imputati fossero "lunari", senza specificare le questioni giuridiche sottese alla configurabilità della desistenza volontaria.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione; violazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 125, 192, 533, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, nella parte in cui fa derivare in via assolutamente automatica dalla qualità di Sgura di membro di una banda fissa di rapinatori, anche la sua responsabilità per il reato di ricettazione, viola innanzitutto il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 1, Cost.; inoltre, la sentenza in parola è illogica e irragionevole nella parte in cui fa derivare il concorso nel reato di ricettazione dal fatto che l'auto oggetto di refurtiva sia stata impiegata nelle rapine.

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche; violazione degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., 125, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

Si versa in un caso di scuola di motivazione apparente e, quindi, inesistente: la risposta ai motivi di gravame si è tradotta in un mero asserto generico, adattabile a molteplici situazioni che nulla dice sull'avvenuta operazione di individualizzazione della pena, così come impone l'art. 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Va osservato in premessa come si sa in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate in tutti e tre i motivi di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, i 5 dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con le doglianze svolte, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una - non consentita - diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Anche i cinque motivi di ricorso proposti nell'interesse del Quinto sono manifestamente infondati.

4.1. Iniziando con la trattazione dei primi tre collegati motivi, evidenzia il Collegio come non possa esservi dubbio come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Di contro, tutte le doglianze proposte con le sunnominate censure reiterano sostanzialmente le critiche proposte in sede di gravame di appello e, come tali, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

4.2. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo.

La Corte territoriale ha motivato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della obiettiva gravità dei fatti, la cui reiterazione ha ulteriormente appalesato la professionalità a delinquere del reo.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare, pertanto, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4.3. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo.

Nella determinazione della pena (sia nel suo ammontare iniziale che nei calcoli intermedi per addivenire alla misura finale), la Corte territoriale ha fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. peri.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Anche i quattro motivi di ricorso proposti nell'interesse dello Sgura sono manifestamente infondati.

5.1. I primi tre collegati motivi - anche iv qui - ripropongono non consentite censure in fatto, sollecitando o risollecitando letture alternative del tutto vietate in sede di legittimità.

5.2. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

La conferma del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze (ed il consequenziale diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle generiche) è stato giustificato con riferimento all'obiettiva gravità nonchè alla reiterazione dei fatti a comprova di una palesata professionalità a delinquere del reo.

Si afferma in giurisprudenza che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16;11/1958 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 951/20 in data 19/04/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza, sebbene le rispettive difese non siano comparse; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'accoglimento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiararsi l'inammissibilità di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 29/01/2020, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi A: artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1, cod. pen.; B): art. 110, 61 n. 2 e 5, 614, primo e quarto comma, cod. pen.; C): artt. 81 cpv., 61 n. 5, 614, primo e quarto comma, cod. pen.; D): 81 cpv., 61 n. 2 e 5, 614, primo e quarto comma, cod. pen., 56, 628, primo e terzo comma, 1 cod. pen.; E): artt. 110, 61 n. 2, 648 cod. pen., ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, di [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai capi A, B, D ed E) ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa e di [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai capi A, B, C, D ed E) ad anni cinque di reclusione ed euro 1.600 di multa, con sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea nei confronti del Niccoli ed eliminazione dell'ulteriore pena accessoria comminatagli, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle evidenze istruttorie utilizzate per la conferma della sentenza di condanna di primo grado in relazione ai capi A), B) e C). Non vi era prova certa che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] utilizzata per il compimento dei fatti fosse stata in uso esclusivo del Niccoli, così come neppure agli esiti dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria su tempi e luoghi della circolazione della predetta auto nei giorni antecedenti la rapina poteva attribuirsi valore di prova certa; parimenti, l'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per il riconoscimento del Niccoli (uso di calzature di marca assai comune) poteva dirsi significativamente probante. Secondo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle evidenze istruttorie utilizzate per la conferma della sentenza di condanna di primo grado in relazione al capo D); inosservanza dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., ritenuto non applicabile in relazione alla condotta del Niccoli. E' illogico sostenere che Quinto non è attendibile solo perché Sgura non si allineò esplicitamente a lui ovvero che la ricetrasmittente tra le mani di Sgura all'arrivo dei carabinieri costituisca prova del fatto che i due rapinatori, prossimi all'esecuzione dell'atto predatorio, mantenevano i contatti con il Niccoli. In ogni caso, la sentenza impugnata non aveva preso in alcuna considerazione lo scenario, più plausibile, rappresentato dalla difesa. Terzo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle evidenze istruttorie utilizzate per la conferma della sentenza di condanna di primo grado in relazione al capo E). L'uso condiviso dell'autovettura Lancia Y (in realtà, provato solo con riferimento a Sgura e a Quinto) non può costituire il presupposto logico del concorso anche solo morale del Niccoli nella contestata ricettazione, non essendo altro che un posterius rispetto al momento consumativo del reato, neppure qualificabile come vago indizio della responsabilità del predetto. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: motivazione assente e/o carente e/o insufficiente e/o apparente in relazione al capo A). La Corte territoriale richiama nella parte iniziale tutti i punti che la difesa ha indicato nell'atto di gravame, per poi inspiegabilmente ignorare di darvi risposta nel corpo motivazionale dell'atto. Secondo motivo: assoluta mancanza di motivazione in relazione ai capi B) e C). Terzo motivo: assoluta mancanza di motivazione in relazione al capo D). A fronte di un motivo accuratamente dettagliato, la Corte territoriale replica con poche righe di mero richiamo alla decisione del giudice di primo grado senza specificare e dettagliare i motivi per i quali non sono da ritenere valide le argomentazioni addotte dalla difesa. Quarto motivo: mancanza di motivazione in merito all'inopinato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente aveva dimostrato di avere una situazione economica molto precaria che non gli aveva consentito di fare alcuna offerta risarcitoria, tanto da dover ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per potersi garantire una difesa: sul punto la motivazione è del tutto mancante. Quinto motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al calcolo della pena e alla misura della continuazione. Rispetto ai coimputati, la sanzione pecuniaria ha una base di partenza ingiustificatamente più alta, che non viene in alcun modo giustificata. Inoltre, anche con riferimento alla pena detentiva vi è un calcolo di partenza differente (e non altrimenti spiegato) rispetto ai coimputati. Anche in riferimento alla continuazione, non è precisato in che modo sia stato operato l'aumento e di quale entità con riferimento ai reati satellite.5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi A) e B); violazione degli artt.110, 628 cod. pen., 125, 192, 533, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata, pur in presenza di un atto di appello non inammissibile, si è limitata ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza offrire alcuna convincente risposta alle censure e ai rilievi della difesa. Sul tema dell'affermata responsabilità del ricorrente per la rapina di cui al capo A), la motivazione si rivela del tutto apparente in quanto assertiva e non frutto di un serio confronto con l'atto difensivo; è manifestamente illogica in quanto da un dato generico (occhiali rinvenibili comunemente sul mercato) ha tratto una conseguenza certa (identità tra gli occhiali del rapinatore e quelli dello Sgura); è palesemente contraddittoria in quanto incongruamente fa derivare dal riconoscimento di un oggetto l'individuazione di Sgura quale rapinatore; è affetta da inconciliabilità logica tra le affermazioni rinvenibili nel testo (da un lato si afferma che solo due su quattro testimoni hanno riconosciuto gli occhiali del rapinatore e dall'altro si sostiene la certezza del riconoscimento). Abnormemente si è inteso far discendere dal risultato di un'individuazione di cose, le conseguenze indiziarie derivanti da un atto di individuazione personale. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di tentata rapina; violazione degli artt. 110, 56, 628 cod. pen., 125, 192, 533, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata è priva di congrua motivazione e non fornisce adeguata risposta al motivo di appello presentato, omettendo di precisare il perché le dichiarazioni degli imputati fossero "lunari", senza specificare le questioni giuridiche sottese alla configurabilità della desistenza volontaria. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di ricettazione; violazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 125, 192, 533, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata, nella parte in cui fa derivare in via assolutamente automatica dalla qualità di Sgura di membro di una banda fissa di rapinatori, anche la sua responsabilità per il reato di ricettazione, viola innanzitutto il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 1, Cost.; inoltre, la sentenza in parola è illogica e irragionevole nella parte in cui fa derivare il concorso nel reato di ricettazione dal fatto che l'auto oggetto di refurtiva sia stata impiegata nelle rapine. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche; violazione degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., 125, 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Si versa in un caso di scuola di motivazione apparente e, quindi, inesistente: la risposta ai motivi di gravame si è tradotta in un mero asserto generico, adattabile a molteplici situazioni che nulla dice sull'avvenuta operazione di individualizzazione della pena, così come impone l'art. 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Va osservato in premessa come si sa in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate in tutti e tre i motivi di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, i 5 dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le doglianze svolte, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una - non consentita - diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche i cinque motivi di ricorso proposti nell'interesse del Quinto sono manifestamente infondati. 4.1. Iniziando con la trattazione dei primi tre collegati motivi, evidenzia il Collegio come non possa esservi dubbio come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Di contro, tutte le doglianze proposte con le sunnominate censure reiterano sostanzialmente le critiche proposte in sede di gravame di appello e, come tali, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4.2. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. La Corte territoriale ha motivato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della obiettiva gravità dei fatti, la cui reiterazione ha ulteriormente appalesato la professionalità a delinquere del reo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare, pertanto, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4.3. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo. Nella determinazione della pena (sia nel suo ammontare iniziale che nei calcoli intermedi per addivenire alla misura finale), la Corte territoriale ha fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. peri.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche i quattro motivi di ricorso proposti nell'interesse dello Sgura sono manifestamente infondati. 5.1. I primi tre collegati motivi - anche iv qui - ripropongono non consentite censure in fatto, sollecitando o risollecitando letture alternative del tutto vietate in sede di legittimità. 5.2. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. La conferma del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze (ed il consequenziale diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle generiche) è stato giustificato con riferimento all'obiettiva gravità nonchè alla reiterazione dei fatti a comprova di una palesata professionalità a delinquere del reo. Si afferma in giurisprudenza che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 03887/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris