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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 17 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen., nonché 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui all'art. 4 1.110/1975.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per ciascuno dei reati lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata hanno difatti individuato nelle lineari dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate da altre testimonianze e dalla produzione documentale relativa alle lesioni, un solido elemento per fondare la colpevolezza del Porcù in relazione a tutti i reati contestati; rilevata la tardività delle conclusioni della parte civile e della relativa richiesta di liquidazione spese, con conseguente inammissibilità delle richieste articolate perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 17 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen., nonché 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui all'art. 4 1.110/1975. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per ciascuno dei reati lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata hanno difatti individuato nelle lineari dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate da altre testimonianze e dalla produzione documentale relativa alle lesioni, un solido elemento per fondare la colpevolezza del Porcù in relazione a tutti i reati contestati; rilevata la tardività delle conclusioni della parte civile e della relativa richiesta di liquidazione spese, con conseguente inammissibilità delle richieste articolate perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris