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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17657/2026

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d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesadi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28 febbraio 2023 il Tribunale di Bergamo ha condannatoTeresio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl operante nelsettore dei trattamenti galvanici, in ordine al reato di cui all’art. 256 comma 2d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 , in relazione al deposito incontrollato di rifiuti specialipericolosi, pari a 820 kg di eluati e fanghi, prodotti in azienda ed evi stoccati dal2016, alla pena ritenuta di giustizia.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23 ottobre 2023, ha assoltol’imputato dal reato su indicato perché il fatto non sussiste.

Secondo la Corte nonsi era verificato alcun pericolo effettivo per il bene ambientale, in quanto ifanghi erano stati depositati in una struttura ermetica di plastica, incernieratain una gabbia metallica e non si erano mai verificati sversamenti al suolo.Su ricorso del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione con sentenzadel 12 giugno 2024 ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza dellaCorte di appello, rilevando che il reato di deposito incontrollato di rifiuti è dipericolo astratto, per la cui integrazione non è necessario l’accertamento dellalesione del bene giuridico protetto.Con sentenza dell’8 luglio 2025, giudicando in sede di rinvio, la Corte diappello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado,ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena conconferma nel resto.Per quanto di interesse in relazione al tema del ricorso, la Corte di Appello haritenuto non configurabile nel caso di specie la causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.2.

Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto.La Corte di appello – osserva la difesa- ha ritenuto non applicabile l’art. 131bis cod. pen. in ragione della quantità dei rifiuti oggetto di deposito incontrollatoe della sua protrazione per diversi anni, valorizzando, in tal modo, elementi che,secondo la giurisprudenza di legittimità, non avrebbero dovuto essere consideratiostativi.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – prosegue ladifesa- deve ritenersi applicabile anche ai reati di pericolo, dovendosi valutare, intale caso, proprio l’esiguità del pericolo che la condotta ha causato al beneprotetto; con riferimento al reato di deposito incontrollato di rifiuti lagiurisprudenza di legittimità esclude che possa essere considerato ostativo il solodato quantitativo.

La valutazione della particolare tenuità deve passare attraversola considerazione della effettiva esposizione a pericolo del bene ambienteconseguente alla singola condotta, per cui rilevano non solo la quantità, ma anchela composizione del rifiuto, le modalità e le circostanze della condotta.

In altritermini, secondo la difesa, la Corte non avrebbe dovuto tenere in considerazioneesclusivamente due indici generali e astratti, quello quantitativo e quellotemporale, ma avrebbe dovuto considerare le modalità attraverso cui in concretola condotta si era estrinsecata e valutare così la totale assenza di pericolo per lamatrice ambientale.

Nel caso in esame, i rifiuti erano stoccati all’interno di uncontenitore di plastica ermetico, segregato a sua volta all’interno di una gabbia dimetallo e mai erano stati riscontrati sversamenti.

A dimostrazione dell’assenzadi alcun pericolo per il bene ambiente e della modesta offensività del fatto, ladifesa ricorda che la cisterna contenente i rifiuti era stata sequestrata nell’apriledel 2020 ed era rimasta sotto sequestro per tre anni, fino al termine del primogiudizio di appello nell’ottobre del 2023, senza che fosse stato apposto alcunpresidio di sicurezza.Infine la difesa osserva che la Corte, pur riconoscendo la generale attenzionedella [OSCURATO:PERSONA] srl al tema della gestione dei rifiuti negli anni successivi al reatoasseritamente commesso, non ha valorizzato tale indicatore, rilevante, invece,ai fini del parametro della condotta susseguente al reato introdotto dalla RiformaCartabia allo scopo di ampliarne la portata operativa.3.Nel corso della trattazione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2.

Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Cortedi appello, pur dando atto della mancanza di un concreto pericolo per l’ambientee della generale attenzione della società al tema dei rifiuti protrattasi anche dopoi fatti per cui si procede, ha ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di nonpunibilità l’entità del deposito e la sua protrazione per diversi anni.Si tratta, dunque, di valutare se il giudizio espresso dalla Corte e i parametria tale fine valutati siano coerenti con la struttura della causa di non punibilità dicui all’art. 131 bis cod. pen. e con la oggettività giuridica del reato per cui è statapronunciata condanna.3.

Sotto tale ultimo profilo, come chiarito anche nella sentenza impugnata, siosserva che il reato di cui all’art. 256 d.lgs 152/2006 ha natura di reato di pericoloastratto e, dunque, non necessita dell’accertamento della effettiva lesione delbene tutelato: la norma sanziona il deposito in sé, in quanto suscettibile inastratto di arrecare danno al bene dell’ambiente.

Il pericolo è ritenuto implicitonella condotta, potenzialmente idonea a determinare la lesione di un bene che,proprio perché di interesse per la generalità dei consociati, giustifica la forma ditutela anticipata.

Deve, in proposito, sottolinearsi che anche il reato di pericoloè reato di offesa e che nel caso in esame l’offesa contemplata dalla normaincriminatrice consiste nella minaccia per il bene ambiente.4.Quanto al profilo della struttura della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., essa è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione con la nota sentenza Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Rv.266590, nella quale si è ricordato come l’ambito di applicazione dell’istituto èstato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso “unagraduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena” conla previsione di “un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo,relativo alla abitualità o meno del comportamento” e, a seguito della entrata invigore dell’art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcunecategoria di reati; dall'altro lato attraverso l’affidamento al giudice di unaponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento,nonché al grado della colpevolezza; si è infine limitata la discrezionalità delgiudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di specialetenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.).La premessa, ricordata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza soprarichiamata, è che la particolare tenuità del fatto potrà essere affermata a frontedi un fatto che sia lesivo del bene giuridico protetto.

In linea generale i singolitipi di reato vanno ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra imolteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge, si dovràoperare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori deltipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto.

Intanto verrà in rilievo la causa di non punibilità in esame, in quanto ci si trovi difronte a fatti “senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale”.In tale ambito, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa econgiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensidell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dicolpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e, dopo lemodifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150,anche alla condotta successiva al reato.Con riferimento al parametro delle modalità della condotta, si è sottolineatoche la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardoalle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarnecomplessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge econseguentemente il bisogno di pena.4.

Proprio in ragione della natura di reato di pericolo della fattispecie inesame, questa Corte ha chiarito, in un caso in cui la quantità di rifiuti abbandonatiera cospicua, che ai fini del riconoscimento della causa di esclusione dellapunibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto siaoccasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e perl'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, siaritenuta di particolare tenuità.(Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674 – 01).

Nello stesso senso, in unaipotesi in cui era stata invocata l’ applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in ragionedella entità modesta dei rifiuti depositati, questa Corte ha ritenuto che non èsufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsil'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concretoconseguente alla specifica condotta. (Fattispecie in cui la Suprema Corte haritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano esclusola causa di non punibilità in considerazione del quantitativo di materiale pari acirca 5 mc. depositato su terreno pubblico e della consistenza dello stesso,trattandosi di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenentisabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio).

La Corte ha affermatoche la circostanza per cui nel caso di specie il quantitativo di rifiuti depositatifosse modesto era irrilevante “non potendo stabilirsi criteri dimensionali generalie astratti per valutare il pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione inconcreto, dovendo, invece, valutarsi l'effettiva esposizione a pericolo ocompromissione ambientale conseguente alla singola condotta” e dovendo avereriguardo oltre che “al quantitativo del rifiuti” anche “alla loro composizione”(Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278574 – 01).5.

Così perimetrata l’indagine che deve essere compiuta dal giudice di merito,il percorso argomentativo adottato dalla Corte nel caso di specie non si presta allecensure dedotte.

La valorizzazione del dato quantitativo e della tipologia dei rifiuti,oltre che della protrazione del deposito per molti anni, lungi dall’esseremanifestamente illogica, è coerente con il parametro della gravita della condottanelle sue modalità concrete indicato dal legislatore.

La particolare tipologia deirifiuti e il cospicuo quantitativo sono stati ritenuti fattori rilevanti sotto il profilodella possibile verificazione dell’evento dannoso; in tale senso, dovendosi guardarealla possibilità astratta del verificarsi del danno, le modalità concrete diconservazione, ovvero il mancato riscontro di sversamenti al suolo sono statiritenuti irrilevanti.

Se l’offesa consiste nel pericolo del danno, la valutazione dellasua gravità in ragione della natura del rifiuto (ovvero della sua composizione,suscettibile di “inquinare” in maniera significativa il suolo) e del quantitativo(quanto maggiore è la massa dei rifiuti, tanto più grave potrebbe essere il dannoper il suolo ove sono depositati) è del tutto coerente con le caratteristiche dellacausa di non punibilità in esame, che può essere ravvisata solo ove l’offesa siadi particolare tenuità.Di contro gli argomenti svolti dal ricorrente, tutti incentrati sulla mancanzadi danno, non sono pertinenti, in quanto non tengono conto che l’offesa nellafattispecie in esame è rappresentata non già dal danno, bensì dal pericolo didanno.Anche la mancata considerazione della condotta susseguente al reato di cuipure la sentenza impugnata ha dato atto non può essere censurata.

In propositosi osserva che il giudizio sulla tenuità dell'offesa, come detto, deve essereeffettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del08/11/2018,Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 - 01).6.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeciso in Roma il 21 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesadi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 il Tribunale di Bergamo ha condannatoTeresio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl operante nelsettore dei trattamenti galvanici, in ordine al reato di cui all’art. 256 comma 2d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 , in relazione al deposito incontrollato di rifiuti specialipericolosi, pari a 820 kg di eluati e fanghi, prodotti in azienda ed evi stoccati dal2016, alla pena ritenuta di giustizia.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23 ottobre 2023, ha assoltol’imputato dal reato su indicato perché il fatto non sussiste. Secondo la Corte nonsi era verificato alcun pericolo effettivo per il bene ambientale, in quanto ifanghi erano stati depositati in una struttura ermetica di plastica, incernieratain una gabbia metallica e non si erano mai verificati sversamenti al suolo.Su ricorso del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione con sentenzadel 12 giugno 2024 ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza dellaCorte di appello, rilevando che il reato di deposito incontrollato di rifiuti è dipericolo astratto, per la cui integrazione non è necessario l’accertamento dellalesione del bene giuridico protetto.Con sentenza dell’8 luglio 2025, giudicando in sede di rinvio, la Corte diappello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado,ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena conconferma nel resto.Per quanto di interesse in relazione al tema del ricorso, la Corte di Appello haritenuto non configurabile nel caso di specie la causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.2. Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto.La Corte di appello – osserva la difesa- ha ritenuto non applicabile l’art. 131bis cod. pen. in ragione della quantità dei rifiuti oggetto di deposito incontrollatoe della sua protrazione per diversi anni, valorizzando, in tal modo, elementi che,secondo la giurisprudenza di legittimità, non avrebbero dovuto essere consideratiostativi. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – prosegue ladifesa- deve ritenersi applicabile anche ai reati di pericolo, dovendosi valutare, intale caso, proprio l’esiguità del pericolo che la condotta ha causato al beneprotetto; con riferimento al reato di deposito incontrollato di rifiuti lagiurisprudenza di legittimità esclude che possa essere considerato ostativo il solodato quantitativo. La valutazione della particolare tenuità deve passare attraversola considerazione della effettiva esposizione a pericolo del bene ambienteconseguente alla singola condotta, per cui rilevano non solo la quantità, ma anchela composizione del rifiuto, le modalità e le circostanze della condotta. In altritermini, secondo la difesa, la Corte non avrebbe dovuto tenere in considerazioneesclusivamente due indici generali e astratti, quello quantitativo e quellotemporale, ma avrebbe dovuto considerare le modalità attraverso cui in concretola condotta si era estrinsecata e valutare così la totale assenza di pericolo per lamatrice ambientale. Nel caso in esame, i rifiuti erano stoccati all’interno di uncontenitore di plastica ermetico, segregato a sua volta all’interno di una gabbia dimetallo e mai erano stati riscontrati sversamenti. A dimostrazione dell’assenzadi alcun pericolo per il bene ambiente e della modesta offensività del fatto, ladifesa ricorda che la cisterna contenente i rifiuti era stata sequestrata nell’apriledel 2020 ed era rimasta sotto sequestro per tre anni, fino al termine del primogiudizio di appello nell’ottobre del 2023, senza che fosse stato apposto alcunpresidio di sicurezza.Infine la difesa osserva che la Corte, pur riconoscendo la generale attenzionedella [OSCURATO:PERSONA] srl al tema della gestione dei rifiuti negli anni successivi al reatoasseritamente commesso, non ha valorizzato tale indicatore, rilevante, invece,ai fini del parametro della condotta susseguente al reato introdotto dalla RiformaCartabia allo scopo di ampliarne la portata operativa.3.Nel corso della trattazione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Cortedi appello, pur dando atto della mancanza di un concreto pericolo per l’ambientee della generale attenzione della società al tema dei rifiuti protrattasi anche dopoi fatti per cui si procede, ha ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di nonpunibilità l’entità del deposito e la sua protrazione per diversi anni.Si tratta, dunque, di valutare se il giudizio espresso dalla Corte e i parametria tale fine valutati siano coerenti con la struttura della causa di non punibilità dicui all’art. 131 bis cod. pen. e con la oggettività giuridica del reato per cui è statapronunciata condanna.3. Sotto tale ultimo profilo, come chiarito anche nella sentenza impugnata, siosserva che il reato di cui all’art. 256 d.lgs 152/2006 ha natura di reato di pericoloastratto e, dunque, non necessita dell’accertamento della effettiva lesione delbene tutelato: la norma sanziona il deposito in sé, in quanto suscettibile inastratto di arrecare danno al bene dell’ambiente. Il pericolo è ritenuto implicitonella condotta, potenzialmente idonea a determinare la lesione di un bene che,proprio perché di interesse per la generalità dei consociati, giustifica la forma ditutela anticipata. Deve, in proposito, sottolinearsi che anche il reato di pericoloè reato di offesa e che nel caso in esame l’offesa contemplata dalla normaincriminatrice consiste nella minaccia per il bene ambiente.4.Quanto al profilo della struttura della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., essa è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione con la nota sentenza Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Rv.266590, nella quale si è ricordato come l’ambito di applicazione dell’istituto èstato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso “unagraduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena” conla previsione di “un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo,relativo alla abitualità o meno del comportamento” e, a seguito della entrata invigore dell’art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcunecategoria di reati; dall'altro lato attraverso l’affidamento al giudice di unaponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento,nonché al grado della colpevolezza; si è infine limitata la discrezionalità delgiudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di specialetenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.).La premessa, ricordata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza soprarichiamata, è che la particolare tenuità del fatto potrà essere affermata a frontedi un fatto che sia lesivo del bene giuridico protetto. In linea generale i singolitipi di reato vanno ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra imolteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge, si dovràoperare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori deltipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto. Intanto verrà in rilievo la causa di non punibilità in esame, in quanto ci si trovi difronte a fatti “senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale”.In tale ambito, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa econgiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensidell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dicolpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo e, dopo lemodifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150,anche alla condotta successiva al reato.Con riferimento al parametro delle modalità della condotta, si è sottolineatoche la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardoalle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarnecomplessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge econseguentemente il bisogno di pena.4. Proprio in ragione della natura di reato di pericolo della fattispecie inesame, questa Corte ha chiarito, in un caso in cui la quantità di rifiuti abbandonatiera cospicua, che ai fini del riconoscimento della causa di esclusione dellapunibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto siaoccasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e perl'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, siaritenuta di particolare tenuità.(Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674 – 01). Nello stesso senso, in unaipotesi in cui era stata invocata l’ applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in ragionedella entità modesta dei rifiuti depositati, questa Corte ha ritenuto che non èsufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsil'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concretoconseguente alla specifica condotta. (Fattispecie in cui la Suprema Corte haritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano esclusola causa di non punibilità in considerazione del quantitativo di materiale pari acirca 5 mc. depositato su terreno pubblico e della consistenza dello stesso,trattandosi di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenentisabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio). La Corte ha affermatoche la circostanza per cui nel caso di specie il quantitativo di rifiuti depositatifosse modesto era irrilevante “non potendo stabilirsi criteri dimensionali generalie astratti per valutare il pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione inconcreto, dovendo, invece, valutarsi l'effettiva esposizione a pericolo ocompromissione ambientale conseguente alla singola condotta” e dovendo avereriguardo oltre che “al quantitativo del rifiuti” anche “alla loro composizione”(Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278574 – 01).5. Così perimetrata l’indagine che deve essere compiuta dal giudice di merito,il percorso argomentativo adottato dalla Corte nel caso di specie non si presta allecensure dedotte. La valorizzazione del dato quantitativo e della tipologia dei rifiuti,oltre che della protrazione del deposito per molti anni, lungi dall’esseremanifestamente illogica, è coerente con il parametro della gravita della condottanelle sue modalità concrete indicato dal legislatore. La particolare tipologia deirifiuti e il cospicuo quantitativo sono stati ritenuti fattori rilevanti sotto il profilodella possibile verificazione dell’evento dannoso; in tale senso, dovendosi guardarealla possibilità astratta del verificarsi del danno, le modalità concrete diconservazione, ovvero il mancato riscontro di sversamenti al suolo sono statiritenuti irrilevanti. Se l’offesa consiste nel pericolo del danno, la valutazione dellasua gravità in ragione della natura del rifiuto (ovvero della sua composizione,suscettibile di “inquinare” in maniera significativa il suolo) e del quantitativo(quanto maggiore è la massa dei rifiuti, tanto più grave potrebbe essere il dannoper il suolo ove sono depositati) è del tutto coerente con le caratteristiche dellacausa di non punibilità in esame, che può essere ravvisata solo ove l’offesa siadi particolare tenuità.Di contro gli argomenti svolti dal ricorrente, tutti incentrati sulla mancanzadi danno, non sono pertinenti, in quanto non tengono conto che l’offesa nellafattispecie in esame è rappresentata non già dal danno, bensì dal pericolo didanno.Anche la mancata considerazione della condotta susseguente al reato di cuipure la sentenza impugnata ha dato atto non può essere censurata. In propositosi osserva che il giudizio sulla tenuità dell'offesa, come detto, deve essereeffettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del08/11/2018,Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 - 01).6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeciso in Roma il 21 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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