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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIAA;anno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui al capo A15) della incolpazione provvisoria (art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309), relativo all' acquisto, presso appartenenti ad un gruppo di Rosarno, di una partita di cocaina del peso 5,740 Kg, in data 22 novembre 2018 (e ha annullato, invece, la misura applicata in ordine al reato associativo di cui al capo A)

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla mancata valutazione autonoma, tanto da parte del giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, tanto da parte del tribunale in sede di riesame, «delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza genetica sarebbe già viziata in quanto fondata su una motivazione lacunosa e su mere ipotesi, ovvero su circostanze esposte in forma dubitativa.

A fronte di tale motivazione il Tribunale, ai fini della conferma, avrebbe utilizzato a sua volta una motivazione apparente, senza richiamare gli elementi a sostegno della statuizione e senza distinguere la posizione del ricorrente rispetto a quella dei fratelli.

Secondo il ricorrente non sarebbe sufficiente, al fine di ritenere integrato un grave quadro indiziario in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda descritta nel capo A15), il fatto che l'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovasse a Rosarno il giorno 21 novembre 2018, tanto più che il controllo dell'auto lo stesso giorno, qualche ora più tardi a Messina, aveva dato esito negativo e sarebbe, altresì, arbitrario il collegamento fra il sequestro della droga del giorno successivo, 22 novembre, alla presunta trattativa svolta a Rosarno il giorno

21. Inoltre lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato anche l'essersi avvalso ",< Vitale in sede di interrogatorio di garanzia della facoltà di non rispondere, ovvero l'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe dedotto la pericolosità del Vitale e l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione unicamente dalla "professionalità dimostrata con la condotta posta in essere" senza considerare la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la sua incensuratezza.

Gli stessi elementi sarebbero stati valorizzati, in maniera irragionevole, anche per ritenere inidonea la misura degli arresti domiciliari anche con il presidio del controllo elettronico, sul presupposto che tale misura non sarebbe in grado di garantire un netto distacco dell'indagato dal territorio, quando, al contrario, proprio l'annullamento da parte dello stesso Tribunale della misura in ordine al delitto associativo varrebbe a dimostrare come Vitale non fosse radicato in alcun contesto criminale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a Rosarno e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese.

Nell'ambito di tali indagini era emerso anche il coinvolgimento dei fratelli VitalA, in un singolo episodio di traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che i giudici del riesame hanno descritto in maniera analitica, ripercorrendo i vari passaggi della trattativa così come erano emersi dalle operazioni di intercettazione telefonica e dai rilevamenti dei movimenti delle autovetture loro in uso, tutti puntualmente ed analiticamente riportati nella ordinanza impugnata.

I giudici hanno così ricostruito che [OSCURATO:PERSONA], insieme ai fratelli Fabio e Franco, si era accordato con i rosarnesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di kg 5,740 di cocaina, rinvenuta il 22 novembre 2018 suddivisa bncinque panetti all'interno dell'auto [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] e fermata al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], di ritorno da Rosarno.

In particolare, a partire dal mese di febbraio 2018 erano stati registrati numerosi contatti fra utenze riconducibili all'indagato, localizzate nella zona di Catania denominata [OSCURATO:PERSONA] in Clarenza, ed utenze localizzate in Rosarno, nel corso dei quali erano stati presi accordi finalizzati a plurimi incontri, in qualche caso monitorati dalla polizia giudiziaria (come era accaduto il 7 marzo quando alla stazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati visti incontrarsi con i rosarnesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed in altri casi rilevati tramite la verifica dei passaggi delle auto alle uscite autostradali (come il 21 aprile quando un auto in uso alla famiglia Certo e a [OSCURATO:PERSONA] si era recata a Catania per poi fare ritorno in Calabria).

Erano seguiti ulteriori contatti nei mesi successivi, sempre fra le stesse utenze, nel corso dei quali gli interlocutori avevano fatto riferimenti specifici ed espressi alla trattiva per l'acquisto di cocaina (a titolo esemplificativo si ricorda l' sms n. 2347 del 12 marzo 2018:" Per la coc sono pronto ci vediamo domani o no ditemi voi"), fino a che, nel mese di novembre 2018, era avvenuto il trasporto del carico di droga da Rosarno a Catania, intercettato dalla polizia giudiziaria e sequestrato.

Ih_ particolare, dopo che il giorno 21 novembre la macchina intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] con a bordo i fratelli Giuseppe e Fabio si era recata a Rosarno per poi fare ritorno a Catania, il giorno 22 novembre l'autocarro [OSCURATO:PERSONA], acquistato dai fratelli Nicola e [OSCURATO:PERSONA] e da costoro intestato a [OSCURATO:PERSONA], aveva lasciato Rosarno ed aveva imboccava la autostrada A2 direzione Sud, per essere fermato nei pressi del casello autostradale di Catania: in esito alla perquisizione all'interno dell'auto erano stati rinvenuti e sequestrati cinque panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il Tribunale ha, indi, ritenuto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva desunto dall'elevato grado di professionalità dimostrata da Vitale nella vicenda in esame conclusa con l'acquisto di un significativo quantitativo di cocaina, pari a quasi 6 kg.

Le modalità concrete della condotta, ed il fatto che Vitale si era avvalso per le comunicazioni con i rosarnesi di utenze citofoniche nel tentativo di non essere intercettato, erano -secondo i giudici- indicativi dello stabile inserimento di Vitale nel contesto criminale dedito al traffico di droga, a fronte del quale il dato della incensuratezza era destinato a recedere.

Gli stessi elementi deponevano nel senso della adeguatezza a fronteggiare dette esigenze della sola misura massimamente afflittiva, non garantendo misure meno gravi, ed in specie anche quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, rispetto ad una possibile ripresa dei contatti con gli ambienti in cui il reato era maturato.

3. Il motivo è infondato.

E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia dì intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

Nel caso di specie il Tribunale del riesame, lungi dall'usare formule generiche, ha invece analiticamente indicato tutti i passaggi delle intercettazioni relativi ai contatti protrattisi per molti mesi fra i fratelli Vitale e quindi anche [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di Rosarno ed ha indicato altresì tutti gli incontri fra le parti emersi dal rilevamento dei movimenti delle auto a loro in uso, fino al momento finale in cui la trattativa è andata in porto ed è avvenuto il trasporto della droga, non arrivata a destinazione per l'intervento delle forze dell'ordine ed il conseguente sequestro.

Il collegamento operato dai giudici fra il viaggio di Vitale a Rosarno il giorno antecedente ed il trasporto della droga a Catania, alla luce del chiaro significato delle intercettazioni dei mesi precedenti, in cui gli interlocutori avevano fatto espresso riferimento alla compravendita di una partita di cocaina, appare logico e sorretto da un solido quadro indiziario.Anche la motivazione in ordine alla sussitenza delle esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura è congrua e pienamente sorretta da elementi di fatto analiticamente indicati.

Contrariamente a quanto lamentato, infatti, la pregnanza e l'attualità delle esigenze cautelari è stata ancorata alla gravità del fatto ed alla pericolosità del soggetto agente, anch'essa desunta da specifici elementi, tali per cui né la incensuratezza né il periodo trascorso rispetto ai fatti possono essere ritenuti significativi.

Parimenti il giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive è stato giustificato dalla circostanza per cui il tipo di reato ascritto al ricorrente può essere realizzato anche in ambito domestico, oltre che dal rilievo che il braccialetto vale a garantire rispetto al pericolo di fuga, ma non già da possibili contatti con appartenti agli ambi4'ti criminali di riferimento.

4. All rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIAA;anno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui al capo A15) della incolpazione provvisoria (art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309), relativo all' acquisto, presso appartenenti ad un gruppo di Rosarno, di una partita di cocaina del peso 5,740 Kg, in data 22 novembre 2018 (e ha annullato, invece, la misura applicata in ordine al reato associativo di cui al capo A) 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla mancata valutazione autonoma, tanto da parte del giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, tanto da parte del tribunale in sede di riesame, «delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». Lamenta il ricorrente che l'ordinanza genetica sarebbe già viziata in quanto fondata su una motivazione lacunosa e su mere ipotesi, ovvero su circostanze esposte in forma dubitativa. A fronte di tale motivazione il Tribunale, ai fini della conferma, avrebbe utilizzato a sua volta una motivazione apparente, senza richiamare gli elementi a sostegno della statuizione e senza distinguere la posizione del ricorrente rispetto a quella dei fratelli. Secondo il ricorrente non sarebbe sufficiente, al fine di ritenere integrato un grave quadro indiziario in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda descritta nel capo A15), il fatto che l'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovasse a Rosarno il giorno 21 novembre 2018, tanto più che il controllo dell'auto lo stesso giorno, qualche ora più tardi a Messina, aveva dato esito negativo e sarebbe, altresì, arbitrario il collegamento fra il sequestro della droga del giorno successivo, 22 novembre, alla presunta trattativa svolta a Rosarno il giorno 21. Inoltre lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato anche l'essersi avvalso ",< Vitale in sede di interrogatorio di garanzia della facoltà di non rispondere, ovvero l'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe dedotto la pericolosità del Vitale e l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione unicamente dalla "professionalità dimostrata con la condotta posta in essere" senza considerare la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la sua incensuratezza. Gli stessi elementi sarebbero stati valorizzati, in maniera irragionevole, anche per ritenere inidonea la misura degli arresti domiciliari anche con il presidio del controllo elettronico, sul presupposto che tale misura non sarebbe in grado di garantire un netto distacco dell'indagato dal territorio, quando, al contrario, proprio l'annullamento da parte dello stesso Tribunale della misura in ordine al delitto associativo varrebbe a dimostrare come Vitale non fosse radicato in alcun contesto criminale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a Rosarno e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese. Nell'ambito di tali indagini era emerso anche il coinvolgimento dei fratelli VitalA, in un singolo episodio di traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che i giudici del riesame hanno descritto in maniera analitica, ripercorrendo i vari passaggi della trattativa così come erano emersi dalle operazioni di intercettazione telefonica e dai rilevamenti dei movimenti delle autovetture loro in uso, tutti puntualmente ed analiticamente riportati nella ordinanza impugnata. I giudici hanno così ricostruito che [OSCURATO:PERSONA], insieme ai fratelli Fabio e Franco, si era accordato con i rosarnesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di kg 5,740 di cocaina, rinvenuta il 22 novembre 2018 suddivisa bncinque panetti all'interno dell'auto [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] e fermata al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], di ritorno da Rosarno. In particolare, a partire dal mese di febbraio 2018 erano stati registrati numerosi contatti fra utenze riconducibili all'indagato, localizzate nella zona di Catania denominata [OSCURATO:PERSONA] in Clarenza, ed utenze localizzate in Rosarno, nel corso dei quali erano stati presi accordi finalizzati a plurimi incontri, in qualche caso monitorati dalla polizia giudiziaria (come era accaduto il 7 marzo quando alla stazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati visti incontrarsi con i rosarnesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed in altri casi rilevati tramite la verifica dei passaggi delle auto alle uscite autostradali (come il 21 aprile quando un auto in uso alla famiglia Certo e a [OSCURATO:PERSONA] si era recata a Catania per poi fare ritorno in Calabria). Erano seguiti ulteriori contatti nei mesi successivi, sempre fra le stesse utenze, nel corso dei quali gli interlocutori avevano fatto riferimenti specifici ed espressi alla trattiva per l'acquisto di cocaina (a titolo esemplificativo si ricorda l' sms n. 2347 del 12 marzo 2018:" Per la coc sono pronto ci vediamo domani o no ditemi voi"), fino a che, nel mese di novembre 2018, era avvenuto il trasporto del carico di droga da Rosarno a Catania, intercettato dalla polizia giudiziaria e sequestrato. Ih_ particolare, dopo che il giorno 21 novembre la macchina intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] con a bordo i fratelli Giuseppe e Fabio si era recata a Rosarno per poi fare ritorno a Catania, il giorno 22 novembre l'autocarro [OSCURATO:PERSONA], acquistato dai fratelli Nicola e [OSCURATO:PERSONA] e da costoro intestato a [OSCURATO:PERSONA], aveva lasciato Rosarno ed aveva imboccava la autostrada A2 direzione Sud, per essere fermato nei pressi del casello autostradale di Catania: in esito alla perquisizione all'interno dell'auto erano stati rinvenuti e sequestrati cinque panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il Tribunale ha, indi, ritenuto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva desunto dall'elevato grado di professionalità dimostrata da Vitale nella vicenda in esame conclusa con l'acquisto di un significativo quantitativo di cocaina, pari a quasi 6 kg. Le modalità concrete della condotta, ed il fatto che Vitale si era avvalso per le comunicazioni con i rosarnesi di utenze citofoniche nel tentativo di non essere intercettato, erano -secondo i giudici- indicativi dello stabile inserimento di Vitale nel contesto criminale dedito al traffico di droga, a fronte del quale il dato della incensuratezza era destinato a recedere. Gli stessi elementi deponevano nel senso della adeguatezza a fronteggiare dette esigenze della sola misura massimamente afflittiva, non garantendo misure meno gravi, ed in specie anche quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, rispetto ad una possibile ripresa dei contatti con gli ambienti in cui il reato era maturato. 3. Il motivo è infondato. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia dì intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Nel caso di specie il Tribunale del riesame, lungi dall'usare formule generiche, ha invece analiticamente indicato tutti i passaggi delle intercettazioni relativi ai contatti protrattisi per molti mesi fra i fratelli Vitale e quindi anche [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di Rosarno ed ha indicato altresì tutti gli incontri fra le parti emersi dal rilevamento dei movimenti delle auto a loro in uso, fino al momento finale in cui la trattativa è andata in porto ed è avvenuto il trasporto della droga, non arrivata a destinazione per l'intervento delle forze dell'ordine ed il conseguente sequestro. Il collegamento operato dai giudici fra il viaggio di Vitale a Rosarno il giorno antecedente ed il trasporto della droga a Catania, alla luce del chiaro significato delle intercettazioni dei mesi precedenti, in cui gli interlocutori avevano fatto espresso riferimento alla compravendita di una partita di cocaina, appare logico e sorretto da un solido quadro indiziario.Anche la motivazione in ordine alla sussitenza delle esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura è congrua e pienamente sorretta da elementi di fatto analiticamente indicati. Contrariamente a quanto lamentato, infatti, la pregnanza e l'attualità delle esigenze cautelari è stata ancorata alla gravità del fatto ed alla pericolosità del soggetto agente, anch'essa desunta da specifici elementi, tali per cui né la incensuratezza né il periodo trascorso rispetto ai fatti possono essere ritenuti significativi. Parimenti il giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive è stato giustificato dalla circostanza per cui il tipo di reato ascritto al ricorrente può essere realizzato anche in ambito domestico, oltre che dal rilievo che il braccialetto vale a garantire rispetto al pericolo di fuga, ma non già da possibili contatti con appartenti agli ambi4'ti criminali di riferimento. 4. All rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t
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