CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 01/2026 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 24218 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24218del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(C.F.: 011178580997), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocat i v. [OSCURATO:PERSONA] de Gon- zalo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56R08 D969F ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62H70 B282Q ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona della rappresentante per procura Ti- ziana Tosti [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della rappresen- tanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]Ercole (C.F. : DRCSFN 47A15 E506G ) -controricorrenti -ricorrenti in via incidentale- [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NGL LCU73A11 B201Q ) -controricorrente- nonché Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1074/2024, pubblicatain data 9 agosto 20 24 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti dei suoi fornitori dell’energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per otte- nere il rimborso dell’importo complessivo di € 740.518,15, di cui € 738.622,14, a carico di [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . , € 922,13 a carico diAmaie S.p.A. (domanda poi oggetto di rinuncia) ed € 973,88 a carico di [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . e [OSCURATO:PERSONA]- zionaleS.p.A. (domanda poi limitata ad € 565,15), importi che le erano stati addebitatia titolo di imposta addizionale provin- ciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda, così come ridotta e precisata,è stata accolta dal Tribunale di Genova, che ha condannato le società convenute a pagare all’attrice le seguenti somme, oltre accessori: € 738.622,14(a carico di [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . ); € 565,15 (a carico diEnel [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) . La Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di duemotivi. Resistonocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . e [OSCURATO:PERSONA]- trico NazionaleS.p.A., che propongono, a loro volta, ricorso in- cidentale sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste, con due distinti controricorsi, sia al ricorso principale che all’incidentale, Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata. Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Ricorso principale Con riguardo alricorso principale, r isulta pregiudiziale ed as- sorbente il rilievo della sua radicale inammissibilità, per difetto di legittimazione processuale attiva, prima ancora che quello della suaimprocedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli mo- tivi alla base dello stesso. 1.1In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il po- tere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di ve- rificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 -3, n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, n. 21803 del 28/10/2016; Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Sez. 3, n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 - 2, n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona di [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratorespeciale (quindi rappresentante volonta- rio) della stessa in virtù di procura per [OSCURATO:PERSONA] di Saronno (Rep. 42673, Racc. 30658) del 21 ottobre 2015; in tale qualità l’Abramoha sottoscritto il mandato difensivo al di- fensore costituito nella presente fase del processo. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. 1.2D’altra parte, la società ricorrente non ha prodotto, nel ter- mine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica del provvedimento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 2 settembre 2024– corredata dalla relata di notifica dello stesso. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (precisamente dopo sessantuno giorni: pubblicazione avvenuta in data 9 agosto 2024; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 31 ottobre2024), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempe- stività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025). La relazione di notificazione della sentenza impugnata non ri- sultaspecificamente indicata tra i documenti allegati al ricorso, nell’indice in calce allo stesso (dove si fa generico riferimento alla «copia autentica della sentenza impugnata notificata in Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 data 2 settembre 2024») e, comunque, non è stata effettiva- mente prodotta, in quanto non risulta presente tra i documenti depositati in atti, verificati dal Collegionel fascicolo telematico. Detta relazione di notificazione non risulta disponibile neanche in base ad una regolare produzione di controparte. 2.Ricorso incidentale Con riguardo al ricorso incidentale, va considerato che le so- cietà ricorrenti in via incidentale non hanno dichiarato l’avve- nuta notificazione del provvedimento impugnato: la regolarità della loro impugnazione va, pertanto, valutata sulla base del termine cd. breve per la proposizione del ricorso, decorrente dalla ricezione della notificazione del ricorso principale: consi- derato che il ricorso principale è stato loro notificato in data 31 ottobre 2024 e che il ricorso incidentale, oltre ad essere stato depositato, è stato, altresì, notificato, sempre in data 10 dicem- bre 2024 (quindi, nel termine di cui all’art. 370 c.p.c.), esso va ritenuto tempestivo, come ricorso autonomo, sia considerando il termine cd. lungo per impugnare (di sei mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata), sia quello cd. breve (di sessanta giorni, con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso principale). Il ricorso incidentale va, pertanto esaminato nel merito, in re- lazione ai singoli motivi alla sua base. 2.1Con il primo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedegli artt. 132 e 295 c.p.c., 118 disp. a tt. c.p.c. in rela- zione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c.per avere la Corte d’Appello di Genova fondato la propria decisione su una motivazione solo apparente e per non aver sospeso il giudizio in attesa della pub- blicazione della sentenza della Corte Costituzionale». Con il secondo motivosi denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 29 l. 428/1990 in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c. in considerazione della mancata dichiarazione di Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dall’utente finale». Con il terzo motivosi denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova fondato la propria decisione su una motivazione solo apparente, e violazione e falsa applicazione dell’ art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c.per avere la Corte d’Appello di Ge- nova erroneamente ed implicitamente riconosciuto la ricorrenza nella specie dei presupposti per l’azione di ripetizione dell’inde- bito ex art. 2033 c.c.». Con il quarto motivosi denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Genova fondato la propria decisione su una motivazione solo apparente, e violazione e falsa applicazione, alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE, dell’art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, inrela- zione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c.– omesso adegua- mento all’intervenuta pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 aprile 2024, c. C-316/22». I primi quattro motivi sono connessi logicamente e giuridica- mente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. È sufficiente rilevare, in proposito, che, su vicenda in tutto so- vrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della de- claratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferi- mento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 inciso, disp. att. c.p.c. –fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato(per i profili qui in esame), in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Per completezza, va dato atto che analoga sorte –per le me- desime ragioni – avrebbe avuto il ricorso principale, con cui erano poste censure aventi nella sostanza il medesimo conte- nuto, se fosse stato possibile il suo scrutinio nel merito. 2.2Con il quinto motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 91 e 92 II co. c.p.c. in relazione all’ art. 360 co. I n. 3 c.p.c.per avere la Corte d’Appello di Genova condan- nato le deducenti società al pagamento delle spese di lite no- nostante il contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto di causa». Il motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della società ricorrenti sia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(cfr. Cass., Sez. U, n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, n. 1898del11/02/2002; Sez. L, n. 10861del 24/07/2002; Sez. 3 , n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, n. 17692 del 28/11/2003 ; Sez. 3 , n. 6756 del Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 06/04/2004;successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 1, n. 28492del 22/12/2005; Sez. 3, n. 7607 del 31/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6- 3 , n. 26912 del 26/11/202 0 ) . 3.Il ricorso principale è dichiarato inammissibile . Il ricorso in- cidentale è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione, tra la società ricorrente in via principale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la società controricor- rente (attrice) [OSCURATO:SOCIETA]., si provvede, sulla base del princi- pio della soccombenza, come in dispositivo, essendo assor- bente il rilievo di inammissibilità (prima ancora che di improce- dibilità) del ricorso principale, che non ha consentito l’accesso al merito dello stesso. Le spese del giudizio di legittimità, relativamente ai rapporti tra tutte le altre parti, per i quali è stato possibile pervenire almeno all’esame del merito della controversia, possono essere inte- gralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (sia in relazione al ricorso principale che all’incidentale). P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; - condanna la società ricorrente in via principale [OSCURATO:PERSONA]- cato S.p.A. a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liqui- dandole in complessivi € 8.000,00(otto mila/00), oltre € Ric. n. 24218/2024 –Sez. 3 – A d. 20 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 200,00(due cento/00) per esborsi, nonché spese gene- rali ed accessori di legge; - dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte deiricor- renti in via principale ed in via