CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte di appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA, 02/03/22 che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 01/06/2021 che aveva condannato il Panfil alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200, 00 di multa per il reato allo stesso ascritto (art. 648, cpv, cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Panfil, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo quattro motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, é per inosservanza, falsa ed erronea applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., 157, comma 1, 7 e 8, art. 171, lett. e) e f) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per insufficienza della stessa; l'imputato ha effettuato la propria dichiarazione di domicilio; sin dal primo grado veniva eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; difatti veniva tentata presso tale domicilio la notifica dell'avviso, che non andava a buon fine poiché l'ufficio giudiziario restituiva il piego per irreperibilità del destinatario in quanto risultava trasferito; tuttavia il decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato nello stesso domicilio eletto, in seguito risultato dunque idoneo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. e articolo 192, comma 3, cod. proc. pen.; il Tribunale di primo grado ha erroneamente ed illogicamente motivato quanto all'attendibilità dell'imputato con ciò incorrendo in violazione di legge; la motivazione è apodittica nel richiamare esclusivamente l'abrasione del telaio e la mancanza di giustificazione in ordine al possesso da parte del Panfil. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dell'art. 648 cod. pen. in relazione alla mancata derubricazione della condotta ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; è mancata la prova della piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. per eccessiva quantificazione della pena con motivazione erronea, illogica atteso che non è stata applicata la pena nel minimo edittale previsto, pur essendo stata riconosciuta l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità. Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Nel proporre un'evidente lettura alternativa a quella fornita dal giudice di merito (in ordine all'intervenuta notifica del decreto ex art. 415-bis cod. proc. pen., nonché quanto alla qualificazione giuridica del fatto, al suo atteggiarsi in concreto e e alla possibilità di considerare il minimo della pena nell'ambito della dosimetria della pena), non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. 3. La stessa articolazione del ricorso, dove si contesta, nei quattro motivi proposti, genericamente la ricorrenza di un vizio della motivazione e contestualmente una violazione di legge, nonché erroneità, illogicità e sostanziale apparenza della motivazione, evidenzia la genericità predetta, atteso che secondo orientamento della giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto i diversi vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez.1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263544-01). 4. Ricorre poi quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente una c.d. doppia conforme; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). 5. Ciò posto, occorre considerare i quattro motivi di ricorso proposti. 5.1. In relazione al primo motivo di ricorso la Corte di appello ha ritenuto, congruamente e senza alcuna illogicità, infondata l'eccezione relativa alla asserita mancanza di notifica al Panfil del decreto ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso il domicilio dallo stesso dichiarato. La Corte di appello ha, infatti, evidenziato la regolarità della notifica e la compiuta attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento all'epoca del Panfil, come da informazioni acquisite da persona ivi residente e in rapporto di familiarità con lo stesso (con evidente errore materiale nell'identificare la Lioce come suocera della convivente). È, dunque, un dato incontestabile che al momento della notifica in questione (non potendo essere in alcun modo posta in dubbio la veridicità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario) il Panfil si fosse trasferito altrove, senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, con ciò essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, sicché ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare. Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che in concreto il Panfil ha sempre partecipato al giudizio ed è risultato costantemente assistito dal medesimo difensore, in rapporto continuativo con lo stesso, che ha esplicato in tutte le sue forme una corretta difesa del proprio assistito. Nel caso concreto ricorre, dunque, un pieno riscontro quanto all'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente partecipato anche in presenza, come dimostrano le decisioni impugnate, i verbali di udienza, l'esame reso in dibattimento dal Panfil. L'articolazione assai generica del motivo di ricorso non consente poi di comprendere quali potrebbero essere stati in concreto i pregiudizi alla difesa subiti dallo stesso Panfil. Né il ricorrente ha evidenziato l'eventuale pregiudizio conseguente alla notifica così effettuata. In tal senso deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, secondo il quale in generale, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che l'eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo, così Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670-01). 5.2. In relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, occorre considerare che la Corte di appello ha chiarito come al momento del controllo il Panfil non avesse fornito alcuna valida e credibile giustificazione in ordine alla provenienza del motorino, risultato provento di furto, caratterizzato da telaio abraso. La Corte di appello, nel considerare il sostanziale silenzio dell'imputato (che non forniva alcuna valida indicazione al fine di giungere alla identificazione del soggetto che gli aveva ceduto il mezzo) e il comportamento processuale tenuto in sede di esame, ha dato una lettura unitaria e articolata di una serie di dati estremamente significativi ed ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). In presenza, dunque, di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, telaio abraso, provenienza furtiva del mezzo, mancanza di documentazione giustificativa del possesso, il silenzio del Panfil rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso per il reato ascritto, senza in alcun modo poter essere giustificato un diverso inquadramento giuridico del fatto come esplicitamente evidenziato, con motivazione chiara e coerente, dal giudice di merito. 5.3. In relazione al quarto motivo di ricorso, occorre considerare che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni proposte con l'atto di appello, già di per sé generico, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha richiamato l'adeguatezza della dosimetria della pena, attestata verso il minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c