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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07452/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole della carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena afflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tali motivi sono inammissibili sia perché prospettano deduzioni generiche, sia perché concernenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di merito rilevato che la pena è stata inflitta in prossimità del minimo edittale e, peraltro, senza tener conto della contestata continuazione interna, e che, nella specie, non sono presenti elementi che possano giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, elementi che nemmeno il ricorrente prospetta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole della carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena afflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tali motivi sono inammissibili sia perché prospettano deduzioni generiche, sia perché concernenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di merito rilevato che la pena è stata inflitta in prossimità del minimo edittale e, peraltro, senza tener conto della contestata continuazione interna, e che, nella specie, non sono presenti elementi che possano giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, elementi che nemmeno il ricorrente prospetta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 07452/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris