Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 18215/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 17773/21 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza n. 173/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, pronunciata il 25 febbraio 2021 e depositata il 12 marzo 2021 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e l'atto di transazione fiscale, unitamente all'accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dalle parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] ano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 17773/21 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza n. 173/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, pronunciata il 25 febbraio 2021 e depositata il 12 marzo 2021 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e l'atto di transazione fiscale, unitamente all'accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dalle parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] ano [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18215/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris