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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12291/2026

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to ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore.-intimato-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1151/2024depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidatoa due motivi, avverso la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026funzione di giudice di rinvio, a seguito di ordinanza n. 33276/2023, concui questa Corte, nel cassare la precedente decisione del medesimotribunale, quale giudice di appello monocratico rispetto a sentenzaemessa dal giudice di pace, aveva posto i seguenti principi di diritto: “Ildanno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili dellapersona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanzacostituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso chel'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri disolidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista inmeri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione delpregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.Premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento,non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell'interessetutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchéla sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto diallegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento allapartecipazione delle esequie di un genitore determinata dainadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica ilrisarcimento del danno non patrimoniale”.Il ricorrente si duole dell’esiguità dell’ammontare liquidato dalgiudice del rinvio in ragione dell’inidoneità del parametro di liquidazionedal giudice utilizzato, trattandosi non già di danno subito da chi perde unvolo bensì di danno da mancata partecipazione alle esequie del padre.2.

La compagnia aerea è rimasta intimata.3.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, che, peraltro, non ètale, in quanto si limita a ribadire le conclusioni già assunte.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360, comma primoNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026n. 3. c.p.c. - Violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.; conparticolare riferimento al mancato utilizzo delle tabelle di Milano”.Si duole essersi dal giudice del rinvio erroneamente quantificato ilsubito danno non patrimoniale in ragione dell’inidoneità del parametro diliquidazione dal medesimo utilizzato, trattandosi non già di danno subitoda chi perde un volo bensì di danno da mancata partecipazione alleesequie del padre.Lamenta essere “nel caso in esame … fuor dubbio che la coscienzasociale non possa ritenere congruo né il parametro utilizzato ai fini delladecisione, né l’importo in concreto liquidato dalla sentenza impugnata eche la mancata adozione da parte del giudice di merito dei parametri dicui alle Tabelle di Milano integri la violazione di una norma di dirittocensurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3”.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360, commaprimo n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. inrelazione al secondo motivo di ricorso in cassazione: violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 321 c.p.c. (mancatoassolvimento dell’onere probatorio attoreo)”.Lamenta che il giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso quantoprescritto dall’ordinanza di rinvio in ordine all’accertamento ed alrisarcimento del danno, pervenendo ad una liquidazione incongrua ed inultima analisi irrisoria.3.

I due motivi, che si possono esaminare congiuntamente in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e per le ragioni cheseguono.3.1.

La liquidazione equitativa del danno da inadempimentocontrattuale, qual è quello ravvisabile nel caso di specie, è regolatadall’art. 1226 c.c. (rubricato “Valutazione equitativa del danno” erichiamato dal successivo art. 2056 per i danni derivati da fatto illecito),Numero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026che stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo precisoammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.Costituisce, al riguardo, jus receptum della giurisprudenza di questaCorte (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, e vedi, daultimo, Cass., n. 21607/2025) il principio secondo cui “la valutazioneequitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essereprovato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenzaontologica”, ed è stato quindi ripetutamente precisato che “laliquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per laresponsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, afronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materialedel danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, oparticolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare,ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudiziaccertati” (v. tra le tantissime Cass., n. 31546/2018; Cass., n.9834/2024; inoltre, il correlato principio della impossibilità di ricorrerealla liquidazione equitativa per colmare lacune istruttorie imputabili alleparti è risalente e granitico: v.

Cass., n. 10850/2003; Cass., n.6056/1990; Cass., n. 3176/1963).Ne consegue che intanto il giudice di merito può avvalersi del potereequitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamenteaccertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprioconvincimento.

E questo perché la liquidazione equitativa del dannofacoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circal’ammontare del danno (v.

Cass., n. 21607/2025).3.2.

Ulteriore corollario di questi principi è quello per cui lamotivazione della liquidazione equitativa deve essere “chiara edesauriente” (così già Cass. civ., sez.

II, 18.1.1969 n. 108, in seguitosempre conforme), nel senso che il giudice di merito: -) deve dare attoNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026che l’ontologica esistenza del danno sia stata provata, anche mediante ilricorso alle presunzioni:-) deve spiegare perché il danno, pur riconosciuto esistente emeritevole di risarcimento, non può essere provato nel suo esattoammontare;-) deve indicare gli elementi di fatto presi in considerazione per laloro incidenza sull’ammontare nel danno nel caso concreto e dunque perla sua liquidazione nella fattispecie;-) deve indicare il criterio seguito per la monetizzazione, ed inparticolare il parametro base da cui prendere le mosse ed il successivocriterio con cui questo parametro è stato elaborato per pervenire allastima equitativa del danno.3.2.1.

Va infatti ribadito come “al fine di rendere realmentecontrollabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice dellaliquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativadi un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dallafissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in terministrettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione diun danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimocomune destinato a rimodulare (sottoforma di moneta) qualsivogliaargomentazione originariamente elaborata su un piano logico o intermini di puro valore giuridico o etico-sociale”.

Peraltro, “la scelta di taleiniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilodi diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dalfatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (eoggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno eparametro monetario di riferimento” (v.

Cass., n. 30487/2024).Una volta fissato un tale parametro di natura monetaria, spetterà algiudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenutoappropriato quale risarcimento del danno, aumentandone oNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026diminuendone la cifra attraverso operazioni aritmetiche dimoltiplicazione o di divisione, in funzione dell'incidenza modulare di altrifattori di riferimento, necessariamente caratterizzati da oggettività,controllabilità e non manifesta incongruità (né per eccesso, né perdifetto), e concretamente apprezzabili in considerazione dello specificodanno così come materialmente accertato (v.

Cass., n. 28429/2023).Diversamente, la motivazione resa dal giudice di merito non puòcerto dirsi chiara ed esauriente e la sentenza incorre sia nel vizio dinullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nelvizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass., n. 30487/2024; Cass., n.18795/2021, che pone il suddetto principio, di prudentecontemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nelcaso concreto, anche in tema di liquidazione equitativa, nella sua formacd.

"pura").4.

Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice del rinvio ha disatteso isuindicati princìpi.4.1.

Nella specie il giudice del rinvio:-) ha dapprima affermato che “può presumersi che la mancatapartecipazione al funerale del padre (momento unico ed irripetibile in cuipoter porgere i propri saluti al defunto ed affrontare la consapevolezzadella perdita subita) a causa della cancellazione del volo da parte dellacompagnia aerea convenuta possa aver cagionato allo stesso un dannonon patrimoniale meritevole di essere ristorato”;-) ha quindi rilevato come “la parte attrice non abbia fornito unaprova “forte” in relazione al rapporto che aveva con il padre”;-) ha ulteriormente osservato: “Ebbene nel caso di specie, dovendosiprocedere ad una valutazione equitativa del danno subito, era onere (non assolto) dalla parte appellante allegare e provare circostanze tali dafar emergere in giudizio quale fosse il rapporto tra padre e figlio ( e cioèNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026ad esempio se vi fosse un rapporto di frequentazione quotidiana osporadica, se gli stessi vivessero nella stessa città o in città differenti)nonché sulle condizioni di salute del padre al momento in cui la partecomunque avesse dei problemi di salute).

In assenza di alcun elementofornito dalla parte appellante ( che ha chiesto di provare per testi solo lacircostanza, provata documentalmente innanzi al Giudice di Pace che,all’arrivo in Italia, il padre era stato tumulato) il danno non patrimonialepatito dall’attore può essere parametrato a quanto previsto dalRegolamento Ce 261/2004 in caso di cancellazione del volo, risarcendoquindi la parte appellante per la solo mancata presenza al funerale delpadre che, invece, sarebbe avvenuta se il volo non fosse statocancellato”;-) è pervenuto quindi a concludere: “In altre parole, appare equo, inassenza di ulteriori elementi, parametrare il danno non patrimonialesofferto dalla parte appellante alla somma di euro 600,00 e cioè lasomma che il [OSCURATO:PERSONA] prevede in caso di cancellazione del volo(in relazione ai chilometri di distanza tra i due aeroporti oggetto del casodi specie) avendo impedito la cancellazione del volo la presenza delSartorato al funerale del padre”.4.2.

Siffatta articolazione argomentativa è invero inidonea a darconto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice dimerito per l'esatta determinazione monetaria dell'importoequitativamente liquidato a titolo risarcitorio.Il giudice del rinvio, dopo aver elencato tutti gli elementi di cui nondisponeva (e cioè ad esempio se vi fosse un rapporto di frequentazionequotidiana o sporadica, se gli stessi vivessero nella stessa città o in cittàdifferenti, nonché sulle condizioni di salute del padre al momento in cuil’attore aveva intrapreso il viaggio), ha concluso limitandosi a dare attodel criterio monetario adottato (euro 600, 00 come da compensazioneNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026pecuniaria di cui al regolamento comunitario n. 261/2004), ma senzaspecificatamente motivare circa l’adeguatezza di tale criterio rispetto allepeculiarità ed agli aspetti personalistici del caso concreto e senza, indefinitiva, spiegare perché, mediante una siffatta liquidazione, il ristorodel danno non patrimoniale, pur riconosciuto in via presuntiva comeontologicamente esistente, ha finito per risolversi nel - se nonaddirittura per sovrapporsi al - medesimo indennizzo forfetariamenteprevisto a fronte del disagio del “passeggero comune”, il quale, purcertamente patendo un disguido, non assomma a tale evenienzaulteriori particolari necessità ed esigenze personali che rendanoimprorogabile la sua partenza a mezzo del volo cancellato.Del resto, come già evidenziato nell’ordinanza di rinvio di cui ilgiudice di merito non risulta aver tenuto conto, lo stesso RegolamentoCe n. 261/2004 considera espressamente all’art. 12 che, al di là dellamera compensazione pecuniaria, resta pur sempre impregiudicato ildiritto del passeggero di agire per l’ottenimento di un risarcimentosupplementare, in piena coerenza con altre coeve fonti unionali, in temadi indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, che affermano cheil ristoro debba seguire criteri di “equità” ed “adeguatezza”, ove ilcriterio di adeguatezza rimanda alla necessità di una riparazione chetenga conto degli elementi oggettivi e soggettivi dell’accadimento (v. ilconsiderando (6) della direttiva 2004/80/Ce in tema di vittime di reatiintenzionali violenti, su cui cfr. anche la sentenza 16 luglio 2020 dellaCorte di Giustizia, nonché Cass., n. 26757/2020).4.3.

Orbene, nel caso di specie, risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza che rispetto ad un accertato danno non patrimoniale - ovveroquell’insieme di pregiudizi, non aventi base organica, ma rappresentatidalla sofferenza interiore (nelle sue varie declinazioni, quali, per es., ildolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, ladisperazione: v. tra le tante Cass., n. 28989/2019; Cass., n. 7513/2018)Numero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026che possono scaturire a seguito della incolpevole impossibilità dipartecipare alle esequie di un genitore - il giudice del rinvio ha esercitatoil suo potere di liquidazione equitativa facendo un meccanico riferimentoal parametro adottato dal legislatore comunitario per indennizzare in viaforfettaria, e dunque generale ed astratta, il viaggiatore che si vedacancellare il volo, a prescindere dalla ragione della partenza.Non vi è chi non veda, dunque, che in presenza di una specifica ecogente ragione personale, nonché in considerazione dello strettolegame parentale (tale per cui costante orientamento di legittimità, intema di perdita del rapporto parentale, ha già ripetutamente avutomodo di affermare che, salva la prova contraria: “nel caso di morte di unprossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio/figlia, fratello/sorella),l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondol'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite,giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturaleall'essere umano”: v.

Cass., 26140/2023; Cass., 11212/2019; Cass.,31950/2018; Cass., 3767/2018; Cass., 12146/2016), l’esito dellaliquidazione equitativa non risulti affatto congruo né adeguato allafattispecie.Il giudice del rinvio ha, solo in astratto, richiamato il principio per cuiil risarcimento del danno non deve essere simbolico o irrisorio, maproprio come tale è invece pervenuto a liquidarlo in concreto, rendendo,in patente violazione dell’art. 1226 c.c., una motivazione meramenteapparente, in cui manca un passaggio logico del contemperamento tra lecircostanze considerate e il parametro di liquidazione utilizzato, restandoprivo di spiegazione “il perché di quei determinati importi, poste inpremessa le circostanze di fatto evidenziate” (cfr. Cass., 33005/2021,che anche aggiunge: “Nella valutazione equitativa del danno ai sensidell'art. 1226 c.c. la motivazione non è solo forma dell'attogiurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma èNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nellasua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudiceespone”).5.

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di BustoArsizio, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore.-intimato-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1151/2024depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidatoa due motivi, avverso la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026funzione di giudice di rinvio, a seguito di ordinanza n. 33276/2023, concui questa Corte, nel cassare la precedente decisione del medesimotribunale, quale giudice di appello monocratico rispetto a sentenzaemessa dal giudice di pace, aveva posto i seguenti principi di diritto: “Ildanno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili dellapersona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanzacostituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso chel'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri disolidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista inmeri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione delpregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.Premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento,non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell'interessetutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchéla sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto diallegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento allapartecipazione delle esequie di un genitore determinata dainadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica ilrisarcimento del danno non patrimoniale”.Il ricorrente si duole dell’esiguità dell’ammontare liquidato dalgiudice del rinvio in ragione dell’inidoneità del parametro di liquidazionedal giudice utilizzato, trattandosi non già di danno subito da chi perde unvolo bensì di danno da mancata partecipazione alle esequie del padre.2. La compagnia aerea è rimasta intimata.3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, che, peraltro, non ètale, in quanto si limita a ribadire le conclusioni già assunte.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360, comma primoNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026n. 3. c.p.c. - Violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.; conparticolare riferimento al mancato utilizzo delle tabelle di Milano”.Si duole essersi dal giudice del rinvio erroneamente quantificato ilsubito danno non patrimoniale in ragione dell’inidoneità del parametro diliquidazione dal medesimo utilizzato, trattandosi non già di danno subitoda chi perde un volo bensì di danno da mancata partecipazione alleesequie del padre.Lamenta essere “nel caso in esame … fuor dubbio che la coscienzasociale non possa ritenere congruo né il parametro utilizzato ai fini delladecisione, né l’importo in concreto liquidato dalla sentenza impugnata eche la mancata adozione da parte del giudice di merito dei parametri dicui alle Tabelle di Milano integri la violazione di una norma di dirittocensurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3”.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360, commaprimo n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. inrelazione al secondo motivo di ricorso in cassazione: violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 321 c.p.c. (mancatoassolvimento dell’onere probatorio attoreo)”.Lamenta che il giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso quantoprescritto dall’ordinanza di rinvio in ordine all’accertamento ed alrisarcimento del danno, pervenendo ad una liquidazione incongrua ed inultima analisi irrisoria.3. I due motivi, che si possono esaminare congiuntamente in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e per le ragioni cheseguono.3.1. La liquidazione equitativa del danno da inadempimentocontrattuale, qual è quello ravvisabile nel caso di specie, è regolatadall’art. 1226 c.c. (rubricato “Valutazione equitativa del danno” erichiamato dal successivo art. 2056 per i danni derivati da fatto illecito),Numero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026che stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo precisoammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.Costituisce, al riguardo, jus receptum della giurisprudenza di questaCorte (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, e vedi, daultimo, Cass., n. 21607/2025) il principio secondo cui “la valutazioneequitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essereprovato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenzaontologica”, ed è stato quindi ripetutamente precisato che “laliquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per laresponsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, afronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materialedel danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, oparticolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare,ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudiziaccertati” (v. tra le tantissime Cass., n. 31546/2018; Cass., n.9834/2024; inoltre, il correlato principio della impossibilità di ricorrerealla liquidazione equitativa per colmare lacune istruttorie imputabili alleparti è risalente e granitico: v. Cass., n. 10850/2003; Cass., n.6056/1990; Cass., n. 3176/1963).Ne consegue che intanto il giudice di merito può avvalersi del potereequitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamenteaccertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprioconvincimento. E questo perché la liquidazione equitativa del dannofacoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circal’ammontare del danno (v. Cass., n. 21607/2025).3.2. Ulteriore corollario di questi principi è quello per cui lamotivazione della liquidazione equitativa deve essere “chiara edesauriente” (così già Cass. civ., sez. II, 18.1.1969 n. 108, in seguitosempre conforme), nel senso che il giudice di merito: -) deve dare attoNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026che l’ontologica esistenza del danno sia stata provata, anche mediante ilricorso alle presunzioni:-) deve spiegare perché il danno, pur riconosciuto esistente emeritevole di risarcimento, non può essere provato nel suo esattoammontare;-) deve indicare gli elementi di fatto presi in considerazione per laloro incidenza sull’ammontare nel danno nel caso concreto e dunque perla sua liquidazione nella fattispecie;-) deve indicare il criterio seguito per la monetizzazione, ed inparticolare il parametro base da cui prendere le mosse ed il successivocriterio con cui questo parametro è stato elaborato per pervenire allastima equitativa del danno.3.2.1. Va infatti ribadito come “al fine di rendere realmentecontrollabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice dellaliquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativadi un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dallafissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in terministrettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione diun danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimocomune destinato a rimodulare (sottoforma di moneta) qualsivogliaargomentazione originariamente elaborata su un piano logico o intermini di puro valore giuridico o etico-sociale”. Peraltro, “la scelta di taleiniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilodi diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dalfatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (eoggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno eparametro monetario di riferimento” (v. Cass., n. 30487/2024).Una volta fissato un tale parametro di natura monetaria, spetterà algiudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenutoappropriato quale risarcimento del danno, aumentandone oNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026diminuendone la cifra attraverso operazioni aritmetiche dimoltiplicazione o di divisione, in funzione dell'incidenza modulare di altrifattori di riferimento, necessariamente caratterizzati da oggettività,controllabilità e non manifesta incongruità (né per eccesso, né perdifetto), e concretamente apprezzabili in considerazione dello specificodanno così come materialmente accertato (v. Cass., n. 28429/2023).Diversamente, la motivazione resa dal giudice di merito non puòcerto dirsi chiara ed esauriente e la sentenza incorre sia nel vizio dinullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nelvizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass., n. 30487/2024; Cass., n.18795/2021, che pone il suddetto principio, di prudentecontemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nelcaso concreto, anche in tema di liquidazione equitativa, nella sua formacd. "pura").4. Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice del rinvio ha disatteso isuindicati princìpi.4.1. Nella specie il giudice del rinvio:-) ha dapprima affermato che “può presumersi che la mancatapartecipazione al funerale del padre (momento unico ed irripetibile in cuipoter porgere i propri saluti al defunto ed affrontare la consapevolezzadella perdita subita) a causa della cancellazione del volo da parte dellacompagnia aerea convenuta possa aver cagionato allo stesso un dannonon patrimoniale meritevole di essere ristorato”;-) ha quindi rilevato come “la parte attrice non abbia fornito unaprova “forte” in relazione al rapporto che aveva con il padre”;-) ha ulteriormente osservato: “Ebbene nel caso di specie, dovendosiprocedere ad una valutazione equitativa del danno subito, era onere (non assolto) dalla parte appellante allegare e provare circostanze tali dafar emergere in giudizio quale fosse il rapporto tra padre e figlio ( e cioèNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026ad esempio se vi fosse un rapporto di frequentazione quotidiana osporadica, se gli stessi vivessero nella stessa città o in città differenti)nonché sulle condizioni di salute del padre al momento in cui la partecomunque avesse dei problemi di salute). In assenza di alcun elementofornito dalla parte appellante ( che ha chiesto di provare per testi solo lacircostanza, provata documentalmente innanzi al Giudice di Pace che,all’arrivo in Italia, il padre era stato tumulato) il danno non patrimonialepatito dall’attore può essere parametrato a quanto previsto dalRegolamento Ce 261/2004 in caso di cancellazione del volo, risarcendoquindi la parte appellante per la solo mancata presenza al funerale delpadre che, invece, sarebbe avvenuta se il volo non fosse statocancellato”;-) è pervenuto quindi a concludere: “In altre parole, appare equo, inassenza di ulteriori elementi, parametrare il danno non patrimonialesofferto dalla parte appellante alla somma di euro 600,00 e cioè lasomma che il [OSCURATO:PERSONA] prevede in caso di cancellazione del volo(in relazione ai chilometri di distanza tra i due aeroporti oggetto del casodi specie) avendo impedito la cancellazione del volo la presenza delSartorato al funerale del padre”.4.2. Siffatta articolazione argomentativa è invero inidonea a darconto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice dimerito per l'esatta determinazione monetaria dell'importoequitativamente liquidato a titolo risarcitorio.Il giudice del rinvio, dopo aver elencato tutti gli elementi di cui nondisponeva (e cioè ad esempio se vi fosse un rapporto di frequentazionequotidiana o sporadica, se gli stessi vivessero nella stessa città o in cittàdifferenti, nonché sulle condizioni di salute del padre al momento in cuil’attore aveva intrapreso il viaggio), ha concluso limitandosi a dare attodel criterio monetario adottato (euro 600, 00 come da compensazioneNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026pecuniaria di cui al regolamento comunitario n. 261/2004), ma senzaspecificatamente motivare circa l’adeguatezza di tale criterio rispetto allepeculiarità ed agli aspetti personalistici del caso concreto e senza, indefinitiva, spiegare perché, mediante una siffatta liquidazione, il ristorodel danno non patrimoniale, pur riconosciuto in via presuntiva comeontologicamente esistente, ha finito per risolversi nel - se nonaddirittura per sovrapporsi al - medesimo indennizzo forfetariamenteprevisto a fronte del disagio del “passeggero comune”, il quale, purcertamente patendo un disguido, non assomma a tale evenienzaulteriori particolari necessità ed esigenze personali che rendanoimprorogabile la sua partenza a mezzo del volo cancellato.Del resto, come già evidenziato nell’ordinanza di rinvio di cui ilgiudice di merito non risulta aver tenuto conto, lo stesso RegolamentoCe n. 261/2004 considera espressamente all’art. 12 che, al di là dellamera compensazione pecuniaria, resta pur sempre impregiudicato ildiritto del passeggero di agire per l’ottenimento di un risarcimentosupplementare, in piena coerenza con altre coeve fonti unionali, in temadi indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, che affermano cheil ristoro debba seguire criteri di “equità” ed “adeguatezza”, ove ilcriterio di adeguatezza rimanda alla necessità di una riparazione chetenga conto degli elementi oggettivi e soggettivi dell’accadimento (v. ilconsiderando (6) della direttiva 2004/80/Ce in tema di vittime di reatiintenzionali violenti, su cui cfr. anche la sentenza 16 luglio 2020 dellaCorte di Giustizia, nonché Cass., n. 26757/2020).4.3. Orbene, nel caso di specie, risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza che rispetto ad un accertato danno non patrimoniale - ovveroquell’insieme di pregiudizi, non aventi base organica, ma rappresentatidalla sofferenza interiore (nelle sue varie declinazioni, quali, per es., ildolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, ladisperazione: v. tra le tante Cass., n. 28989/2019; Cass., n. 7513/2018)Numero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026che possono scaturire a seguito della incolpevole impossibilità dipartecipare alle esequie di un genitore - il giudice del rinvio ha esercitatoil suo potere di liquidazione equitativa facendo un meccanico riferimentoal parametro adottato dal legislatore comunitario per indennizzare in viaforfettaria, e dunque generale ed astratta, il viaggiatore che si vedacancellare il volo, a prescindere dalla ragione della partenza.Non vi è chi non veda, dunque, che in presenza di una specifica ecogente ragione personale, nonché in considerazione dello strettolegame parentale (tale per cui costante orientamento di legittimità, intema di perdita del rapporto parentale, ha già ripetutamente avutomodo di affermare che, salva la prova contraria: “nel caso di morte di unprossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio/figlia, fratello/sorella),l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondol'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite,giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturaleall'essere umano”: v. Cass., 26140/2023; Cass., 11212/2019; Cass.,31950/2018; Cass., 3767/2018; Cass., 12146/2016), l’esito dellaliquidazione equitativa non risulti affatto congruo né adeguato allafattispecie.Il giudice del rinvio ha, solo in astratto, richiamato il principio per cuiil risarcimento del danno non deve essere simbolico o irrisorio, maproprio come tale è invece pervenuto a liquidarlo in concreto, rendendo,in patente violazione dell’art. 1226 c.c., una motivazione meramenteapparente, in cui manca un passaggio logico del contemperamento tra lecircostanze considerate e il parametro di liquidazione utilizzato, restandoprivo di spiegazione “il perché di quei determinati importi, poste inpremessa le circostanze di fatto evidenziate” (cfr. Cass., 33005/2021,che anche aggiunge: “Nella valutazione equitativa del danno ai sensidell'art. 1226 c.c. la motivazione non è solo forma dell'attogiurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma èNumero registro generale 7172/2025Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 12291/2026Data pubblicazione 02/05/2026anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nellasua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudiceespone”).5. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di BustoArsizio, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12291/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris