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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 12639/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Antonib EmilieMastra ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale.

La Corte di Appello ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di escludere l'attenuante in esame, in conformità all'assunto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici.

Inoltre, la motivazione offerta, che riguarda la disponibilità di cinque taniche idonee a contenere la refurtiva per complessivi 135 litri di carburante, dal che sarebbe derivato un danno certamente non tenue, risulta in sintonia con il consolidato orientamento per cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01, nel caso relativo al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande; di recente: Sez.5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, 283980 - 01, ha rilevato come in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato; Conf.:, Sez. 4, n. 876 del 1988, Rv.180259-01).

Tale prognosi ha condotto correttamente la Corte territoriale a negare l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Antonib EmilieMastra ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale. La Corte di Appello ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di escludere l'attenuante in esame, in conformità all'assunto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici. Inoltre, la motivazione offerta, che riguarda la disponibilità di cinque taniche idonee a contenere la refurtiva per complessivi 135 litri di carburante, dal che sarebbe derivato un danno certamente non tenue, risulta in sintonia con il consolidato orientamento per cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01, nel caso relativo al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande; di recente: Sez.5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, 283980 - 01, ha rilevato come in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato; Conf.:, Sez. 4, n. 876 del 1988, Rv.180259-01). Tale prognosi ha condotto correttamente la Corte territoriale a negare l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere este
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