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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23141/2026

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llo di Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Schininà, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 3 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste haconfermato la sentenza in data 20 aprile 2023 del Tribunale di Udine che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per violazione dell’art. 4 d.lgs. n.74 del 2000 (capi A e B commessi rispettivamente il 10 novembre 2015 e il 15luglio 2016), dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C commesso il 31 dicembre2015), dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo D commesso il 13 novembre e il27 dicembre 2017).2.

Il ricorrente presenta quattro motivi di ricorso per cassazione per viziodi motivazione.2.1.Il primo motivo, articolato in sette punti, attiene all’accertamento diresponsabilità dei reati ascrittigli ai capi A) e B).Il ricorrente contesta innanzi tutto la ricostruzione dell’interposizionefittizia della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto maltese, di cui era divenutoeffettivamente il legale rappresentante.

Ricostruisce la storia societaria,ricordando che negli anni 2014, 2015 e 2016 la società era stata partecipata al99,9% dalla KG Ltd, appartenente a soggetti estranei a lui e alla sua famiglia, eallo 0,1% dalla GVM [OSCURATO:PERSONA], partecipazione poi trasferita il 16 novembre2015 alla ACT [OSCURATO:PERSONA].

Dopo una serie di passaggi, la KG Ltd erastata acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente la relativapartecipazione era stata trasferita a sua moglie, [OSCURATO:PERSONA].

La ElevenLtd era stata dunque strutturata a livello familiare in epoca successiva ai reatidichiarativi.

La stessa Corte di appello aveva riconosciuto che, nonostante lastruttura familiare, egli aveva sempre mantenuto il ruolo di amministratore,prima in seno a tale società, poi, a far data dal 26 ottobre 2015, in seno alla KGLtd, senza esserne mai divenuto socio.

Contesta l’affermazione della Corteterritoriale secondo cui vi erano stati due elementi di fittizietà decisivi, e cioèl’uso solo abitativo dell’immobile locato come sede dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’ignoranzadell’ubicazione della sede da parte dell’autista maltese, [OSCURATO:PERSONA].

Osservainfatti che tali deduzioni erano in contrasto con le risultanze processuali.

Eraemerso, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sede a Malta, era iscritta nei registrid’impresa maltesi, era dotata di partita IVA, aveva regolarmente pagato leimposte e le tasse sui redditi percepiti a Malta, era dotata di indirizzi di postaelettronica aziendali comprovanti l’esistenza di personale operativo, avevaemesso le buste paga a favore dei propri dipendenti, aveva effettivamenteoperato come società di servizi gerente i progetti di costruzione.

Precisa che ilCaruana non era inserito nell’organico della società maltese e che le tratte da luicoperte in auto non contemplavano né la partenza né l’arrivo presso la sede dellaEleven Ltd.

Contesta l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui neglianni 2014 e 2015 il ricavo annuale della [OSCURATO:PERSONA] corrispondevasostanzialmente al reddito derivante dagli accordi commerciali che avevastipulato in proprio senza che risultassero profitti derivanti da iniziativeautonome della società maltese.

Infatti, la società era stata costituita nel 2013 eil primo anno di esercizio era stato il 2014.

In ogni caso, la differenza tra i ricavidella società e le somme di cui alle fatture indicate al capo A), pari a più di86.000 euro, era indicativa del fatto che la società maltese realizzava prestazioniulteriori.

L’incongruenza tra i redditi dichiarati come dipendente della societàrispetto a quelli derivanti dagli accordi commerciali con le varie imprese nonrappresentava un indizio grave.

Era evidente che la sua scelta di lavorare comedipendente della società era stata dettata da ragioni non solo lavorative maanche personali, tant’era vero che si era trasferito a Malta con la sua famiglia.

Ilvantaggio era stato quello di aver lavorato nel contesto di una strutturaorganizzata dove aveva potuto esercitare funzioni professionalmente piùsoddisfacenti con ruolo gestorio e decisionale.

Richiama tutta la documentazioneprodotta in relazione ai rapporti commerciali con la D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,puntualizzando che parte dei compensi era spettata a lui e parte alla [OSCURATO:PERSONA].Era stato provato che la società, fin dal 2014, era appartenuta a soggetti a luiestranei e che avevano avuto la piena disponibilità delle somme fatturate dallasocietà maltese, egli, invece, aveva percepito solo la retribuzione di euro 58.200,circostanza non considerata in sentenza.

Non era risultato in alcun modo cheaveva incamerato compensi ulteriori rispetto agli emolumenti derivanti dallacarica di amministratore e di legale rappresentante della società, risultanti dalbilancio e regolarmente dichiarati e tassati.

Anche con riferimento ai rapporti conla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato provato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva impiegato propriopersonale nell’esecuzione delle relative prestazioni e che la medesimacorrispondenza, recante la data successiva al 7 ottobre 2014, era coevaall’instaurazione dei rapporti tra le due società tant’era vero che le fatturerisalivano al 30 settembre 2014.

Insiste sul fatto che la Corte territoriale nonaveva preso in considerazione i numerosi elementi di valutazione presentati,afferenti in particolare all’esecuzione degli incarichi affidati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. edalla D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inoltre un’indebita inversione dell’oneredella prova perché la Corte territoriale aveva ritenuto provata l’interposizionefittizia sulla scorta di indizi non aventi la dignità di prova, omettendo ederroneamente valutando gli elementi forniti dalla difesa.

Insiste sul fatto cheparte delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] era di sua esclusiva spettanza mentre altraparte era di pertinenza della società maltese per l’esecuzione delle relativeprestazioni a seguito del subingresso nel rapporto, subingresso non solo formalein virtù del contratto del 16 dicembre 2013 ma anche sostanziale, operando lasocietà con mezzi e personale propri.

Quanto invece ai rapporti con la AnsolicaEnterprises Ltd e la [OSCURATO:SOCIETA]., precisa che nessun elemento era possibileindividuare a sostegno della fondatezza dell’imputazione, al di fuori del merodato cronologico della risalenza dei relativi contratti a data anteriore allacostituzione della [OSCURATO:PERSONA].

Altro, però, era l’affidamento dell’incarico, altrol’esecuzione dello stesso. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, l’assenza di motivazione sul puntodell’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] tanto più che questa aveva proseguito irapporti sia con l’[OSCURATO:PERSONA] che con la F.M.I.

Precisa che solo gli importi di alcunefatture risalenti al 2014 potevano essere oggetto di dichiarazione in Italia e chela somma dei relativi importi, pari a euro 343.102,72, unita al compensopercepito come amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], pari a euro 58.200,aveva dato luogo a un maggior reddito imponibile pari a euro 401.302,72 conun’imposta evasa di euro 140.958,68, inferiore alla soglia di rilevanza penale.2.2 Con il secondo motivo contesta l’omessa motivazione sull’elementosoggettivo dei reati di cui ai capi A) e B) dal momento che si era trasferito con lapropria famiglia a Malta, stato comunitario, non qualificato come a fiscalitàprivilegiata.

Sostiene che, anche a voler accedere alla tesi accusatoriadell’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA], ciò non escludeva che i redditi fatturatidalla società maltese fossero stati comunque il risultato di un’attività concreta,reale ed effettiva.

L’interposizione fittizia, infatti, non si pone quale alternativaalla figura dell’abuso del diritto ma ne è un’esplicazione, trattandosi diun’operazione priva di sostanza economica, ovvero un fatto inidoneo a produrreeffetti significativi diversi dai vantaggi fiscali e finalizzato alla realizzazione di unvantaggio fiscale inedito.2.3 Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazionealla sussistenza del reato di cui al capo C) dell’imputazione.

Le fatture elencatenel capo C) della rubrica erano state emesse da una società estera, la ElevenLtd, su cui gravava normativamente l’obbligo di versare l’IVA allo Stato italiano.2.4 Con il quarto motivo contesta la ricorrenza dei presupposti del reato dicui al capo D), e in particolare del dolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dicui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, perché ha evaso l’IRPEF relativa all’annualità2014 e all’annualità 2015, creando una società schermo di diritto maltese, laEleven Ltd, di cui è legale rappresentante, che ha emesso le fatture per icompensi che egli ha percepito per un’attività professionale esercitata in proprio(capi A e B); per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché non hapresentato la dichiarazione IVA relativa all’annualità 2015, evadendo l’impostacon il medesimo meccanismo fraudolento sopra descritto (capo C); per il reato dicui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di sottrarsi al pagamentodell’IRPEF e dell’IVA, ha distratto il patrimonio con delle donazioni in favore dellaKG Ltd, amministrata dalla moglie (capo D).I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che il ricorrente, il qualesvolgeva l’attività di procacciatore di affari, non fatturava in proprio macome schermo fittizio, di cui era legale rappresentante.

Le indagini hanno avutoinizio dall’esame dell’appalto del valore di undici milioni di euro che si eraaggiudicata la D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il [OSCURATO:PERSONA] era il rappresentantecommerciale, per la realizzazione del palazzo del governo in [OSCURATO:PERSONA].A un certo punto, il [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso dalla società, ma aveva continuatoa seguire l’appalto come collaboratore esterno utilizzando per la fatturazione deicompensi la [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso aveva fatto con la [OSCURATO:SOCIETA]., con la [OSCURATO:SOCIETA]e con la [OSCURATO:SOCIETA].

Era poi diventato socio dell’[OSCURATO:PERSONA], società didiritto cipriota, insieme ad altri italiani.

Negli anni 2014 e 2015, il [OSCURATO:PERSONA] eraresidente in Italia per cui avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi inItalia, salvo l’eventuale credito d’imposta per le tasse pagate a Malta.Sennonché, invece di dichiarare i lucrosi compensi percepiti per le attivitàd’intermediazione (915.045,77 euro per l’anno 2014 e 801.847,48 euro perl’anno 2015), aveva dichiarato il reddito da amministratore delegato della ElevenLtd pari a 58.200,00 euro e aveva chiesto il credito d’imposta per 19.530,00euro oggetto della tassazione maltese.

Da indagini più approfondite era emersoche la [OSCURATO:PERSONA] era posseduta dalla KG Ltd di proprietà della moglie, societàalla quale aveva donato i suoi immobili, un appartamento e dei terreni, nel 2017.1.2.Il primo motivo di ricorso, relativo alle violazioni dell’art. 4 d.lgs. n. 74del 2000, contestate ai capi A) e B), per dichiarazioni infedeli consistenti nellafatturazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei compensi ricevuti per un’attivitàrealizzata esclusivamente in proprio, è fattuale e rivalutativo.Il Tribunale di Udine ha motivato l’interposizione fittizia della societàmaltese sulla base di una serie di elementi convergenti, e cioè della stabileresidenza dell’imputato in Italia negli anni 2014 e 2015, della fatturazione dellesvolto degli incarichi in proprio (nell’affare della [OSCURATO:PERSONA] aveva ancheinizialmente fatturato in proprio), del controllo quasi totale della societàMalta, sede sconosciuta all’autista maltese.La Corte di appello di Trieste, all’esito della rivalutazione critica di tutto ilcompendio probatorio, ha confermato le conclusioni del Tribunale, osservandoche l’imputato aveva assunto sempre in proprio gli incarichi professionali diintermediazione ma aveva fittiziamente trasferito i redditi percepiti alla societàmaltese.Nel motivo, il ricorrente, che ha denunciato il vizio di motivazione, haproposto in realtà una lettura alternativa delle prove, inidonea a disarticolare ilragionamento seguito dai Giudici di merito.Va ribadito, in generale, che il controllo di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, R v. 284556-01).1.3.Con il primo punto il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che i clienti sirapportavano a lui personalmente perché era il legale rappresentante dellaEleven Ltd e perché, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, avevaesperienza e professionalità nell’esecuzione dei contratti.

I Giudici di meritohanno accertato invece che, per lo più, le provvigioni corrisposte per la suaEleven Ltd, quindi erano state attribuite a questa per sottrarsi alla tassazioneitaliana (cfr. pag. 23 e 24 della sentenza di appello).Con il secondo punto ha evidenziato che l’ingresso della moglie comeproprietaria della KG Ltd, controllante della [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto nel 2017,in data successiva alle condotte incriminate.

La deduzione non coglie nel segno.La Corte di appello ha ben ricostruito a pag. 25 e 26 della sentenza che la ElevenLtd era stata costituita nel 2013 poco prima che il [OSCURATO:PERSONA] interrompesse ilrapporto di lavoro con la D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e gli era subentrata nella fatturazionedelle prestazioni che aveva eseguito.

La committente aveva continuato a farriferimento esclusivamente a lui, non relazionandosi con la società.

Nel 2017 lagià forte caratterizzazione personale della società si era consolidata, poi, conl’acquisto della proprietà da parte della KG Ltd della moglie, società a vantaggiodella quale erano state disposte le donazioni dell’appartamento e dei terreni.

LaCorte territoriale ha dunque valorizzato questi elementi per confermarel’interposizione fittizia.Con il terzo punto ha rimarcato che la società maltese era effettivamenteoperativa, era stata registrata, era dotata di partita IVA, aveva depositato ibilanci certificati da un revisore aziendale esterno, pagava i tributi, era dotata diindirizzi di posta elettronica aziendale comprovanti l’esistenza di personale,emetteva le buste paga per i dipendenti, l’autista maltese non era inseritonell’organico per cui non era obbligato a conoscere la sede della società.

Ladifesa non si è confrontata adeguatamente con la sentenza impugnata (si vedanopag. 25, 26, 27) ove è scritto che l’oggetto della contestazione non era la naturafittizia o reale della [OSCURATO:PERSONA] ma la natura fittizia o reale della titolarità da partedella società dei redditi oggetto delle fatture emesse nel 2014 e nel 2015 quandogli accordi commerciali erano stati stipulati nel 2013 e la relativa esecuzione erainiziata allorché l’imputato risiedeva ancora in Italia.Il ricorrente ha confutato, invece, con il quarto punto, l’affermazione dellaCorte di appello secondo cui il reddito della società era sostanzialmentecorrispondente all’entità delle provvigioni, deducendo che vi era una differenza difatture per euro 86.000 da ascriversi esclusivamente all’attività della [OSCURATO:PERSONA].L’argomento è stato implicitamente disatteso a pag. 27 della sentenza.

Dopoaver rilevato che per l’anno 2014 l’ammontare dei ricavi era stato di euro1.075.483, di poco superiore a euro 989.219,77, corrisposti in base alle fatturedi cui al capo A), mentre per l’anno 2015 l’ammontare dei ricavi era stato di euro778.973, somma di poco inferiore all’importo di euro 801.847,48, corrisposta inbase alle fatture di cui al capo B), la Corte di appello ha evidenziato che lasocietà non era in grado di procurarsi le commesse subito dopo la costituzione eche aveva prodotto reddito proprio perché il [OSCURATO:PERSONA] le aveva trasferito leprovvigioni.Con il quinto punto, il ricorrente ha insistito sulle ragioni personali efamiliari che avevano giustificato lo spostamento del centro dei suoi interessi aMalta.

Si tratta di argomenti giuridicamente irrilevanti perché attengono ai motiviinterni e non alle cause delle operazioni compiute.

Sta di fatto che la Corteterritoriale ha significativamente focalizzato la sua attenzione sul minimomiglioramento di stipendio nel passaggio dal rapporto alle dipendenze dellaD’[OSCURATO:PERSONA] al rapporto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], con la notazione che ladifesa non aveva prodotto documentazione idonea a illustrare il rapporto dilavoro nella sua interezza e che l’unico vantaggio certo era stata la riduzionedella esposizione tributaria delle provvigioni (vedi pag. 27 e 28 della sentenza).Con il sesto punto ha insistito sulle mail e i documenti attestanti l’impiegodel personale della [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione degli incarichi affidati alla D.D.S.r.l. e alla D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questione è stata sviscerata a pag. 26 e 27 dellasentenza laddove la Corte territoriale ha constatato la genericità di queste mail el’impossibilità di collegare i viaggi e le attività dei dipendenti con le specificheCon il settimo punto ha lamentato l’omessa motivazione quantoall’interposizione fittizia rispetto agli incarichi conferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] EnterprisesLtd e la [OSCURATO:SOCIETA].

A differenza di quanto prospettato dalla difesa, va osservatoche a pag. 23 della sentenza la Corte territoriale ha riportato che anche gliaccordi contrattuali con queste due società erano stati anteriori alla costituzionedella [OSCURATO:PERSONA].1.4.In definitiva, è stato accertato che la società non ha operato al difuori degli accordi commerciali stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e che anzi èstata costituita a Malta, in un’epoca in cui l’imputato era ancora in Italia, proprioper minimizzare la sua esposizione fiscale.

Di qui il reato di dichiarazione infedelesia per l’anno 2014 che per l’anno 2015 all’esito della deduzione logica erazionale dell’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di operare senza acquisire leprovvigioni derivanti dalle commesse del [OSCURATO:PERSONA].2.Nel secondo motivo il ricorrente ha sostenuto, per un verso, chel’interposizione fittizia era penalmente irrilevante perché rientrava nell’abuso deldiritto, trattandosi di un’operazione priva di sostanza economica che non potevaprodurre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, per altro verso, hacontestato l’assenza di motivazione sul dolo di evasione.2.1.Ai fini che qui interessano, non è necessario ripercorrere la storiadell’abuso del diritto o dell’elusione fiscale (su cui amplius Sez. 3, n. 43809 del24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265120 – 01, in una fattispecie anterioreal d.lgs. n. 128 del 2015 e Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, Rv. 264949,264950, 264951, in motiv. par. 10, in una fattispecie immediatamenteposteriore).

Basti ricordare che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015 haprevisto che «L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

Le disposizioniche richiamano tale articolo si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili», prefiggendosi lo scopo, da un lato, didelineare quali condotte possono integrare il cosiddetto "abuso del diritto",dall'altro, di abrogare l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e di disciplinarel'intero tema in una norma nuova, l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Cosìfacendo, il divieto di "abuso del diritto" è pacificamente operante per tutti i tipi diimposte, fatta eccezione, per espressa disposizione legislativa, per i dirittidoganali di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 43 del 1973, che restano disciplinati daicomparti normativi di riferimento.

Secondo le nuove disposizioni, "configuranoabuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nelrispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti".Queste operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne puòdisconoscere i vantaggi tributari determinando le imposte secondo le regoleordinarie, fermo restando il riconoscimento di quanto già versato dalcontribuente.

Nel testo viene precisato che: a) "per operazioni prive di sostanzaeconomica" si intendono i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,inidonei a produrre effetti significativi diversi da quelli fiscali (ad esempio, indicidi mancanza di sostanza economica possono essere "la non coerenza dellaqualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loroinsieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logichedi mercato"); b) per "vantaggi fiscali indebiti", si intendono i benefici, anche nonimmediati, contrastanti con le finalità delle norme tributarie o con i principidell'ordinamento tributario.

In ogni caso, il legislatore sancisce che non siconsiderano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni economiche, nonmarginali, anche di ragione organizzativo o gestionale, "che rispondono a finalitàdi miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivitàprofessionale del '' contribuente".

È comunque ferma la facoltà di scelta traregimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un differente carico fiscale.Sulla base di questi principi, è stato affermato, da un lato, che non è piùconfigurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte puramenteelusive ai fini fiscali, in quanto l'art. 10-bis, comma 13, della legge 27 luglio2000, n. 212 esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive disostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possanointegrare condotte penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015Mocali, Rv. 264949) e, dall'altro, che, in tema di violazioni finanziarie, l'istitutodell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale, perché in caso dicomportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione eall'utilizzo di documentazione falsa scattano i reati di cui al d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017, Ferrari, Rv. 270550 – 01 cherichiama Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, Rv. 264950; si veda altresì,più recentemente, Sez. 3, n. 37939 del 30/09/2025, Bahar, Rv. 288866 – 01).Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno individuato plurimi elementisintomatici dell’interposizione fittizia funzionale alla frode fiscale, il principale deiquali è stato che il [OSCURATO:PERSONA] ha assunto gli incarichi di intermediazionecommerciale in proprio e quando era residente in Italia e ha anche iniziato afatturare per poi costituire successivamente la società di diritto maltese eimputare a lei i redditi prodotti in proprio, così sottraendosi al pagamento delleimposte mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli.

La presuntainsindacabilità della scelta di divenire dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e di trasferirsia Malta recede di fronte alla fraudolenza dell’operazione complessiva.2.2.Il ricorrente ha contestato altresì l’omessa motivazione della Corteterritoriale sul dolo di evasione.

Si tratta di una censura inammissibile perchénuova.

Dalla sintesi dei motivi di appello a pag. 16-20 della sentenza impugnata,non confutata nel ricorso per cassazione ai fini della specificità del motivo, non sievince alcuna questione in ordine al dolo di evasione.

Le differenze tra il dolo dielusione e quelle di evasione sono state lumeggiate dalla citata sentenzaGabbana con considerazioni tuttora valide, dopo l’intervento legislativo del 2015.Il " dolo di elusione", ossia la generica volontà consapevole di avvalersi deglistrumenti negoziali previsti dalla legge, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti,non si identifica con il dolo specifico di evasione che, in quanto integrato dalladeliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nellapiena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvaloreulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali nonsono.

Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno esaustivamente tracciato icaratteri del dolo di evasione in relazione all’interposizione fittizia.Il Tribunale di Udine ha efficacemente puntualizzato che l’imputato avevalasciato il lavoro alle dipendenze della D’[OSCURATO:PERSONA] dove, oltre allo stipendio,percepiva le provvigioni sugli affari conclusi, per passare alle dipendenze dellaEleven Ltd con uno stipendio di euro 58.200 annui, non proporzionato agliimpegni richiesti e ai rischi assunti (si vedano pag. 14 e 15 della sentenzaimpugnata).La Corte di appello ha ripreso il punto a pag. 27 e 28 della sentenzaosservando che non era stata prodotta documentazione per comprovare ilmiglioramento delle condizioni economiche del ricorrente.

La motivazione èimmune da censure.

Anche le considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] al punto 5 e inparte al punto 6 del primo motivo sulla libertà di stabilimento sono statedisattese con argomentazioni logiche e razionali.3.Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, del pari, inammissibili.Il terzo, relativo al reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per omessapresentazione della dichiarazione IVA 2016, pretende di far discendere l’assenzadel reato dall’impossibilità di configurare l’interposizione fittizia, ciò che è esclusoper le considerazioni svolte ai paragrafi che precedono.Il quarto, relativo al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 per ledonazioni alla KG Ltd, amministrata dalla moglie, pretende invece di leggerel’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare in termini di soddisfazionedelle esigenze di pianificazione patrimoniale di carattere familiare, conclusionequesta del tutto disancorata dalle risultanze processuali e che non si confrontacon la sentenza impugnata anche rispetto alla motivazione sul dolo specificorichiesto dal reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (si veda pag. 29 dellasentenza impugnata).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità delricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Schininà, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 3 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste haconfermato la sentenza in data 20 aprile 2023 del Tribunale di Udine che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per violazione dell’art. 4 d.lgs. n.74 del 2000 (capi A e B commessi rispettivamente il 10 novembre 2015 e il 15luglio 2016), dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C commesso il 31 dicembre2015), dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo D commesso il 13 novembre e il27 dicembre 2017).2. Il ricorrente presenta quattro motivi di ricorso per cassazione per viziodi motivazione.2.1.Il primo motivo, articolato in sette punti, attiene all’accertamento diresponsabilità dei reati ascrittigli ai capi A) e B).Il ricorrente contesta innanzi tutto la ricostruzione dell’interposizionefittizia della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto maltese, di cui era divenutoeffettivamente il legale rappresentante. Ricostruisce la storia societaria,ricordando che negli anni 2014, 2015 e 2016 la società era stata partecipata al99,9% dalla KG Ltd, appartenente a soggetti estranei a lui e alla sua famiglia, eallo 0,1% dalla GVM [OSCURATO:PERSONA], partecipazione poi trasferita il 16 novembre2015 alla ACT [OSCURATO:PERSONA]. Dopo una serie di passaggi, la KG Ltd erastata acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente la relativapartecipazione era stata trasferita a sua moglie, [OSCURATO:PERSONA]. La ElevenLtd era stata dunque strutturata a livello familiare in epoca successiva ai reatidichiarativi. La stessa Corte di appello aveva riconosciuto che, nonostante lastruttura familiare, egli aveva sempre mantenuto il ruolo di amministratore,prima in seno a tale società, poi, a far data dal 26 ottobre 2015, in seno alla KGLtd, senza esserne mai divenuto socio. Contesta l’affermazione della Corteterritoriale secondo cui vi erano stati due elementi di fittizietà decisivi, e cioèl’uso solo abitativo dell’immobile locato come sede dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’ignoranzadell’ubicazione della sede da parte dell’autista maltese, [OSCURATO:PERSONA]. Osservainfatti che tali deduzioni erano in contrasto con le risultanze processuali. Eraemerso, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sede a Malta, era iscritta nei registrid’impresa maltesi, era dotata di partita IVA, aveva regolarmente pagato leimposte e le tasse sui redditi percepiti a Malta, era dotata di indirizzi di postaelettronica aziendali comprovanti l’esistenza di personale operativo, avevaemesso le buste paga a favore dei propri dipendenti, aveva effettivamenteoperato come società di servizi gerente i progetti di costruzione. Precisa che ilCaruana non era inserito nell’organico della società maltese e che le tratte da luicoperte in auto non contemplavano né la partenza né l’arrivo presso la sede dellaEleven Ltd. Contesta l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui neglianni 2014 e 2015 il ricavo annuale della [OSCURATO:PERSONA] corrispondevasostanzialmente al reddito derivante dagli accordi commerciali che avevastipulato in proprio senza che risultassero profitti derivanti da iniziativeautonome della società maltese. Infatti, la società era stata costituita nel 2013 eil primo anno di esercizio era stato il 2014. In ogni caso, la differenza tra i ricavidella società e le somme di cui alle fatture indicate al capo A), pari a più di86.000 euro, era indicativa del fatto che la società maltese realizzava prestazioniulteriori. L’incongruenza tra i redditi dichiarati come dipendente della societàrispetto a quelli derivanti dagli accordi commerciali con le varie imprese nonrappresentava un indizio grave. Era evidente che la sua scelta di lavorare comedipendente della società era stata dettata da ragioni non solo lavorative maanche personali, tant’era vero che si era trasferito a Malta con la sua famiglia. Ilvantaggio era stato quello di aver lavorato nel contesto di una strutturaorganizzata dove aveva potuto esercitare funzioni professionalmente piùsoddisfacenti con ruolo gestorio e decisionale. Richiama tutta la documentazioneprodotta in relazione ai rapporti commerciali con la D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,puntualizzando che parte dei compensi era spettata a lui e parte alla [OSCURATO:PERSONA].Era stato provato che la società, fin dal 2014, era appartenuta a soggetti a luiestranei e che avevano avuto la piena disponibilità delle somme fatturate dallasocietà maltese, egli, invece, aveva percepito solo la retribuzione di euro 58.200,circostanza non considerata in sentenza. Non era risultato in alcun modo cheaveva incamerato compensi ulteriori rispetto agli emolumenti derivanti dallacarica di amministratore e di legale rappresentante della società, risultanti dalbilancio e regolarmente dichiarati e tassati. Anche con riferimento ai rapporti conla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato provato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva impiegato propriopersonale nell’esecuzione delle relative prestazioni e che la medesimacorrispondenza, recante la data successiva al 7 ottobre 2014, era coevaall’instaurazione dei rapporti tra le due società tant’era vero che le fatturerisalivano al 30 settembre 2014. Insiste sul fatto che la Corte territoriale nonaveva preso in considerazione i numerosi elementi di valutazione presentati,afferenti in particolare all’esecuzione degli incarichi affidati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. edalla D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inoltre un’indebita inversione dell’oneredella prova perché la Corte territoriale aveva ritenuto provata l’interposizionefittizia sulla scorta di indizi non aventi la dignità di prova, omettendo ederroneamente valutando gli elementi forniti dalla difesa. Insiste sul fatto cheparte delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] era di sua esclusiva spettanza mentre altraparte era di pertinenza della società maltese per l’esecuzione delle relativeprestazioni a seguito del subingresso nel rapporto, subingresso non solo formalein virtù del contratto del 16 dicembre 2013 ma anche sostanziale, operando lasocietà con mezzi e personale propri. Quanto invece ai rapporti con la AnsolicaEnterprises Ltd e la [OSCURATO:SOCIETA]., precisa che nessun elemento era possibileindividuare a sostegno della fondatezza dell’imputazione, al di fuori del merodato cronologico della risalenza dei relativi contratti a data anteriore allacostituzione della [OSCURATO:PERSONA]. Altro, però, era l’affidamento dell’incarico, altrol’esecuzione dello stesso. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, l’assenza di motivazione sul puntodell’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] tanto più che questa aveva proseguito irapporti sia con l’[OSCURATO:PERSONA] che con la F.M.I. Precisa che solo gli importi di alcunefatture risalenti al 2014 potevano essere oggetto di dichiarazione in Italia e chela somma dei relativi importi, pari a euro 343.102,72, unita al compensopercepito come amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], pari a euro 58.200,aveva dato luogo a un maggior reddito imponibile pari a euro 401.302,72 conun’imposta evasa di euro 140.958,68, inferiore alla soglia di rilevanza penale.2.2 Con il secondo motivo contesta l’omessa motivazione sull’elementosoggettivo dei reati di cui ai capi A) e B) dal momento che si era trasferito con lapropria famiglia a Malta, stato comunitario, non qualificato come a fiscalitàprivilegiata. Sostiene che, anche a voler accedere alla tesi accusatoriadell’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA], ciò non escludeva che i redditi fatturatidalla società maltese fossero stati comunque il risultato di un’attività concreta,reale ed effettiva. L’interposizione fittizia, infatti, non si pone quale alternativaalla figura dell’abuso del diritto ma ne è un’esplicazione, trattandosi diun’operazione priva di sostanza economica, ovvero un fatto inidoneo a produrreeffetti significativi diversi dai vantaggi fiscali e finalizzato alla realizzazione di unvantaggio fiscale inedito.2.3 Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazionealla sussistenza del reato di cui al capo C) dell’imputazione. Le fatture elencatenel capo C) della rubrica erano state emesse da una società estera, la ElevenLtd, su cui gravava normativamente l’obbligo di versare l’IVA allo Stato italiano.2.4 Con il quarto motivo contesta la ricorrenza dei presupposti del reato dicui al capo D), e in particolare del dolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dicui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, perché ha evaso l’IRPEF relativa all’annualità2014 e all’annualità 2015, creando una società schermo di diritto maltese, laEleven Ltd, di cui è legale rappresentante, che ha emesso le fatture per icompensi che egli ha percepito per un’attività professionale esercitata in proprio(capi A e B); per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché non hapresentato la dichiarazione IVA relativa all’annualità 2015, evadendo l’impostacon il medesimo meccanismo fraudolento sopra descritto (capo C); per il reato dicui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di sottrarsi al pagamentodell’IRPEF e dell’IVA, ha distratto il patrimonio con delle donazioni in favore dellaKG Ltd, amministrata dalla moglie (capo D).I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che il ricorrente, il qualesvolgeva l’attività di procacciatore di affari, non fatturava in proprio macome schermo fittizio, di cui era legale rappresentante. Le indagini hanno avutoinizio dall’esame dell’appalto del valore di undici milioni di euro che si eraaggiudicata la D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il [OSCURATO:PERSONA] era il rappresentantecommerciale, per la realizzazione del palazzo del governo in [OSCURATO:PERSONA].A un certo punto, il [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso dalla società, ma aveva continuatoa seguire l’appalto come collaboratore esterno utilizzando per la fatturazione deicompensi la [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso aveva fatto con la [OSCURATO:SOCIETA]., con la [OSCURATO:SOCIETA]e con la [OSCURATO:SOCIETA]. Era poi diventato socio dell’[OSCURATO:PERSONA], società didiritto cipriota, insieme ad altri italiani. Negli anni 2014 e 2015, il [OSCURATO:PERSONA] eraresidente in Italia per cui avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi inItalia, salvo l’eventuale credito d’imposta per le tasse pagate a Malta.Sennonché, invece di dichiarare i lucrosi compensi percepiti per le attivitàd’intermediazione (915.045,77 euro per l’anno 2014 e 801.847,48 euro perl’anno 2015), aveva dichiarato il reddito da amministratore delegato della ElevenLtd pari a 58.200,00 euro e aveva chiesto il credito d’imposta per 19.530,00euro oggetto della tassazione maltese. Da indagini più approfondite era emersoche la [OSCURATO:PERSONA] era posseduta dalla KG Ltd di proprietà della moglie, societàalla quale aveva donato i suoi immobili, un appartamento e dei terreni, nel 2017.1.2.Il primo motivo di ricorso, relativo alle violazioni dell’art. 4 d.lgs. n. 74del 2000, contestate ai capi A) e B), per dichiarazioni infedeli consistenti nellafatturazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei compensi ricevuti per un’attivitàrealizzata esclusivamente in proprio, è fattuale e rivalutativo.Il Tribunale di Udine ha motivato l’interposizione fittizia della societàmaltese sulla base di una serie di elementi convergenti, e cioè della stabileresidenza dell’imputato in Italia negli anni 2014 e 2015, della fatturazione dellesvolto degli incarichi in proprio (nell’affare della [OSCURATO:PERSONA] aveva ancheinizialmente fatturato in proprio), del controllo quasi totale della societàMalta, sede sconosciuta all’autista maltese.La Corte di appello di Trieste, all’esito della rivalutazione critica di tutto ilcompendio probatorio, ha confermato le conclusioni del Tribunale, osservandoche l’imputato aveva assunto sempre in proprio gli incarichi professionali diintermediazione ma aveva fittiziamente trasferito i redditi percepiti alla societàmaltese.Nel motivo, il ricorrente, che ha denunciato il vizio di motivazione, haproposto in realtà una lettura alternativa delle prove, inidonea a disarticolare ilragionamento seguito dai Giudici di merito.Va ribadito, in generale, che il controllo di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, R v. 284556-01).1.3.Con il primo punto il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che i clienti sirapportavano a lui personalmente perché era il legale rappresentante dellaEleven Ltd e perché, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, avevaesperienza e professionalità nell’esecuzione dei contratti. I Giudici di meritohanno accertato invece che, per lo più, le provvigioni corrisposte per la suaEleven Ltd, quindi erano state attribuite a questa per sottrarsi alla tassazioneitaliana (cfr. pag. 23 e 24 della sentenza di appello).Con il secondo punto ha evidenziato che l’ingresso della moglie comeproprietaria della KG Ltd, controllante della [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto nel 2017,in data successiva alle condotte incriminate. La deduzione non coglie nel segno.La Corte di appello ha ben ricostruito a pag. 25 e 26 della sentenza che la ElevenLtd era stata costituita nel 2013 poco prima che il [OSCURATO:PERSONA] interrompesse ilrapporto di lavoro con la D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e gli era subentrata nella fatturazionedelle prestazioni che aveva eseguito. La committente aveva continuato a farriferimento esclusivamente a lui, non relazionandosi con la società. Nel 2017 lagià forte caratterizzazione personale della società si era consolidata, poi, conl’acquisto della proprietà da parte della KG Ltd della moglie, società a vantaggiodella quale erano state disposte le donazioni dell’appartamento e dei terreni. LaCorte territoriale ha dunque valorizzato questi elementi per confermarel’interposizione fittizia.Con il terzo punto ha rimarcato che la società maltese era effettivamenteoperativa, era stata registrata, era dotata di partita IVA, aveva depositato ibilanci certificati da un revisore aziendale esterno, pagava i tributi, era dotata diindirizzi di posta elettronica aziendale comprovanti l’esistenza di personale,emetteva le buste paga per i dipendenti, l’autista maltese non era inseritonell’organico per cui non era obbligato a conoscere la sede della società. Ladifesa non si è confrontata adeguatamente con la sentenza impugnata (si vedanopag. 25, 26, 27) ove è scritto che l’oggetto della contestazione non era la naturafittizia o reale della [OSCURATO:PERSONA] ma la natura fittizia o reale della titolarità da partedella società dei redditi oggetto delle fatture emesse nel 2014 e nel 2015 quandogli accordi commerciali erano stati stipulati nel 2013 e la relativa esecuzione erainiziata allorché l’imputato risiedeva ancora in Italia.Il ricorrente ha confutato, invece, con il quarto punto, l’affermazione dellaCorte di appello secondo cui il reddito della società era sostanzialmentecorrispondente all’entità delle provvigioni, deducendo che vi era una differenza difatture per euro 86.000 da ascriversi esclusivamente all’attività della [OSCURATO:PERSONA].L’argomento è stato implicitamente disatteso a pag. 27 della sentenza. Dopoaver rilevato che per l’anno 2014 l’ammontare dei ricavi era stato di euro1.075.483, di poco superiore a euro 989.219,77, corrisposti in base alle fatturedi cui al capo A), mentre per l’anno 2015 l’ammontare dei ricavi era stato di euro778.973, somma di poco inferiore all’importo di euro 801.847,48, corrisposta inbase alle fatture di cui al capo B), la Corte di appello ha evidenziato che lasocietà non era in grado di procurarsi le commesse subito dopo la costituzione eche aveva prodotto reddito proprio perché il [OSCURATO:PERSONA] le aveva trasferito leprovvigioni.Con il quinto punto, il ricorrente ha insistito sulle ragioni personali efamiliari che avevano giustificato lo spostamento del centro dei suoi interessi aMalta. Si tratta di argomenti giuridicamente irrilevanti perché attengono ai motiviinterni e non alle cause delle operazioni compiute. Sta di fatto che la Corteterritoriale ha significativamente focalizzato la sua attenzione sul minimomiglioramento di stipendio nel passaggio dal rapporto alle dipendenze dellaD’[OSCURATO:PERSONA] al rapporto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], con la notazione che ladifesa non aveva prodotto documentazione idonea a illustrare il rapporto dilavoro nella sua interezza e che l’unico vantaggio certo era stata la riduzionedella esposizione tributaria delle provvigioni (vedi pag. 27 e 28 della sentenza).Con il sesto punto ha insistito sulle mail e i documenti attestanti l’impiegodel personale della [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione degli incarichi affidati alla D.D.S.r.l. e alla D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questione è stata sviscerata a pag. 26 e 27 dellasentenza laddove la Corte territoriale ha constatato la genericità di queste mail el’impossibilità di collegare i viaggi e le attività dei dipendenti con le specificheCon il settimo punto ha lamentato l’omessa motivazione quantoall’interposizione fittizia rispetto agli incarichi conferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] EnterprisesLtd e la [OSCURATO:SOCIETA]. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, va osservatoche a pag. 23 della sentenza la Corte territoriale ha riportato che anche gliaccordi contrattuali con queste due società erano stati anteriori alla costituzionedella [OSCURATO:PERSONA].1.4.In definitiva, è stato accertato che la società non ha operato al difuori degli accordi commerciali stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e che anzi èstata costituita a Malta, in un’epoca in cui l’imputato era ancora in Italia, proprioper minimizzare la sua esposizione fiscale. Di qui il reato di dichiarazione infedelesia per l’anno 2014 che per l’anno 2015 all’esito della deduzione logica erazionale dell’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di operare senza acquisire leprovvigioni derivanti dalle commesse del [OSCURATO:PERSONA].2.Nel secondo motivo il ricorrente ha sostenuto, per un verso, chel’interposizione fittizia era penalmente irrilevante perché rientrava nell’abuso deldiritto, trattandosi di un’operazione priva di sostanza economica che non potevaprodurre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, per altro verso, hacontestato l’assenza di motivazione sul dolo di evasione.2.1.Ai fini che qui interessano, non è necessario ripercorrere la storiadell’abuso del diritto o dell’elusione fiscale (su cui amplius Sez. 3, n. 43809 del24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265120 – 01, in una fattispecie anterioreal d.lgs. n. 128 del 2015 e Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, Rv. 264949,264950, 264951, in motiv. par. 10, in una fattispecie immediatamenteposteriore). Basti ricordare che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015 haprevisto che «L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato. Le disposizioniche richiamano tale articolo si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili», prefiggendosi lo scopo, da un lato, didelineare quali condotte possono integrare il cosiddetto "abuso del diritto",dall'altro, di abrogare l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e di disciplinarel'intero tema in una norma nuova, l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Cosìfacendo, il divieto di "abuso del diritto" è pacificamente operante per tutti i tipi diimposte, fatta eccezione, per espressa disposizione legislativa, per i dirittidoganali di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 43 del 1973, che restano disciplinati daicomparti normativi di riferimento. Secondo le nuove disposizioni, "configuranoabuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nelrispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti".Queste operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne puòdisconoscere i vantaggi tributari determinando le imposte secondo le regoleordinarie, fermo restando il riconoscimento di quanto già versato dalcontribuente. Nel testo viene precisato che: a) "per operazioni prive di sostanzaeconomica" si intendono i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,inidonei a produrre effetti significativi diversi da quelli fiscali (ad esempio, indicidi mancanza di sostanza economica possono essere "la non coerenza dellaqualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loroinsieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logichedi mercato"); b) per "vantaggi fiscali indebiti", si intendono i benefici, anche nonimmediati, contrastanti con le finalità delle norme tributarie o con i principidell'ordinamento tributario. In ogni caso, il legislatore sancisce che non siconsiderano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni economiche, nonmarginali, anche di ragione organizzativo o gestionale, "che rispondono a finalitàdi miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivitàprofessionale del '' contribuente". È comunque ferma la facoltà di scelta traregimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un differente carico fiscale.Sulla base di questi principi, è stato affermato, da un lato, che non è piùconfigurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte puramenteelusive ai fini fiscali, in quanto l'art. 10-bis, comma 13, della legge 27 luglio2000, n. 212 esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive disostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possanointegrare condotte penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015Mocali, Rv. 264949) e, dall'altro, che, in tema di violazioni finanziarie, l'istitutodell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale, perché in caso dicomportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione eall'utilizzo di documentazione falsa scattano i reati di cui al d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017, Ferrari, Rv. 270550 – 01 cherichiama Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, Rv. 264950; si veda altresì,più recentemente, Sez. 3, n. 37939 del 30/09/2025, Bahar, Rv. 288866 – 01).Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno individuato plurimi elementisintomatici dell’interposizione fittizia funzionale alla frode fiscale, il principale deiquali è stato che il [OSCURATO:PERSONA] ha assunto gli incarichi di intermediazionecommerciale in proprio e quando era residente in Italia e ha anche iniziato afatturare per poi costituire successivamente la società di diritto maltese eimputare a lei i redditi prodotti in proprio, così sottraendosi al pagamento delleimposte mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli. La presuntainsindacabilità della scelta di divenire dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e di trasferirsia Malta recede di fronte alla fraudolenza dell’operazione complessiva.2.2.Il ricorrente ha contestato altresì l’omessa motivazione della Corteterritoriale sul dolo di evasione. Si tratta di una censura inammissibile perchénuova. Dalla sintesi dei motivi di appello a pag. 16-20 della sentenza impugnata,non confutata nel ricorso per cassazione ai fini della specificità del motivo, non sievince alcuna questione in ordine al dolo di evasione. Le differenze tra il dolo dielusione e quelle di evasione sono state lumeggiate dalla citata sentenzaGabbana con considerazioni tuttora valide, dopo l’intervento legislativo del 2015.Il " dolo di elusione", ossia la generica volontà consapevole di avvalersi deglistrumenti negoziali previsti dalla legge, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti,non si identifica con il dolo specifico di evasione che, in quanto integrato dalladeliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nellapiena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvaloreulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali nonsono. Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno esaustivamente tracciato icaratteri del dolo di evasione in relazione all’interposizione fittizia.Il Tribunale di Udine ha efficacemente puntualizzato che l’imputato avevalasciato il lavoro alle dipendenze della D’[OSCURATO:PERSONA] dove, oltre allo stipendio,percepiva le provvigioni sugli affari conclusi, per passare alle dipendenze dellaEleven Ltd con uno stipendio di euro 58.200 annui, non proporzionato agliimpegni richiesti e ai rischi assunti (si vedano pag. 14 e 15 della sentenzaimpugnata).La Corte di appello ha ripreso il punto a pag. 27 e 28 della sentenzaosservando che non era stata prodotta documentazione per comprovare ilmiglioramento delle condizioni economiche del ricorrente. La motivazione èimmune da censure. Anche le considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] al punto 5 e inparte al punto 6 del primo motivo sulla libertà di stabilimento sono statedisattese con argomentazioni logiche e razionali.3.Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, del pari, inammissibili.Il terzo, relativo al reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per omessapresentazione della dichiarazione IVA 2016, pretende di far discendere l’assenzadel reato dall’impossibilità di configurare l’interposizione fittizia, ciò che è esclusoper le considerazioni svolte ai paragrafi che precedono.Il quarto, relativo al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 per ledonazioni alla KG Ltd, amministrata dalla moglie, pretende invece di leggerel’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare in termini di soddisfazionedelle esigenze di pianificazione patrimoniale di carattere familiare, conclusionequesta del tutto disancorata dalle risultanze processuali e che non si confrontacon la sentenza impugnata anche rispetto alla motivazione sul dolo specificorichiesto dal reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (si veda pag. 29 dellasentenza impugnata).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità delricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris