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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13619/2026

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lo Stato, presso cui domicilia inRoma, Via dei Portoghesi n. 12- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria, il 1.5.81; GERMOGLIOPAOLO, nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato adAndria, il 10.3.47; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria, il 28.09.39,tutti elettivamente domiciliati in Trani, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difendeNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026- Controricorrenti-avverso la sentenza n. 2791/16 della C.T.R. della Puglia-Bari,depositata il 18.11.2016Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19.2.2026 dal consigliere dottoressa [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore edile e cancellata dal registro delleimprese nel 2007, impugnava l’avviso di accertamento emesso dallaAgenzia delle Entrate con il quale veniva rettificata la dichiarazione deiredditi della società, per l’anno di imposta 2007, determinandomaggiori ricavi per euro 107.422,00.

Nel corso della sua attività, lasocietà aveva realizzato due fabbricati i cui appartamenti erano stativenduti, per un primo cantiere, nel 2004 e per un secondo cantiere,negli anni 2006-2007.2.Tutti i soci, con separati ricorsi, impugnavano poi gli avvisi diaccertamento personali relativi all’Irpef.L’avviso di accertamento traeva origine dalle irregolarità emerse nelcorso del controllo effettuato sulla documentazione contabile richiestaalla contribuente.

L’Ufficio, infatti, a seguito delle anomalie riscontrate,rideterminava i ricavi dell’anno 2007 in euro 941.491,00, sulla basedell’incidenza (83%) del totale dei costi per acquisti di materie primedel periodo dal 2001 al 2004 (euro 519.929,00) su ricavi dello stessoperiodo, dichiarati e contabilizzati nell’anno 2004, (euro 621.307,00).3.La CTP di Bari, con sentenza del 24.09.2014, n. 2094, rigettava iricorsi riuniti ritenendo fondata la ricostruzione fornita dalla Agenziadelle Entrate sulla base dei riscontri documentali (fiscali e contabili)forniti dalla stessa contribuente.Numero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/20264.I ricorrenti proponevano appello, lamentando la genericità dellamotivazione ed il mancato riferimento alle argomentazioni probatoriefornite dai contribuenti tali da non consentire di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice.

Lamentavano che, nel rideterminare iricavi dell’anno 2007 (relativi al secondo cantiere), sulla base dellapercentuale di incidenza dei costi del periodo 2001-2004 sui ricavi dellostesso periodo, non si era tenuto conto dei ricavi già dichiarati nell’anno2006, pari ad euro 251.827,00 sicchè i ricavi dichiarati dalla societàerano da ritenersi superiori rispetto a quelli rideterminati dall’Ufficiocon l’avviso di accertamento.

Contestavano, inoltre, l’omessapronuncia sui singoli motivi del ricorso (contrasto tra diversipresupposti impositivi, indebito utilizzo nel 2007 di una percentuale del2004 ed omessa considerazione dei maggiori costi).5.La C.T.R della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval’appello rilevando che, a fronte dell’allegazione dei contribuentirelativa al mancato computo dei ricavi maturati nell’anno 2006, l’ufficiofinanziario nulla aveva dedotto limitandosi a ribadire l’esistenza di altreirregolarità rilevate.6.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandosi a tre motivi7.I contribuenti hanno resistito con controricorso ed hanno depositatomemoria ex art 380 – bis n. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza perviolazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e falsaapplicazione del comma 2° della medesima norma, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. in quanto la sentenza impugnataidentificherebbe l’accertamento eseguito con una fattispecie induttiva,nella specie non ricorrente.Il motivo è infondato.Numero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026La lettura della sentenza della CTR di Bari consente di ritenere cheil termine induttivo viene richiamato solo in relazione alla ricostruzionedei ricavi effettuati dall’Ufficio con applicazione della percentuale diincidenza dei costi sui ricavi, rientrante nel cd metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1° del d.p.r richiamato.Il riferimento a tale metodo di accertamento emerge dalla partemotiva della sentenza ove viene affermato ”nell’atto di accertamentol’Ufficio ridetermina con metodo induttivo i ricavi dell’anno 2007 sullabase della percentuale di incidenza dei costi dell’anno 2004 …in temadi valutazione della prova presuntiva in ordine all’esistenza dei ricavisuperiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta,l’Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elementoprobatorio e può fare ricorso al metodo induttivo…”.Invero, l’art. 39, comma 1, lett. d), pur formalmente inseritonell’elencazione delle fattispecie riconducibili all’accertamentoanalitico, contempla invece un’ipotesi ben distinta, nella quale entra ingioco il metodo induttivo, che tuttavia non prescinde del tutto dai daticontabili, nel complesso, ritenuti ancora, almeno in parte, attendibili.Con esso la prova induttiva afferisce non già al reddito nella suatotalità, ma a singole voci, quali elementi delle attività e passivitàdichiarate (Cass. civ., n. 20731 del 21.3.2018).

A questo metodo, chesi definisce come analitico – induttivo o misto, la norma prevede ilricorso quando l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione o nei relativi allegati risulta dalla ispezionedelle scritture contabili o dalle verifiche di cui all’art. 33 del medesimod.p.r., oppure dal controllo della completezza, esattezza e veridicitàdelle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti edocumenti relativi alla impresa.Non pare possa revocarsi in dubbio che l’accertamento a cui ilgiudice d’appello fa riferimento sia quello innanzi descritto.

Tale metodoNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026di determinazione dell’imponibile è quello eseguito dall’Ufficio cosìcome risulta emergere dai riferimenti contenuti negli atti del ricorso inoggetto.Ne segue, che alcuna violazione della norma richiamata appareinvocabile.2.

Con il secondo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4 del del d.lgs. n. 542/92 nonché la violazionedell’art. 1, comma 1 del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n.3 e 4 c.p.c.Segnatamente rappresenta che la sentenza si affiderebbe ad unamotivazione assolutamente illogica ed insuscettibile di giustificarel’annullamento dell’accertamento laddove ritiene di recepire,supinamente e senza alcuna valutazione del suo effettivo significato, lacensura avversaria secondo la quale “l’ufficio ha determinato i presuntiricavi in relazione all’anno 2007 erroneamente non tenendo conto diun dato di fatto specifico ed incontestato ovvero dei ricavi già dichiaratidalla compagine sociale nell’anno 2006”.Il motivo, con riguardo all’ipotesi ricondotta al n.4 del primo commadell’art.360, c.p.c., è infondato.

Come noto, si parla di “motivazioneapparente” nell’ipotesi in cui la motivazione benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. 20 giugno 2019, n. 16595).Nella giurisprudenza della Corte, inoltre, con riferimento ai casi dimotivazione illogica, si fa leva sulla assoluta illogicità, non anche sullaesattezza o plausibilità del ragionamento del giudice, nel senso che leargomentazioni addotte a sostegno della decisione devono apparire delNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026tutto incongrue anche rispetto alle questioni prospettate, non potendotale lacuna motivazionale essere colmata dall’interprete conargomentazioni ipotetiche e congetturali (Cass. Sez.

Un., 3 novembre2016, n. 22232).Orbene, la sentenza impugnata non si ritiene censurabile per i vizisopra esposti essendo sorretta, al di là della correttezza in diritto, dasufficiente impianto motivazionale.Il motivo appare, invece, fondato per la dedotta violazione dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.L’accertamento dell’Ufficio eseguito dall’Ufficio con riguardo ai soliricavi dichiarati in relazione all’anno 2007, come evincibile dalcontenuto degli atti difensivi, appare coerente con il dato normativodell’art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973, attuativo del principioineludibile di annualità dell’imposta: l’incidenza del ricavo è statacorrettamente applicata ai costi del solo anno 2007 atteso che questoe non altro era l’anno accertato, avendo l’accertamento, comel’imposta, l’ineludibile base annuale; altrettanto correttamente il ricavooccultato è stato calcolato per la differenza tra quello accertatoapplicando la percentuale di incidenza ai costi dell’anno 2007 e quelloeffettivamente dichiarato in tale anno.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c. per extrapetizione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.Lamenta che la sentenza, annullando, gli accertamenti ha omessodi tenere conto del fatto che una parte dei rilievi formulati dall’Ufficio esegnatamente i punti e) ed f) dell’avviso non erano stati contestati nelricorso introduttivo presentato dai contribuenti.In particolare, nel ricorso vengono riportati entrambi i punticontenuti nell’avviso di accertamento, non contestati dai resistenti.Nel punto e) veniva esplicitato che “dall’esame del conto n. 13/50/1intestato alla “Cassa” emerge che detto conto 1/1/2007 si apre con unNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026saldo in dare di euro 28.570,23 e per tutto l’anno risultano in cassaimporti consistenti, da euro 34.807,00 ad euro 22.018,00.

A fronte diquest’ultimo importo di euro 22.018,44 in data 27.4.2007 la società haeffettuato un prelevamento in banca di euro 4.000,00 per versarli incassa con la descrizione “prelievo per pagamenti diversi” Dettasituazione appare non credibile constatando che dal 27.4.2007 fino alladata di chiusura della società (3.12.2007) sono stati effettuatipagamenti per un totale di euro 1.549,98”.Nel punto f) testualmente emerge: “dall’esame del conto n.13/60/4 intestato al c.c. bancari e postali – sottoconto Banca IntesaSan Paolo – risulta un saldo in avere di euro 25.762,80.

Ciò risulta inalese contrasto col conto “cassa” che invece presenta un saldo in daredi euro 28.570,23 che di norma non deve essere mai di importi elevati.Infatti, il versamento di tale somma sul c/c bancario avrebbe potutoevitare il maturare degli interessi passivi …”La censura appare fondata, non rinvenendosi nella sentenzaimpugnata alcun riferimento ai predetti rilievi contenuti nell’avviso diaccertamento, con la conseguenza che essendo stato questo statoannullato integralmente, la sentenza sarebbe affetta dal vizio diextrapetizione dedotto.La violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura non solo nel caso in cuiil giudice non provveda su tutta la domanda ma anche quandooltrepassi i limiti della stessa (ultra-petizione), oppure pronunci su unadomanda mai proposta (extra petizione).

Anche in queste ipotesi lasentenza è affetta da un vizio di attività del giudice (Cass. civ, n. 20402del 5 settembre 2013).In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorsoe rigettato il primo con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, inNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026diversa composizione, anche perché provveda a liquidare le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione alla quale demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato, presso cui domicilia inRoma, Via dei Portoghesi n. 12- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria, il 1.5.81; GERMOGLIOPAOLO, nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato adAndria, il 10.3.47; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria, il 28.09.39,tutti elettivamente domiciliati in Trani, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difendeNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026- Controricorrenti-avverso la sentenza n. 2791/16 della C.T.R. della Puglia-Bari,depositata il 18.11.2016Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19.2.2026 dal consigliere dottoressa [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore edile e cancellata dal registro delleimprese nel 2007, impugnava l’avviso di accertamento emesso dallaAgenzia delle Entrate con il quale veniva rettificata la dichiarazione deiredditi della società, per l’anno di imposta 2007, determinandomaggiori ricavi per euro 107.422,00. Nel corso della sua attività, lasocietà aveva realizzato due fabbricati i cui appartamenti erano stativenduti, per un primo cantiere, nel 2004 e per un secondo cantiere,negli anni 2006-2007.2.Tutti i soci, con separati ricorsi, impugnavano poi gli avvisi diaccertamento personali relativi all’Irpef.L’avviso di accertamento traeva origine dalle irregolarità emerse nelcorso del controllo effettuato sulla documentazione contabile richiestaalla contribuente. L’Ufficio, infatti, a seguito delle anomalie riscontrate,rideterminava i ricavi dell’anno 2007 in euro 941.491,00, sulla basedell’incidenza (83%) del totale dei costi per acquisti di materie primedel periodo dal 2001 al 2004 (euro 519.929,00) su ricavi dello stessoperiodo, dichiarati e contabilizzati nell’anno 2004, (euro 621.307,00).3.La CTP di Bari, con sentenza del 24.09.2014, n. 2094, rigettava iricorsi riuniti ritenendo fondata la ricostruzione fornita dalla Agenziadelle Entrate sulla base dei riscontri documentali (fiscali e contabili)forniti dalla stessa contribuente.Numero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/20264.I ricorrenti proponevano appello, lamentando la genericità dellamotivazione ed il mancato riferimento alle argomentazioni probatoriefornite dai contribuenti tali da non consentire di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice. Lamentavano che, nel rideterminare iricavi dell’anno 2007 (relativi al secondo cantiere), sulla base dellapercentuale di incidenza dei costi del periodo 2001-2004 sui ricavi dellostesso periodo, non si era tenuto conto dei ricavi già dichiarati nell’anno2006, pari ad euro 251.827,00 sicchè i ricavi dichiarati dalla societàerano da ritenersi superiori rispetto a quelli rideterminati dall’Ufficiocon l’avviso di accertamento. Contestavano, inoltre, l’omessapronuncia sui singoli motivi del ricorso (contrasto tra diversipresupposti impositivi, indebito utilizzo nel 2007 di una percentuale del2004 ed omessa considerazione dei maggiori costi).5.La C.T.R della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval’appello rilevando che, a fronte dell’allegazione dei contribuentirelativa al mancato computo dei ricavi maturati nell’anno 2006, l’ufficiofinanziario nulla aveva dedotto limitandosi a ribadire l’esistenza di altreirregolarità rilevate.6.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandosi a tre motivi7.I contribuenti hanno resistito con controricorso ed hanno depositatomemoria ex art 380 – bis n. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza perviolazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e falsaapplicazione del comma 2° della medesima norma, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. in quanto la sentenza impugnataidentificherebbe l’accertamento eseguito con una fattispecie induttiva,nella specie non ricorrente.Il motivo è infondato.Numero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026La lettura della sentenza della CTR di Bari consente di ritenere cheil termine induttivo viene richiamato solo in relazione alla ricostruzionedei ricavi effettuati dall’Ufficio con applicazione della percentuale diincidenza dei costi sui ricavi, rientrante nel cd metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1° del d.p.r richiamato.Il riferimento a tale metodo di accertamento emerge dalla partemotiva della sentenza ove viene affermato ”nell’atto di accertamentol’Ufficio ridetermina con metodo induttivo i ricavi dell’anno 2007 sullabase della percentuale di incidenza dei costi dell’anno 2004 …in temadi valutazione della prova presuntiva in ordine all’esistenza dei ricavisuperiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta,l’Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elementoprobatorio e può fare ricorso al metodo induttivo…”.Invero, l’art. 39, comma 1, lett. d), pur formalmente inseritonell’elencazione delle fattispecie riconducibili all’accertamentoanalitico, contempla invece un’ipotesi ben distinta, nella quale entra ingioco il metodo induttivo, che tuttavia non prescinde del tutto dai daticontabili, nel complesso, ritenuti ancora, almeno in parte, attendibili.Con esso la prova induttiva afferisce non già al reddito nella suatotalità, ma a singole voci, quali elementi delle attività e passivitàdichiarate (Cass. civ., n. 20731 del 21.3.2018). A questo metodo, chesi definisce come analitico – induttivo o misto, la norma prevede ilricorso quando l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione o nei relativi allegati risulta dalla ispezionedelle scritture contabili o dalle verifiche di cui all’art. 33 del medesimod.p.r., oppure dal controllo della completezza, esattezza e veridicitàdelle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti edocumenti relativi alla impresa.Non pare possa revocarsi in dubbio che l’accertamento a cui ilgiudice d’appello fa riferimento sia quello innanzi descritto. Tale metodoNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026di determinazione dell’imponibile è quello eseguito dall’Ufficio cosìcome risulta emergere dai riferimenti contenuti negli atti del ricorso inoggetto.Ne segue, che alcuna violazione della norma richiamata appareinvocabile.2. Con il secondo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4 del del d.lgs. n. 542/92 nonché la violazionedell’art. 1, comma 1 del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n.3 e 4 c.p.c.Segnatamente rappresenta che la sentenza si affiderebbe ad unamotivazione assolutamente illogica ed insuscettibile di giustificarel’annullamento dell’accertamento laddove ritiene di recepire,supinamente e senza alcuna valutazione del suo effettivo significato, lacensura avversaria secondo la quale “l’ufficio ha determinato i presuntiricavi in relazione all’anno 2007 erroneamente non tenendo conto diun dato di fatto specifico ed incontestato ovvero dei ricavi già dichiaratidalla compagine sociale nell’anno 2006”.Il motivo, con riguardo all’ipotesi ricondotta al n.4 del primo commadell’art.360, c.p.c., è infondato. Come noto, si parla di “motivazioneapparente” nell’ipotesi in cui la motivazione benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. 20 giugno 2019, n. 16595).Nella giurisprudenza della Corte, inoltre, con riferimento ai casi dimotivazione illogica, si fa leva sulla assoluta illogicità, non anche sullaesattezza o plausibilità del ragionamento del giudice, nel senso che leargomentazioni addotte a sostegno della decisione devono apparire delNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026tutto incongrue anche rispetto alle questioni prospettate, non potendotale lacuna motivazionale essere colmata dall’interprete conargomentazioni ipotetiche e congetturali (Cass. Sez. Un., 3 novembre2016, n. 22232).Orbene, la sentenza impugnata non si ritiene censurabile per i vizisopra esposti essendo sorretta, al di là della correttezza in diritto, dasufficiente impianto motivazionale.Il motivo appare, invece, fondato per la dedotta violazione dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.L’accertamento dell’Ufficio eseguito dall’Ufficio con riguardo ai soliricavi dichiarati in relazione all’anno 2007, come evincibile dalcontenuto degli atti difensivi, appare coerente con il dato normativodell’art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973, attuativo del principioineludibile di annualità dell’imposta: l’incidenza del ricavo è statacorrettamente applicata ai costi del solo anno 2007 atteso che questoe non altro era l’anno accertato, avendo l’accertamento, comel’imposta, l’ineludibile base annuale; altrettanto correttamente il ricavooccultato è stato calcolato per la differenza tra quello accertatoapplicando la percentuale di incidenza ai costi dell’anno 2007 e quelloeffettivamente dichiarato in tale anno.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c. per extrapetizione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.Lamenta che la sentenza, annullando, gli accertamenti ha omessodi tenere conto del fatto che una parte dei rilievi formulati dall’Ufficio esegnatamente i punti e) ed f) dell’avviso non erano stati contestati nelricorso introduttivo presentato dai contribuenti.In particolare, nel ricorso vengono riportati entrambi i punticontenuti nell’avviso di accertamento, non contestati dai resistenti.Nel punto e) veniva esplicitato che “dall’esame del conto n. 13/50/1intestato alla “Cassa” emerge che detto conto 1/1/2007 si apre con unNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026saldo in dare di euro 28.570,23 e per tutto l’anno risultano in cassaimporti consistenti, da euro 34.807,00 ad euro 22.018,00. A fronte diquest’ultimo importo di euro 22.018,44 in data 27.4.2007 la società haeffettuato un prelevamento in banca di euro 4.000,00 per versarli incassa con la descrizione “prelievo per pagamenti diversi” Dettasituazione appare non credibile constatando che dal 27.4.2007 fino alladata di chiusura della società (3.12.2007) sono stati effettuatipagamenti per un totale di euro 1.549,98”.Nel punto f) testualmente emerge: “dall’esame del conto n.13/60/4 intestato al c.c. bancari e postali – sottoconto Banca IntesaSan Paolo – risulta un saldo in avere di euro 25.762,80. Ciò risulta inalese contrasto col conto “cassa” che invece presenta un saldo in daredi euro 28.570,23 che di norma non deve essere mai di importi elevati.Infatti, il versamento di tale somma sul c/c bancario avrebbe potutoevitare il maturare degli interessi passivi …”La censura appare fondata, non rinvenendosi nella sentenzaimpugnata alcun riferimento ai predetti rilievi contenuti nell’avviso diaccertamento, con la conseguenza che essendo stato questo statoannullato integralmente, la sentenza sarebbe affetta dal vizio diextrapetizione dedotto.La violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura non solo nel caso in cuiil giudice non provveda su tutta la domanda ma anche quandooltrepassi i limiti della stessa (ultra-petizione), oppure pronunci su unadomanda mai proposta (extra petizione). Anche in queste ipotesi lasentenza è affetta da un vizio di attività del giudice (Cass. civ, n. 20402del 5 settembre 2013).In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorsoe rigettato il primo con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, inNumero registro generale 12588/2017Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13619/2026Data pubblicazione 11/05/2026diversa composizione, anche perché provveda a liquidare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione alla quale demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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