CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 34585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena residua di tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione, le ha disattese, rigettando la prima e dichiarando inammissibile la seconda. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale svoltasi in assenza del suo difensore di fiducia pro tempore, av. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ritualmente dedotto il proprio legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali presentando un'istanza di differimento che, tuttavia, il Tribunale ha illegittimamente rigettato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Preliminarmente, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittima impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria» (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725; Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonellii, Rv. 279637; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, Rv. 279460). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Bari, nell'esaminare l'istanza di differimento dell'udienza del 28 settembre 2021 — presentata il 27 settembre 2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva nominato il 23 settembre 2021, in ragione di due concomitanti impegni professionali, sopraggiunti per la medesima data e presso gli uffici giudiziari di Foggia — ha assegnato decisiva rilevanza alla priorità dell'incarico assunto innanzi a sé, nonché all'assenza di prova in ordine all'impossibilità, per il legale, di avvalersi, negli altri procedimenti, di sostituto processuale. Così facendo, si è determinato in senso difforme rispetto al quadro normativo di riferimento, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. prevede, invero, che il giudice differisca l'udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato» ed aggiunge che «tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito». Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità cli avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395). Ha ulteriormente precisato che «La decisione sulla istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente» (Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744; Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416), terendo conto anche «dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio» (Sez, 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330). Ora, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere il rinvio del procedimenl:o pendente innanzi al Tribunale di sorveglianza, ha dedotto, comprovando il suo dire con pertinente documentazione di riscontro, che, in data successiva alla sua nomina ed alla fissazione dell'udienza del 28 settembre 2021, egli è stato officiato — rispettivamente, il 24 ed il 27 settembre 2021 — della difesa di due soggetti detenuti, così indicando una circostanza tale da giustificare, in ossequio ai canoni ermeneutici sopra evocati, la qualificazione come prioritaria della partecipazione agli incombenti sopravvenuti. Lo status detentionis, vagliato in comparazione alla condizione di Iannone, libero al tempo della celebrazione dell'udienza in cui è stata trattata la sua richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, costituisce, dunque, elemento senz'altro idoneo ad orientare il bilanciamento tra gli opposti e concorrenti interessi nella direzione della prevalenza della soluzione posta a salvaguardia delle posizioni processuali che, stante la contingente privazione della libertà personale, avrebbero patito un vulnus più intenso dalla mancata o ritardata trattazione del giudizio. Quanto, poi, alla possibilità di avvalersi, nei procedimenti sopravvenuti, di sostituti processuali, pure indicata dal Tribunale di sorveglianza a supporto del rigetto della richiesta di rinvio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato, in quella sede, di non avere collaboratori di studio e di non potere delegare altri colleghi, attesi i pregressi impegni professionali di coloro che egli aveva all'uopo contattato. Tale dichiarazione, resa in un contesto segnato dalla sopravvenienza, in tempi assai ristretti, di impegni che si sono accavallati nell'arco della medesima giornata e, per di più, in diversi ambiti territoriali, avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza a ritenere soddisfatto l'onere posto a carico del difensore e, quindi, a disporre l'invocato differimento. L'illegittimità della decisione adottata si riverbera, ovviamente, sul provvedimento emesso in assenza di previa, rituale instaurazione del contraddittorio ed affetto, pertanto, dall'eccepita nullità. 3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.») al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal riscontrato vizio procedurale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata co