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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 45585/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 dicembre 2019 la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Forli, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2) cod. pen.- per essersi il medesimo impossessato, al fine di trarne profitto, di euro cinquantadue, sottraendol4 dal distributore automatico presente in una scuola, usando violenza sulle cose- da un lato, riqualificando il fatto. ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., dall'altro, ritenendo la continuaziòne con il reato giudicato con altra sentenza del Tribunale di Bologna (n. 151/2016), già posto in continuazione con quelli oggetto di altre sentenze irrevocabili e rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo fa valere la violazione della legge processuale e penale, in relazione agli artt. 521, 522 e 597 cod. proc. pen., nonché all'art. 625 n. 7) cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Osserva che la Corte territoriale riqualificando, come richiesto dalla difesa, il reato ascritto con l'imputazione ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. in quello di cui all'art. 624 cod. pen. ha, nondimeno, applicato l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. mai contestata, trasformando il reato monoaggravato in pluriaggravato, senza disporre l'annullamento della sentenza di primo grado, come imposto dall'art. 604, comma 1 cod. proc. pen. e finendo per contravvenire al divieto di reformatio in peius.

4. Con il secondo motivo si duole della violazione del disposto degli artt. 81 cpv. e 133, comma 1 cod. pen. e del vizio di motivazione.

Rileva che la Corte territoriale nel porre il reato in continuazione con quelli già giudicati non fornisce adeguata motivazione sulla pena inflitta per il reato satellite oggetto del giudizio.

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la corte di cassazione, sottolineando la specificità e la genericità del ricorso per cassazione r chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Sez. 5 - , Sentenza n. 5083 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278143; Sez. 5, Sentenza n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273922; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260585, Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, RG. in proc.

E L., Rv. 262911).

3. Ciò vale, senza dubbio, anche quando alla riqualificazione del fatto in diversa autonoma figura di reato, corrisponda contestualmente il riconoscimento di una circostanza aggravante che risulti 'in fatto' dalla contestazione, non appalesandositn simile caso la violazione del diritto a difendersi dall'accusa.

Non si versa, infatti, nell'ipotesi di nullità della sentenza per violazione dell'art. 552, comma 2 cod. proc. pen., per l'applicazione di una circostanza non contestata, in assenza dell'iniziativa del Pubblico ministero, di cui l'art. 517 cod. proc. pen., posto che l'elemento valorizzato è contenuto nell'imputazione così come formulata e non emerge nel corso del giudizio.

4. In questo caso, l'applicazione di un'ulteriore circostanza aggravante, in quanto risultante dalla materiale descrizione contenuta nell'editto, non implica un aggravamento di pena od un diverso termine prescrizionale rispetto all'originaria contestazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., monoaggravato ai sensi dell'art. 61 o dell'art. 625 n. 2) cod. pen., essendo prevista per questa ipotesi la pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione e della multa da euro mille ad euro duemilacinquecenro, mentre per quella di cui all'art. 624 cod. pen. pluriaggravato ai sensi dell'art. 61 o dell'art. 625 cod. pen., la pena edittale da tre a dieci anni di reclusione e della multa da euro duecentosei ad euro millecinquecentoquarantanove.

Mentre il termine prescrizionale, come previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. risulta identico nelle due fattispecie.

5. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.

Invero, sebbene debba ritenersi, come si apprende dalla notizia di decisione della recentissima pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte in data 24 giugno 2021, che, nell'operare il calcolo della pena per i reati posti in continuazione "il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinti per ciascuno dei reati satellite", vi è che nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto 'congruo' l'aumento per il reato oggetto del giudizio, un aumento di pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa.

La motivazione, seppure stringatissima, si pone in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui nell'ipotesi di pena concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ancorché reso esplicito con le espressioni pena congrua o pena equa costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa- fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la punizione come corrispondente alla gravità media della condotta cui corrisponde quell'Nione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso il 28/10/2021 Il C sigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2019 la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Forli, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2) cod. pen.- per essersi il medesimo impossessato, al fine di trarne profitto, di euro cinquantadue, sottraendol4 dal distributore automatico presente in una scuola, usando violenza sulle cose- da un lato, riqualificando il fatto. ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., dall'altro, ritenendo la continuaziòne con il reato giudicato con altra sentenza del Tribunale di Bologna (n. 151/2016), già posto in continuazione con quelli oggetto di altre sentenze irrevocabili e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo fa valere la violazione della legge processuale e penale, in relazione agli artt. 521, 522 e 597 cod. proc. pen., nonché all'art. 625 n. 7) cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale riqualificando, come richiesto dalla difesa, il reato ascritto con l'imputazione ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. in quello di cui all'art. 624 cod. pen. ha, nondimeno, applicato l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. mai contestata, trasformando il reato monoaggravato in pluriaggravato, senza disporre l'annullamento della sentenza di primo grado, come imposto dall'art. 604, comma 1 cod. proc. pen. e finendo per contravvenire al divieto di reformatio in peius. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione del disposto degli artt. 81 cpv. e 133, comma 1 cod. pen. e del vizio di motivazione. Rileva che la Corte territoriale nel porre il reato in continuazione con quelli già giudicati non fornisce adeguata motivazione sulla pena inflitta per il reato satellite oggetto del giudizio. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la corte di cassazione, sottolineando la specificità e la genericità del ricorso per cassazione r chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Sez. 5 - , Sentenza n. 5083 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278143; Sez. 5, Sentenza n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273922; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260585, Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, RG. in proc. E L., Rv. 262911). 3. Ciò vale, senza dubbio, anche quando alla riqualificazione del fatto in diversa autonoma figura di reato, corrisponda contestualmente il riconoscimento di una circostanza aggravante che risulti 'in fatto' dalla contestazione, non appalesandositn simile caso la violazione del diritto a difendersi dall'accusa. Non si versa, infatti, nell'ipotesi di nullità della sentenza per violazione dell'art. 552, comma 2 cod. proc. pen., per l'applicazione di una circostanza non contestata, in assenza dell'iniziativa del Pubblico ministero, di cui l'art. 517 cod. proc. pen., posto che l'elemento valorizzato è contenuto nell'imputazione così come formulata e non emerge nel corso del giudizio. 4. In questo caso, l'applicazione di un'ulteriore circostanza aggravante, in quanto risultante dalla materiale descrizione contenuta nell'editto, non implica un aggravamento di pena od un diverso termine prescrizionale rispetto all'originaria contestazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., monoaggravato ai sensi dell'art. 61 o dell'art. 625 n. 2) cod. pen., essendo prevista per questa ipotesi la pena edittale da cinque a dieci anni di reclusione e della multa da euro mille ad euro duemilacinquecenro, mentre per quella di cui all'art. 624 cod. pen. pluriaggravato ai sensi dell'art. 61 o dell'art. 625 cod. pen., la pena edittale da tre a dieci anni di reclusione e della multa da euro duecentosei ad euro millecinquecentoquarantanove. Mentre il termine prescrizionale, come previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. risulta identico nelle due fattispecie. 5. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. Invero, sebbene debba ritenersi, come si apprende dalla notizia di decisione della recentissima pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte in data 24 giugno 2021, che, nell'operare il calcolo della pena per i reati posti in continuazione "il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinti per ciascuno dei reati satellite", vi è che nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto 'congruo' l'aumento per il reato oggetto del giudizio, un aumento di pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa. La motivazione, seppure stringatissima, si pone in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui nell'ipotesi di pena concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ancorché reso esplicito con le espressioni pena congrua o pena equa costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa- fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la punizione come corrispondente alla gravità media della condotta cui corrisponde quell'Nione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 28/10/2021 Il C sigliere
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