CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 26339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 26/04/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala, in data 05/11/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 comma 2 cod. pen. 2. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancata o insufficiente motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità del ricorrente 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la mancata o illogica motivazione e la violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 4. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. Il primo motivo di ricorso è, inoltre, inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 5. La Corte territoriale ha, in ogni caso, logicamente ed adeguatamente argomentato sulla indubbia riconducibilità al ricorrente del conto corrente beneficiario del bonifico effettuato dalla persona offesa, della carta di identità esibita al GALLI e delle utenze indicate nell'annuncio on line e sulla conseguente dimostrazione, aldilà di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 6. In relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fatto buon uso dei principi di diritto elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. nelle ipotesi di vendita truffaldina di prodotti on line, configurandosi una ipotesi di minorata difesa conseguente alla distanza tra luogo di vendita e luogo ove si trova l'autore della truffa (vedi Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01). 7. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa