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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00605/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 13 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 26 maggio 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, dovendosi ritenere apparente quella rassegnata dalla Corte territoriale in punto di graduazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure spiegate sono generiche e, comunque, manifestamente infondate.

Risultano, infatti, prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, in essa essendosi dato conto della congruità e dell'adeguatezza della pena irrogata rispetto alla gravità del fatto e alla persona dell'imputato, riconosciuto recidivo reiterato; donde, le stesse si appalesano pure come manifestamente infondate, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050)

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 13 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 26 maggio 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, dovendosi ritenere apparente quella rassegnata dalla Corte territoriale in punto di graduazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure spiegate sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Risultano, infatti, prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, in essa essendosi dato conto della congruità e dell'adeguatezza della pena irrogata rispetto alla gravità del fatto e alla persona dell'imputato, riconosciuto recidivo reiterato; donde, le stesse si appalesano pure come manifestamente infondate, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050) 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 00605/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris