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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 36204/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/07/2020 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2019 del Tribunale di Palermo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 per aver effettuato un'attività non autorizzata di smaltimento di kg 4500 di rifiuti pericolosi CER 160213* non compresi nell'autorizzazione rilasciata.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la ditta 35 era autorizzata al ritiro, trasporto e conferimento di quel rifiuto presso altro centro di smaltimento e perché nel registro di carico e scarico il rifiuto era stato messo in riserva, conformemente all'autorizzazione.

Precisa anche di aver tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo perché aveva ammesso di aver commesso un errore, non trattando il rifiuto singolarmente, ma insieme agli altri rottami ferrosi.

Con la memoria evidenzia che il fatto poteva qualificarsi come violazione u dell'art. 29 quattordeoes, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, che la condotta era stata occasionale e che vi erano i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché reitera le medesime censure già vagliate e disattese con corretta motivazione giuridica dalla Corte di appello.

E' certo che l'imputato, senza averne l'autorizzazione, ha smaltito illecitamente 4.500 chili di apparecchiature elettriche, contenenti sostanze pericolose prelevate e smaltite senza darne traccia.

La sua condotta, che non si riduce ad una mera irregolarità amministrativa nella compilazione dei registri, è punita pertanto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui "Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: [...] b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

La Corte di appello ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., per la rilevante quantità di rifiuti pericolosi smaltiti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ma, da un lato, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647) e, d'altro lato, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).Pertanto, non è manifestamente illogico o contraddittorio escludere la causa di non punibilità per la rilevanza della quantità del materiale trattato (Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674-01), tanto più che nel caso in esame non si verte in un'ipotesi di deposito incontrollato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (per la quale ipotesi di recente questa Sezione ha ritenuto necessario anche valutare il danno ambientale, si veda la sentenza n. 5410 del 17/10/2019, Crocetti, Rv. 278574-01), bensì di comma 1.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/07/2020 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2019 del Tribunale di Palermo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 per aver effettuato un'attività non autorizzata di smaltimento di kg 4500 di rifiuti pericolosi CER 160213* non compresi nell'autorizzazione rilasciata. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la ditta 35 era autorizzata al ritiro, trasporto e conferimento di quel rifiuto presso altro centro di smaltimento e perché nel registro di carico e scarico il rifiuto era stato messo in riserva, conformemente all'autorizzazione. Precisa anche di aver tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo perché aveva ammesso di aver commesso un errore, non trattando il rifiuto singolarmente, ma insieme agli altri rottami ferrosi. Con la memoria evidenzia che il fatto poteva qualificarsi come violazione u dell'art. 29 quattordeoes, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, che la condotta era stata occasionale e che vi erano i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché reitera le medesime censure già vagliate e disattese con corretta motivazione giuridica dalla Corte di appello. E' certo che l'imputato, senza averne l'autorizzazione, ha smaltito illecitamente 4.500 chili di apparecchiature elettriche, contenenti sostanze pericolose prelevate e smaltite senza darne traccia. La sua condotta, che non si riduce ad una mera irregolarità amministrativa nella compilazione dei registri, è punita pertanto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui "Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: [...] b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi". La Corte di appello ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., per la rilevante quantità di rifiuti pericolosi smaltiti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ma, da un lato, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647) e, d'altro lato, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).Pertanto, non è manifestamente illogico o contraddittorio escludere la causa di non punibilità per la rilevanza della quantità del materiale trattato (Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674-01), tanto più che nel caso in esame non si verte in un'ipotesi di deposito incontrollato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (per la quale ipotesi di recente questa Sezione ha ritenuto necessario anche valutare il danno ambientale, si veda la sentenza n. 5410 del 17/10/2019, Crocetti, Rv. 278574-01), bensì di comma 1. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il