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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avy•do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Padova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 n. 1. cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b.

"al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c.

"all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d.

"all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avy•do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Padova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 n. 1. cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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