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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10883/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, in data 23 settembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Papi per il reato ascrittole sub B) ex art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando la condanna alla pena ritenuta di giustizia per la Gonnella in relazione allo stesso reato.

Ritenuto che il primo motivo dell'unica ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in punto di mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al secondo comma della norma incriminatrice, implica una valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); il tribunale ha evidenziato ampiamente le ragioni per cui il bene in contestazione (una carta di credito) non possa considerarsi di speciale tenuità sotto il profilo economico, con argomentazioni condivise dalla corte territoriale a pag.3; considerato che il secondo motivo, inerente al riconoscimento della recidiva, è reiterativo, a fronte della precisa motivazione del giudice di primo grado, confermata in appello, circa la capacità a delinquere dell'imputata, rivelatasi di gravità crescente nel tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, in data 23 settembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Papi per il reato ascrittole sub B) ex art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando la condanna alla pena ritenuta di giustizia per la Gonnella in relazione allo stesso reato. Ritenuto che il primo motivo dell'unica ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in punto di mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al secondo comma della norma incriminatrice, implica una valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); il tribunale ha evidenziato ampiamente le ragioni per cui il bene in contestazione (una carta di credito) non possa considerarsi di speciale tenuità sotto il profilo economico, con argomentazioni condivise dalla corte territoriale a pag.3; considerato che il secondo motivo, inerente al riconoscimento della recidiva, è reiterativo, a fronte della precisa motivazione del giudice di primo grado, confermata in appello, circa la capacità a delinquere dell'imputata, rivelatasi di gravità crescente nel tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gen
Sentenza Cassazione n. 10883/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris