CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38707/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Sergio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; FALCETTA Emanuele, nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno esposto i rispettivi motivi di ricorso ed hanno concluso tutti per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello -di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo in data 21 luglio 2016, confermava il verdetto di condanna, anche nella dimensione circostanziale e sanzionatoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Falcetta, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] applicava la disciplina della continuazione rispetto a precedenti condanne irrevocabili, rideterminando in favor la complessiva dimensione sanzionatoria. 1.1. La Corte di merito riteneva integrati, per tutti i ricorrenti, gli estremi dei reati di concorso in riciclaggio di autovetture ed autocarri provento di delitto, dacché era rimasto accertato che gli imputati avevano, nei differenti contesti di realizzazione, contribuito a compiere operazioni atte a dissimulare la provenienza illecita dei mezzi "trasformati" nella loro indicazione identitaria. Tale convincimento della Corte era motivato sulla base della analisi critica delle fonti narrative e tecnico-documentali che consentivano di ritenere avvinti i ricorrenti al determinismo causale dei fatti descritti in imputazione. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: - [OSCURATO:PERSONA] (capi 279, 299, 585), 2.1. con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (artt. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della sentenza impugnata, giacché la Corte, nel riconoscere i presupposti della recidiva qualificata contestata, non ha tenuto conto della data assai remota dei delitti pregiudicanti (separati dai fatti oggi giudicati da uno iato misurato in 16 anni), che quindi non potevano certamente connettersi al fatto nuovo, accrescendone il disvalore, quanto a coefficienti di accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza dell'agente; 2.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce tutti e tre i vizi di motivazione indicati alla lettera e) dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, dacché sulla base dei motivi di gravame la Corte avrebbe dovuto stimare prevalenti sulla contestata recidiva le circostanze attenuanti generiche poste in mera equivalenza, del pari è a dirsi per gli aumenti disposti in continuazione sulla misura della pena posta a base della piramide sanzionatoria; 2.3. con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale ed inosservanza di quella processuale in riferimento al riconoscimento della responsabilità per i fatti di riciclaggio contestati, atteso che non è rimasta dimostrata nel processo di merito la consumazione di una condotta idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa delle vetture; 2.4. con i motivi nuovi, depositati in data 5 giugno u.s., la difesa insiste nel sostenere le ragioni dei primi due motivi di ricorso versati sul tema della recidiva e della divisata equivalenza tra circostanze di segno diverso. 3. [OSCURATO:PERSONA] (capo 157), 3.1. con il primo motivo di ricorso denunzia violazione della legge penale e processuale penale, non avendo la Corte di merito colto il deficit di tipicità dei fatti di riciclaggio contestati, non potendo al contempo l'imputato rispondere del delitto presupposto (procurava ai riciclatori le vetture provento dei delitti da lui stesso commessi) e di quello derivato, commesso ben prima del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore dell'art. 648 ter.1 cod. pen., che ha avvinto alla penalità la condotta c.d. di autoriciclaggio; 3.2. infine, vizio esiziale di motivazione con riferimento all'immotivata divisata equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, essendo logicamente inconciliabile la loro compresenza circostanziale. La Corte di merito avrebbe dunque dovuto apprezzare le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, come puntualmente richiesto con i motivi di gravame; sul punto la motivazione è mancata. 4. [OSCURATO:PERSONA] (capi 279, 330, 585), 4.1. con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione, per grafica assenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), sia in riferimento al motivo di gravame che segnalava il deficit di identificazione del delitto presupposto (capo 585), sia quanto a riconoscimento della diminuente di cui al comma terzo dell'art.648 bis cod. pen.; 4.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 99, comma quarto, cod. pen.), difettando i presupposti cronologici per contestare e ritenere la recidiva reiterata, in quanto il primo delitto che compare sul certificato del casellario è divenuto irrevocabile solo dopo la commissione del secondo, talchè non sussistevano i presupposti per la prima recidiva (peraltro mai in precedenza riconosciuta da alcuno); esclusa la recidiva qualificata e ritenuta quella semplice, il termine di prescrizione sarebbe elasso il 7 ottobre 2020, il giorno precedente la data della decisione impugnata. 5. [OSCURATO:PERSONA] (capi 589 e 596), 5.1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, inosservanza di quella processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito colto la ricorrenza della causa immediata di proscioglimento per la prescrizione intervenuta prima della sentenza di conferma in appello; opererebbe infatti, in ragione del tempo del commesso reato, la disciplina della recidiva vigente prima della novella del 2005, ma non essendo il processo definito in primo grado alla data di entrata in vigore della novella, si applica anche il regime delle interruzioni disciplinato con la novella (Cass. Pen. n. 48042/2005, Rv. 245529); 5.2. violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto a riconoscimento della responsabilità per i fatti contestati, non avendo la Corte tenuto conto delle argomentazioni sviluppate con i motivi di ricorso; 5.3. vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), giacché la Corte non ha tenuto conto, al fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, delle ragioni addotte dalla difesa, per la data assai remota dei fatti pregiudicanti e per la età avanzata del ricorrente. 6. La discussione in pubblica udienza dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati era fissata per il 27 ottobre 2022. La Corte, sentite le parti, preso atto che uno dei motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] concerneva questione (criteri di valutazione della recidiva reiterata di cui al comma quarto dell'art. 99 cod. pen.) recentemente rimessa alle Sezioni Unite (ord. n. 36738/22 del 28 settembre 2022), rinviava il processo a nuovo ruolo in attesa della decisione. 6.1. Intervenuta, all'udienza del 30 marzo 2023, la decisione della Corte, nella sua massima espressione di collegialità, diffusa la informazione provvisoria sull'esito della decisione (ric. Sabatini: Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione), il processo veniva fissato per l'udienza del 22 giugno 2023, con nuovo avviso alle parti già costituite. RITENUTO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte di merito ha argomentato il proprio convincimento in tema di apprezzamento della recidiva qualificata a pag. 26 della sentenza impugnata; la motivazione spesa sul punto, che valorizza la specificità delle condotte, la continuità nella dedizione criminale e la pluralità di condotte ascritte, pur a fronte del lungo intervallo cronologico che separa i fatti pregiudicanti dai -fatti pregiudicati, non- appare affatto illogica, tantomeno in forma manifesta. I medesimi argomenti la Corte territoriale pone a fondamento del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno diverso. Del resto, alla luce del diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450, conforme a Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione). 1.2. il secondo motivo di ricorso non ha formato oggetto di previa deduzione alla Corte di appello con le doglianze di merito, risulta così interrotta la catena devolutiva che deve connettere i motivi di ricorso alla compiuta valutazione di motivi di impugnazione posti all'attenzione del giudice del controllo di merito sulla decisione. Il motivo è inammissibile ai sensi di quanto dispone il comma 3 dell'art.606 cod. proc. pen.. 1.3. Il terzo motivo (accertamento della responsabilità per i fatti contestati) rivela manifesta infondatezza e difetto assoluto di specificità, non confrontandosi con le argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 26 e SS.) ed anzi ribalta sul "tavolo" della legittimità la traccia dei motivi di gravame nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). Il ricorso è pertanto inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, a pag. 28 della sentenza impugnata, ha argomentato la decisione di rigetto del motivo di gravame speso in riferimento al c.d. "privilegio del produttore", nel senso che la generica indicazione riferita al ruolo del ricorrente (quello di procurare i veicoli oggetto di trasformazione identitaria) non trova corrispondenza con la specifica funzione svolta nell'occasione (capo 157), ove [OSCURATO:PERSONA] agì come ingranaggio di un più complesso meccanismo, fornendo consapevolmente al Pilloni la vettura con le targhe posticce già montate, il che non significa affatto che egli avesse commesso il furto della vettura, avendo invece procurato a chi doveva alterare il numero di telaio un prodotto già "semilavorato". 2.2. La motivazione della Corte di merito in ordine alla divisata equivalenza tra circostanze di segno diverso si legge all'ultimo capoverso della pag. 28, nella sezione dedicata a [OSCURATO:PERSONA], ove si valorizzano circostanze di fatto della condotta, oltre al peso specifico della contestata e ritenuta recidiva (v. sub 1.1.). Il ricorso è pertanto inammissibile. 3. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre ad essere assolutamente inedito, in quanto non previamente sottoposto alla valutazione della Corte di merito (v. sub 1.2.) e, come tale, radicalmente inammissibile. In ogni caso, il /( Collegio intende sul punto dare continuità all'indirizzo interpretativo già percorso da questa Corte (Sez. 6,- n. 23253 del 3/5/2023, n.m.; Sez. 2, n. 3-9743 del 17/9/2015, n.m.; Serz. 5, n. 26801 del 17/4/2014, Rv. 260228) che ritiene ineludibile accedere ad un criterio normativo omogeneo nel calcolo dei termini di prescrizione, dovendo eleggersi un solo ed unitario criterio normativo di disciplina del calcolo dei termini di prescrizione, tenendo conto del tempus commissi delicti e della progressione cronologica della vicenda processuale (Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810 - 01). La tesi prospettata dal ricorrente, che richiama la decisione n. 48042/2009 (Rv. 245529), rimasta isolata, è manifestamente infondata perché contrastante con i principi di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte «in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina». Ed infatti, la pretesa del ricorrente di applicare in parte la previgente normativa relativamente all'art. 157, comma secondo, 2, o all'art. 161, comma secondo, cod. pen. (non applicabilità delle circostanze attenuanti e aggravanti, fattore di calcolo in ragione degli eventi interruttivi) non tiene conto del fatto che finirebbe per snaturare la nuova normativa che, proprio sulla recidiva, ha apportato importanti novità rispetto a quella previgente, tanto da farla diventare parte inscindibile delle regole previste per la prescrizione: di conseguenza, ove si accogliesse la tesi difensiva si perverrebbe alla inammissibile creazione di un'anomala ed ulteriore normativa (una sorta di tertium genus) in materia di prescrizione. 3.2. Il secondo motivo indulge verso valutazioni di merito, precluse nella sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, la Corte territoriale abbia argomentato i maniera logica e persuasiva il proprio convincimento in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento delle evidenze processuali (v. sub 1.3.). 3.3. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, avendo la Corte di merito accuratamente argomentato la scelta di rendere mera equivalenza tra circostanze di segno diverso, pag. 23, ult. cpv. (v. sub 1.1.). 4. [OSCURATO:PERSONA]: 4.1. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo svolto in tema di apprezzamento della recidiva reiterata. Quanto al delitto di riciclaggio descritto al capo 585, in concorso, la difesa aveva, con i motivi di gravame, sollecitato la Corte di appello a verificare la sussistenza e la identificazione del delitto presupposto, anche al fine di valutare la ricorrenza della diminuente di cui al terzo comma dell'art. 648 bis cod. peri.. Sui punti dedotti la motivazione della Corte di merito è mancata (pag. 20 e 21 della sentenza impugnata). In chiusura del paragrafo dedicato a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 21) la Corte afferma, manifestando chiara ed evidente contraddizione rispetto alle premesse esposte ed errore percettivo per omissione rispetto ai motivi di appello, pure sintetizzati a pag. 19, che "poiché nel merito non sono state sollevate censure ...". La sentenza va pertanto annullata sul punto, per mancanza di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame del motivo di appello pretermesso. 4.2. Il secondo motivo, speso in tema di apprezzamento dei presupposti di fatto per ritenere la recidiva qualificata, resta assorbito dalla decisione rescindente sulla responsabilità. 5. Per i suddetti motivi i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili; la sentenza impugnata deve viceversa essere annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, per nuovo giudizio sul reato di cui al capo 585 (v. sub 4.1.). 5.1. Alla riconosciuta inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi di responsabilità in ordine alle cause dell'esito del giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo d'imputazione n. 585) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul suddetto capo; dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]