CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 809/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4232/16/20 depositata in data 22/12/2020; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 809/2021 Numero sezionale 3108/2022 Numero di raccolta generale 14113/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento a questi destinata per vari tributi, contestandone la notifica; - la CTP di Roma accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio; - tal pronuncia, in punto compensazione delle ridette spese, era appellata dal contribuente; la CTR del Lazio rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; è rimasto qui intimato il riscossore; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 come aggiornato dal d. Min. Giustizia n. 37 del 2018 e delle tab. n. 1 e 2 allegate ..e dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR operato per il giudizio di ottemperanza una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva e non distinta per fasi del giudizio, inoltre liquidando tali spese in misura inferiore ai parametri medi; - il motivo è fondato; - al riguardo, varrà considerare come, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8146/2020, che il Collegio condivide integralmente e ribadisce in questa sede, al fine di assicurarne continuità), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 809/2021 Numero sezionale 3108/2022 Numero di raccolta generale 14113/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017); - i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017); - ancora di recente, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; più di recente in tema anche Cass. sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989); nel caso di specie, non avendo il giudice a quo provveduto a dettare alcuna Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 809/2021 Numero sezionale 3108/2022 Numero di raccolta generale 14113/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 apposita e specifica motivazione con riguardo alla scelta di liquidazione operata nel provvedimento impugnato al di sotto dei parametri tariffari, dev'essere disposta, in accoglimento del ricorso proposto, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla CTR del Lazio per nuovo esame, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente