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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17930/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Nel contestare la qualificabilità del fatto come reato ex art. 334 cod. pen. e non invece come illecito amministrativo ex art. 213 Cod.

Strada il ricorso risulta manifestamente infondato.

Deve ribadirsi, infatti, che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., perché che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721).

Tuttavia, il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Rv. 260892).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha puntualizzato che dalle dichiarazioni testimoniali non emerge che al momento dell'intervento dei Carabinieri il veicolo fosse in circolazione con a bordo l'imputato (p. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Angelo nzP Pierlui/ i Stefano [OSCURATO:PERSONA] I 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Nel contestare la qualificabilità del fatto come reato ex art. 334 cod. pen. e non invece come illecito amministrativo ex art. 213 Cod. Strada il ricorso risulta manifestamente infondato. Deve ribadirsi, infatti, che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., perché che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721). Tuttavia, il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Rv. 260892). Nel caso in esame, la Corte di appello ha puntualizzato che dalle dichiarazioni testimoniali non emerge che al momento dell'intervento dei Carabinieri il veicolo fosse in circolazione con a bordo l'imputato (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Angelo nzP Pierlui/ i Stefano [OSCURATO:PERSONA] I 5
Sentenza Cassazione n. 17930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris