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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18861/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. itdittrerilltTITefre (‘5 Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari- ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 582, 583, n.1, 612 cpv. e 339 cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della p.c., [OSCURATO:PERSONA], per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo al torace con una canna da pesca, lesioni personali giudicate guaribili in più di 40 giorni, e per averlo minacciato di un male ingiusto con la frase "io non ti denuncio, ma so dove abiti".

Con l'aggravante dell'uso di arma impropria.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale fondato la condanna sulle sole dichiarazioni della p.o. e dei testi a carico, Masala e Mesia, pur distanti dalla scena dello scontro tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto omessi sarebbero stati sia il controllo sulla attendibilità del narrato della p.o., sia la motivazione circa il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni dei testi a discarico.

Oggetto di censura è altresì la perizia medica, che sarebbe priva di qualsivoglia "criterio di certezza" scientifica e le cui conclusioni sarebbero basate esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o.

La motivazione sarebbe illogica con riferimento alla ritenuta minaccia, che non emergerebbe chiaramente dagli atti del dibattimento; la Corte d'appello non avrebbe considerato che lo Ieran non solo non era intimidito, ma provocava, egli stesso, la reazione dell'imputato.

Dalle univoche dichiarazioni di tutti i testi sarebbe stato accertato, infine, che l'azione e il diverbio si sono consumati in pochi secondi, ciò che avrebbe dovuto portare la Corte a escludere la preordinazione e la continuazione. 2.2 Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello considerato la circostanza attenuante della provocazione e per avere immotivatamente denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo in conto la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato. 2.3 Col terzo motivo, si deduce un più generale censura, incentrata sulla tecnica motivazionale (per relationem), che inficerebbe l'intera sentenza.

All'interno dell'articolazione del medesimo motivo, si lamenta violazione di legge in Ci' relazione all'art. 131 bis cod. pen., vista "l'occasionalità e l'effettiva consistenza del fatto" e data "l'incensuratezza degli imputati".

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato memoria in replica alla requisitoria scritta del P.g.; la difesa di p.c., associando le proprie conclusioni scritte a quelle del P.g., ha depositato nota spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 1.1 Il primo motivo - nella cui epigrafe è condensata una confusa elencazione di norme, ivi compreso l'art. 131-bis, destinato a ricomparire solo in chiusura del ricorso - è manifestamente infondato, perché interamente versato in fatto e teso a sollecitare, quindi, una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Per quel che ha riguardo alle censure rivolte al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, così come formulato dalla Corte territoriale, va osservato che il ricorrente ha evitato ogni forma di confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza; a tal proposito, i Giudici d'appello hanno ricordato che le dichiarazioni rese dai testi di p. c.

«sono rimaste sottratte a qualsiasi possibilità di controllo da parte del Giudice di prime cure, per mancanza di specifiche contestazioni che la difesa dell'imputato avrebbe potuto e dovuto muovere (ma non l'ha fatto) nel corso delle deposizioni" (p. 16-17, parte motiva dell'impugnata sentenza).C-63 Con riferimento alle conclusioni raggiunte dal consulente, specialista in materia di medicina legale, le censure difensive sono generiche, non essendo sufficiente il rilievo dell'assenza di "certezza" scientifica a contraddire il referto della guardia medica, rievocato dal Giudice d'appello, che attestava la frattura di due coste, né la consulenza medica contestata dal ricorrente.

Non è dato comprendere, dalla lettera del ricorso, per quali motivi le conclusioni raggiunte dal consulente di medicina legale si sarebbero basate esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o.

Anche con riguardo al lamentato vizio di motivazione relativo al reato di minaccia, la censura reitera censure già disattese dal Giudice d'appello con motivazione esaustiva, avendo quest'ultimo chiarito che, proprio in considerazione del descritto contesto (la discussione tra imputato e p.o si era ormai conclusa), la frase profferita ("io non ti denuncio, ma so dove abiti") era evidentemente sufficiente a incutere timore nella p.o., traducendosi in una minaccia. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico e integralmente reiterativo di censure già ragionevolmente disattese dal Giudice d'appello, avendo quest'ultimo illustrato il macroscopico divario tra "il presunto comportamento doloso dello Ieran e la reazione aggressiva del Testi".

Oscuro appare il riferimento al dedotto diniego delle circostanze attenuanti generiche, e alla relativa motivazione, atteso che dette circostanze sono state concesse dai Giudici di merito. 1.3 D terzo motivo è palesemente infondato per la sua genericità; posta l'ammissibilità della motivazione per relationem nel caso di coincidenza tra le valutazioni del giudice di primo e di quello del secondo grado (cfr., tra le tante pronunce sul punto, Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01), va comunque osservato che, nel caso di specie, il Giudice d'appello, lungi dal riferirsi acriticamente allo schema argomentativo della sentenza di primo grado, ha reso un'incensurabile motivazione, replicando approfonditamente a tutte le censure sollevate dal ricorrente.

Del tutto vaga e generica, in tale contesto, è la censura incentrata sull'art. 131 bis, cod. pen., vista "l'occasionalità e l'effettiva consistenza del fatto", oltre che oscura nel riferimento agli "imputati".

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infine, di non accogliere la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di r-151 impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. itdittrerilltTITefre (‘5 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari- ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 582, 583, n.1, 612 cpv. e 339 cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della p.c., [OSCURATO:PERSONA], per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo al torace con una canna da pesca, lesioni personali giudicate guaribili in più di 40 giorni, e per averlo minacciato di un male ingiusto con la frase "io non ti denuncio, ma so dove abiti". Con l'aggravante dell'uso di arma impropria. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale fondato la condanna sulle sole dichiarazioni della p.o. e dei testi a carico, Masala e Mesia, pur distanti dalla scena dello scontro tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto omessi sarebbero stati sia il controllo sulla attendibilità del narrato della p.o., sia la motivazione circa il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni dei testi a discarico. Oggetto di censura è altresì la perizia medica, che sarebbe priva di qualsivoglia "criterio di certezza" scientifica e le cui conclusioni sarebbero basate esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. La motivazione sarebbe illogica con riferimento alla ritenuta minaccia, che non emergerebbe chiaramente dagli atti del dibattimento; la Corte d'appello non avrebbe considerato che lo Ieran non solo non era intimidito, ma provocava, egli stesso, la reazione dell'imputato. Dalle univoche dichiarazioni di tutti i testi sarebbe stato accertato, infine, che l'azione e il diverbio si sono consumati in pochi secondi, ciò che avrebbe dovuto portare la Corte a escludere la preordinazione e la continuazione. 2.2 Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello considerato la circostanza attenuante della provocazione e per avere immotivatamente denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo in conto la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato. 2.3 Col terzo motivo, si deduce un più generale censura, incentrata sulla tecnica motivazionale (per relationem), che inficerebbe l'intera sentenza. All'interno dell'articolazione del medesimo motivo, si lamenta violazione di legge in Ci' relazione all'art. 131 bis cod. pen., vista "l'occasionalità e l'effettiva consistenza del fatto" e data "l'incensuratezza degli imputati". 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria in replica alla requisitoria scritta del P.g.; la difesa di p.c., associando le proprie conclusioni scritte a quelle del P.g., ha depositato nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 1.1 Il primo motivo - nella cui epigrafe è condensata una confusa elencazione di norme, ivi compreso l'art. 131-bis, destinato a ricomparire solo in chiusura del ricorso - è manifestamente infondato, perché interamente versato in fatto e teso a sollecitare, quindi, una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Per quel che ha riguardo alle censure rivolte al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, così come formulato dalla Corte territoriale, va osservato che il ricorrente ha evitato ogni forma di confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza; a tal proposito, i Giudici d'appello hanno ricordato che le dichiarazioni rese dai testi di p. c. «sono rimaste sottratte a qualsiasi possibilità di controllo da parte del Giudice di prime cure, per mancanza di specifiche contestazioni che la difesa dell'imputato avrebbe potuto e dovuto muovere (ma non l'ha fatto) nel corso delle deposizioni" (p. 16-17, parte motiva dell'impugnata sentenza).C-63 Con riferimento alle conclusioni raggiunte dal consulente, specialista in materia di medicina legale, le censure difensive sono generiche, non essendo sufficiente il rilievo dell'assenza di "certezza" scientifica a contraddire il referto della guardia medica, rievocato dal Giudice d'appello, che attestava la frattura di due coste, né la consulenza medica contestata dal ricorrente. Non è dato comprendere, dalla lettera del ricorso, per quali motivi le conclusioni raggiunte dal consulente di medicina legale si sarebbero basate esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. Anche con riguardo al lamentato vizio di motivazione relativo al reato di minaccia, la censura reitera censure già disattese dal Giudice d'appello con motivazione esaustiva, avendo quest'ultimo chiarito che, proprio in considerazione del descritto contesto (la discussione tra imputato e p.o si era ormai conclusa), la frase profferita ("io non ti denuncio, ma so dove abiti") era evidentemente sufficiente a incutere timore nella p.o., traducendosi in una minaccia. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico e integralmente reiterativo di censure già ragionevolmente disattese dal Giudice d'appello, avendo quest'ultimo illustrato il macroscopico divario tra "il presunto comportamento doloso dello Ieran e la reazione aggressiva del Testi". Oscuro appare il riferimento al dedotto diniego delle circostanze attenuanti generiche, e alla relativa motivazione, atteso che dette circostanze sono state concesse dai Giudici di merito. 1.3 D terzo motivo è palesemente infondato per la sua genericità; posta l'ammissibilità della motivazione per relationem nel caso di coincidenza tra le valutazioni del giudice di primo e di quello del secondo grado (cfr., tra le tante pronunce sul punto, Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01), va comunque osservato che, nel caso di specie, il Giudice d'appello, lungi dal riferirsi acriticamente allo schema argomentativo della sentenza di primo grado, ha reso un'incensurabile motivazione, replicando approfonditamente a tutte le censure sollevate dal ricorrente. Del tutto vaga e generica, in tale contesto, è la censura incentrata sull'art. 131 bis, cod. pen., vista "l'occasionalità e l'effettiva consistenza del fatto", oltre che oscura nel riferimento agli "imputati". 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infine, di non accogliere la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di r-151 impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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