CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 33301/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, in data 27 febbraio 2023, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], avanzata in data 19 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11121/2021, divenuta irrevocabile in data 19 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Milano, con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui agii artt.496 e 377 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per non essere stata disposta la traduzione dell'imputato all'udienza del 27 febbraio 2023 dinanzi alla Corte territoriale. A tale udienza, infatti, si proc:edeva in assenza del detenuto, nella forma del rito camerale, nonostante la polizia penitenziaria avesse tradotto il ricorrente in udienza con un leggero ritardo rispetto all'orario fissato di celebrazione, per poter rendere dichiarazioni come da lui richiesto. La difesa, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite — Sez. U. n. 35399 dei 24.06.2010 — contesta come la circostanza per cui la Corte territoriale dichiari non essere presente al fascicolo alcuna richiesta di traduzione del detenuto &l'ufficio matricola del carcere, e che dunque la stessa non abbia emesso per questo in tempo utile il relativo ordine, non salvaguardi la legittimità dello svolgimento del procedimento ex art. 127 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 420 bis e 629-bis cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione per omessa valutazione di atti e prove decisive. Il ricorrente, preliminarmente, procede ad una ricognizione del quadro normativo e interpretativo della disposizione di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., facendo riferimento anche alle modifiche, apportate sul punto, dalla riforma c.d. Cartabia. La Corte territoriale ha liquidato la natura fiduciaria della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza soffermarsi sulla diversa qualifica attribuita al medesimo nel verbale di perquisizione personale, ove lo stesso è indicato come difensore d'ufficio: invero, differenti sono le conseguenze sulla conoscenza del procedimento che derivano da un mandato di fiducia ovvero costituito d'ufficio dal tribunale. Nel caso di specie, dunque, l'imputato ha sempre riferito di non conoscere e di non aver avuto alcun rapporto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e tali dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle del medesimo difensore. Peraltro, che la 'qualifica d'ufficio sia quella corretta discende dalla dichiarata motivazione addotta alla rinuncia al mandato da parte di tale difensore, operata a inizio dibattimento.4 La difesa sottolinea, al riguardo, come l'elezione di domicilio se avvenuta, come nel caso di specie, presso il difensore d'ufficio, in assenza di un rapporto effettivo e professionale tra imputato e difensore, non costituisce garanzia circa la possibile conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: tale situazione non muta, specie alla luce della nuova riforma, anche qualora si voglia insistere a qualificare come fiduciario il mandato. Inoltre, con riguardo all'indice di prova di cui al novellato art. 420-bis comma 2 cod, proc. pen., circa gli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, è evidente come il ricorrente non ha mai partecipato personalmente ad alcuna udienza del procedimento ovvero preso parte ad alcun atto di indagine: in sostanza, le uniche attività procedimentali sono solamente quelle riconducibili al difensore, peraltro mai concordate con l'assistito, il quale era totalmente ignaro dell'identità del proprio legale nonché della pendenza di un procedimento a suo carico. 3.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo è solo il caso di osservare che non vi è traccia in atti di una richiesta di traduzione, da parte del prevenuto, per presenziare all'udienza di trattazione della richiesta di rescissione. Sicché non si può in alcun modo inferire dalla mera circostanza che lo stesso sia stato tradotto - dopo l'orario di celebrazione dell'udienza - presso la Corte di appello che sia stata da parte dello stesso inoltrata - tramite l'uffizio matricola - una istanza in tal senso, disattesa dalla Corte di appello o semplicemente non pervenuta alla sua attenzione; né il ricorrente ha in qualche modo documentato di aver presentato una tale richiesta (laddove lo stesso ricorrente evidenzia che le richieste dei detenuti vengono iscritte in apposito registro presso il carcere per poi essere trasmesse all'A.G.). 1.2. Quanto al secondo motivo, occorre preliminarmente considerare che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, in terna di rescissione de giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019 - 01; fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale). Nel caso di specie non vi è dubbio che la nomina sia intervenuta di fiducia, da parte dell'imputato, a fronte di quanto emerge dal verbale di identificazione, secondo quanto si riporta nello stesso ricorso; questo in realtà adduce la natura di ufficio della nomina sulla base della mera circostanza che nell'atto di perquisizione lo stesso sarebbe invece indicato come difensore di ufficio; avendo peraltro lo stesso difensore in sede di rinuncia al mandato per motivi di salute affermato di essere stato designato di fiducia verosimilmente su consiglio di qualche suo ex cliente, sia pure precisando di non essere mai riuscito a reperire l'imputato col quale quindi non aveva mai avuto contatti. A ciò si aggiunga che in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, Sentenza n. 14577 del 14/12/2022 Cc. (dep. 06/04/2023), Rv. 284460 — 01), laddove nel caso di specie il ricorrente si limita a contestare, infondatamente, la natura fiduciaria della nomina e ad allegare la mancata instaurazione di un rapporto con il suo difensore, presso il quale aveva però eletto domicilio e ciò — evidentemente - proprio al fine di ricevere le notizie relative al procedimento per il suo tramite, con la conseguenza che sarebbe stato suo specifico onere informarsi presso il difensore domiciliatario e che ora non può dolersi di alcunché nella presente sede non potendosi ritenere il suo comportamento scevro da colpa ma piuttosto il frutto di un colpevole disinteresse. Ciò posto, evidente è per altro verso la genericità del ricorso, che a fronte di determinati punti fermi come quello dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia, della regolarità dell'elezione di domicilio intervenuta nell'ambito di verbale in argomento, ritiene di poter dare rilevanza al fatto che il difensore di fiducia abbia poi affermato di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'imputato, circostanza che però a ben vedere dimostra, piuttosto, il disinteresse dello stesso verso il processo e non può esser assunta come base per il riconoscimento della incolpevole ignoranza del processo. Se è vero, infatti, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta - seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata - in base ad indici predeterminati — quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario — dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto, non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo - tuttavia è altrettanto vero, da un lato, che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite sempre nella pronuncia citata, non debba risultare che vi sia stata — come nel caso di specie - una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite citata; nonché Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27721001), e, dall'altro, che è necessario che chi adduce la propria incolpevole mancata conoscenza del processo indichi in maniera precisa i presupposti a cui potersi ancorare la valutazione in tal senso, fornisca cioè tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l'operatività dello strumento riparatorio che invoca, quanto meno operandone una esaustiva prospettazione; laddove nel caso di specie il ricorrente non solo non ha allegato tutti gli aspetti implicati daWasserita incolpevoiezza ma ha anche addotto ragioni a giustificazione della sua mancanza di colpa che si risolvono piuttosto in indici sintomatici della sua volontà di sottarsi volontariamente al processo. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.