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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37310/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' -77TA C.,"•:NCELL:FIA- 1 3 SET 2023 IL 1-1,'f,,L.:( ` -r:10 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. e, in accoglimento del motivo di appello del ricorrente, ha sostituito la pena di mesi due di reclusione con la corrispondente pena pecuniaria.

Al ricorrente si contesta di aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a vendere una cosa mobile per origine, provenienza e qualità, diversa da quella dichiarata, senza conseguire l'evento per cause indipendenti dalla propria volontà; in particolare è contestata la detenzione per la vendita di lattine contenenti olio extravergine di oliva di origine greca, recanti l'etichetta "olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia 100% italiano", confezionato in lattine da litri tre e litri cinque.

2. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. 2.1.11 ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto, nel caso di "frode qualitativa", la norma penale punisce solo quelle difformità concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, non rilevando qualunque difformità della res rispetto le qualità dichiarate nell'offerta di vendita.

Rileva, inoltre, che la fattispecie in contestazione non è configurabile a titolo di delitto tentato, posto che l'evento tipico del reato è rappresentato dal passaggio della res nella sfera di disponibilità dell'acquirente con la consegna della stessa e che la fattispecie incriminata tutela il rapporto negoziale instaurato tra il venditore e l'acquirente; evidenzia, in tal senso, che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna trattativa per la vendita, in quanto la merce era solo depositata in magazzino, né esposta in vendita.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato le modalità del fatto e l'intensità dell'elemento psicologico e premesso che, nel caso di specie, l'applicabilità in astratto dell'istituto in questione discende dalla cornice edittale del reato nella forma tentata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.

La rado del reato di frode nell'esercizio del commercio risiede nel sanzionare le frodi negli scambi commerciali non rientranti nell'ambito applicativo della truffa, ponendosi, rispetto a tale fattispecie, in posizione sussidiaria e residuale.

L'elemento oggettivo consiste nella consegna della cosa mobile.

La fattispecie si consuma, pertanto, con la consegna della cosa o del documento che la rappresenta.

Con riferimento al tentativo, ritenuto pacificamente ammissibile qualora la cosa non venga consegnata all'acquirente, come, ad esempio, nel caso in cui questi si rifiuti, si è discusso se possa essere integrato anche con la semplice detenzione per la vendita di una merce con indicazioni mendaci sulla sua origine, produzione e qualità.

La questione controversa concerne l'interrogativo se si integri il tentativo in caso di mera detenzione oppure sia necessaria una detenzione preordinata univocamente alla vendita, come, per esempio, nel caso di esposizione del bene all'attenzione dell'acquirente.

Secondo un'opzione ermeneutica, ciò va escluso sulla base della considerazione che il legislatore non ha inteso ravvisare in tale condotta un atto idoneo diretto in modo non equivoco a compiere una frode in commercio.

Sul tema, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, ma secondo un orientamento più risalente, è necessaria la conclusione del contratto o almeno una forma di contrattazione idonea, volta alla consegna della merce diversa da quella pattuita.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, e ormai consolidato, invece, è integrato il tentativo anche in caso di mera detenzione della merce per la vendita.

In quest'ottica, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Tebai, Rv. 26091; Sez. 3, n.9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; Sez. 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001).

In tal senso, anche la mera detenzione presso un magazzino di prodotti finiti, recanti false indicazioni di provenienza, anche se non destinati al commercio al dettaglio e al consumatore finale ma a utilizzatori commerciali intermedi, integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, mentre la condotta consumata è costituita dalla consegna materiale della merce all'acquirente.

Configura, dunque, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 26/01/2009; Sez. 3, n. 1454 del 16/01/2009; Sez. 3, n. 36056 del 8/09/2004) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all'ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti, allorquando presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 6/06/2011).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi.

Nel caso in disamina, durante un'ispezione igienico sanitaria, venivano rinvenuti, all'interno di un locale adibito al deposito di olio, due silos contenenti svariati quintali di olio vergine di oliva di provenienza greca, e a all'interno del punto vendita al dettaglio aziendale, numerose confezioni in latta da litri cinque e litri tre contenenti il prodotto di origine greca che tuttavia riportavano l'etichetta "olio estratto in Italia da olive coltivata in Italia. 100% italiano." La merce confezionata ed etichettata, posta all'interno del punto vendita al dettaglio, era esposta sul banco per la vendita, sicché deve ritenersi sussistente la forma tentata, pur non essendo alcune trattative in corso per la vendita.

2. Neanche il secondo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul piano del merito.

Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla già menzionata pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato che il quantitativo di olio detenuto per la vendita non è infimo, trattandosi di svariate confezioni da 5 e 3 litri, riportanti falsamente una etichetta che attestava l'integrale estrazione dell'olio da olive coltivate in Italia, e precisamente, come risulta dal verbale di sequestro, n.12 lattine da 3 litri e n.20 lattine da 5 litri.

L'impianto argomentativo a sostegno della decisione è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' -77TA C.,"•:NCELL:FIA- 1 3 SET 2023 IL 1-1,'f,,L.:( ` -r:10 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. e, in accoglimento del motivo di appello del ricorrente, ha sostituito la pena di mesi due di reclusione con la corrispondente pena pecuniaria. Al ricorrente si contesta di aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a vendere una cosa mobile per origine, provenienza e qualità, diversa da quella dichiarata, senza conseguire l'evento per cause indipendenti dalla propria volontà; in particolare è contestata la detenzione per la vendita di lattine contenenti olio extravergine di oliva di origine greca, recanti l'etichetta "olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia 100% italiano", confezionato in lattine da litri tre e litri cinque. 2. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. 2.1.11 ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto, nel caso di "frode qualitativa", la norma penale punisce solo quelle difformità concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, non rilevando qualunque difformità della res rispetto le qualità dichiarate nell'offerta di vendita. Rileva, inoltre, che la fattispecie in contestazione non è configurabile a titolo di delitto tentato, posto che l'evento tipico del reato è rappresentato dal passaggio della res nella sfera di disponibilità dell'acquirente con la consegna della stessa e che la fattispecie incriminata tutela il rapporto negoziale instaurato tra il venditore e l'acquirente; evidenzia, in tal senso, che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna trattativa per la vendita, in quanto la merce era solo depositata in magazzino, né esposta in vendita. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato le modalità del fatto e l'intensità dell'elemento psicologico e premesso che, nel caso di specie, l'applicabilità in astratto dell'istituto in questione discende dalla cornice edittale del reato nella forma tentata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. La rado del reato di frode nell'esercizio del commercio risiede nel sanzionare le frodi negli scambi commerciali non rientranti nell'ambito applicativo della truffa, ponendosi, rispetto a tale fattispecie, in posizione sussidiaria e residuale. L'elemento oggettivo consiste nella consegna della cosa mobile. La fattispecie si consuma, pertanto, con la consegna della cosa o del documento che la rappresenta. Con riferimento al tentativo, ritenuto pacificamente ammissibile qualora la cosa non venga consegnata all'acquirente, come, ad esempio, nel caso in cui questi si rifiuti, si è discusso se possa essere integrato anche con la semplice detenzione per la vendita di una merce con indicazioni mendaci sulla sua origine, produzione e qualità. La questione controversa concerne l'interrogativo se si integri il tentativo in caso di mera detenzione oppure sia necessaria una detenzione preordinata univocamente alla vendita, come, per esempio, nel caso di esposizione del bene all'attenzione dell'acquirente. Secondo un'opzione ermeneutica, ciò va escluso sulla base della considerazione che il legislatore non ha inteso ravvisare in tale condotta un atto idoneo diretto in modo non equivoco a compiere una frode in commercio. Sul tema, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, ma secondo un orientamento più risalente, è necessaria la conclusione del contratto o almeno una forma di contrattazione idonea, volta alla consegna della merce diversa da quella pattuita. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, e ormai consolidato, invece, è integrato il tentativo anche in caso di mera detenzione della merce per la vendita. In quest'ottica, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Tebai, Rv. 26091; Sez. 3, n.9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; Sez. 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001). In tal senso, anche la mera detenzione presso un magazzino di prodotti finiti, recanti false indicazioni di provenienza, anche se non destinati al commercio al dettaglio e al consumatore finale ma a utilizzatori commerciali intermedi, integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, mentre la condotta consumata è costituita dalla consegna materiale della merce all'acquirente. Configura, dunque, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 26/01/2009; Sez. 3, n. 1454 del 16/01/2009; Sez. 3, n. 36056 del 8/09/2004) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all'ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti, allorquando presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 6/06/2011). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. Nel caso in disamina, durante un'ispezione igienico sanitaria, venivano rinvenuti, all'interno di un locale adibito al deposito di olio, due silos contenenti svariati quintali di olio vergine di oliva di provenienza greca, e a all'interno del punto vendita al dettaglio aziendale, numerose confezioni in latta da litri cinque e litri tre contenenti il prodotto di origine greca che tuttavia riportavano l'etichetta "olio estratto in Italia da olive coltivata in Italia. 100% italiano." La merce confezionata ed etichettata, posta all'interno del punto vendita al dettaglio, era esposta sul banco per la vendita, sicché deve ritenersi sussistente la forma tentata, pur non essendo alcune trattative in corso per la vendita. 2. Neanche il secondo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul piano del merito. Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla già menzionata pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato che il quantitativo di olio detenuto per la vendita non è infimo, trattandosi di svariate confezioni da 5 e 3 litri, riportanti falsamente una etichetta che attestava l'integrale estrazione dell'olio da olive coltivate in Italia, e precisamente, come risulta dal verbale di sequestro, n.12 lattine da 3 litri e n.20 lattine da 5 litri. L'impianto argomentativo a sostegno della decisione è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità. 4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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