CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 ottobre 2024
Cassazione n. 26981/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6899/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.MESSINA n.7210/2021 depositata i l 11/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa in grado di appello relativamente alla tassazione per maggiore reddito derivante dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice. Con l’unico motivo di ricorso adisce questa Suprema Corte di legittimità, ritenendo ingiusta la compensazione delle spese nel grado d'appello. Ha spiegato difese l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 15, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992 nonché negli articoli 91, 92, 112 e 132 del codice di procedura civile. Nella sostanza, si afferma non sia stata data puntuale giustificazione a sostegno della compensazione delle spese in un giudizio che vede la parte contribuente pienamente vittoriosa. Il ricorso non può essere accolto. Se è vero, infatti, che la riforma del regime delle spese di lite prevede la regola generale della soccombenza, consentendo un diverso riparto solo a fronte di specifica motivazione, non è men vero che nel caso in esame il giudice d'appello abbia compensato le spese facendo puntuale rilievo alla novellazione normativa sopravvenuta al giudizio, quindi da ritenersi imprevedibile al momento della ripresa tassazione. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità con orientamento consolidato da cui non si rinviene qui ragione per discostarsi. Ed infatti, in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass II, n. 24234/2016). Il principio è stato confermato affermando che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. II, n. 4696/2019); Tali principi ha ben governato la sentenza in scrutinio donde il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, che liquida in €.millequattrocentocinquanta/00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d