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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14784/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «;. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CICERO Steven ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Siracusa ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 30.000 di multai in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente appartenenti a diverse tabelle (cocaina, crack, ha- shish, marijuana).

2. Assume il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica dei fatti reato in quanto, in considerazione della quantità e della qualità dello stupefacente rin- venuto nel suo possesso e delle altre modalità dell'azione, i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti al paradigma di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90;

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di im- pugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come pre- visto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova evidente dei presupposti di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. :309/90.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente ec- centrica rispetto al contenuto del capo di imputazione se2..2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116).

Tali situazione non ricorre nella specie atteso che la qualificazione giuridica dei fatti reato, in ragione delle dosi di stupefacente ricavabili (circa 90 per gli stupefacenti appartenenti alla tabella I e oltre 230 in relazione a quelli ascrivibili alla tabella II) e delle complessive modalità dell'azione, allo stato degli atti del procedimento all'interno del quale si è inserita la richiesta di pena patteggiata, non risulta ictu ocu/i incongrua o irragionevole.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «;. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CICERO Steven ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Siracusa ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 30.000 di multai in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente appartenenti a diverse tabelle (cocaina, crack, ha- shish, marijuana). 2. Assume il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica dei fatti reato in quanto, in considerazione della quantità e della qualità dello stupefacente rin- venuto nel suo possesso e delle altre modalità dell'azione, i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti al paradigma di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90; 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di im- pugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come pre- visto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova evidente dei presupposti di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. :309/90. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente ec- centrica rispetto al contenuto del capo di imputazione se2..2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). Tali situazione non ricorre nella specie atteso che la qualificazione giuridica dei fatti reato, in ragione delle dosi di stupefacente ricavabili (circa 90 per gli stupefacenti appartenenti alla tabella I e oltre 230 in relazione a quelli ascrivibili alla tabella II) e delle complessive modalità dell'azione, allo stato degli atti del procedimento all'interno del quale si è inserita la richiesta di pena patteggiata, non risulta ictu ocu/i incongrua o irragionevole. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 M
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