CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 5luglio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Forlì con la quale era stata affermata lapenale responsabilità della predetta imputata in relazione al reato di cui all’art.493-ter cod. pen. commesso in data 7 ottobre 2017.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputata, deducendo, con motivo unico, vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dellamodesta entità del fatto addebitato.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza(si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidentiillogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cuinon è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;che, nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputatarisulta gravata da ben 25 precedenti penali per furto, oltre che per una rapina,per ricettazione e per altro reato della stessa specie di quello di cui al presenteprocedimento, situazioni che tratteggiano la [OSCURATO:PERSONA] come personaabitualmente dedita alla commissione di reati e che precludono il riconoscimentodelle invocate attenuanti.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI