CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento a carico di: SAMBOU Lamin (CUI 057QVIZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2023 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione dell'espulsione dell'imputato, ed insistendo per l'adozione del provvedimento a cura della Suprema Corte; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché presentato fuori termine, ovvero il suo rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia ha condannato alla pena di giustizia, all'esito del giudizio abbreviato, SAMBOU Lamin, in relazione al delitto di illecita detenzione di hashish a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'espulsione dell'imputato a pena espiata, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente evidenzia che il presupposto necessario all'irrogazione della misura, costituito dalla pericolosità sociale del SAMBOU, risultava accertato nella sentenza impugnata, avuto riguardo sia alle considerazioni svolte per escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia a quelle posta a base dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale. • 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dell'espulsione, richiedendo altresì l'emissione di tale statuizione a cura di questa Suprema Corte. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del SAMBOU evidenzia l'incostituzionalità dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve anzitutto essere evidenziata l'inconsistenza delle questioni formulate in via preliminare dalla difesa. 1.1. Quanto al rilievo di tardività del ricorso, formulato in sede di discussione orale, va evidenziato che la sentenza di primo grado è stata comunicata al Procuratore Generale di Brescia in data 03/08/2024: il ricorso, depositato il successivo giorno 6, deve ritenersi tempestivo, non assumendo evidentemente alcuna rilevanza il fatto che la motivazione della sentenza, emessa in data 27/11/2023, sia stata ritualmente depositata entro i quindici giorni. 1.2. Quanto alla questione dedotta con la memoria, appare evidente la sua assoluta inconsistenza, avendo la Corte costituzionale dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dello straniero a pena espiata senza il necessario previo accertamento relativo alla sussistenza, in concreto, della sua pericolosità sociale (Corte cost., sent. n. 58 del 24 febbraio 1995). 2. Nel merito, il ricorso è fondato. Coglie infatti nel segno il rilievo del P.G. ricorrente in ordine totale silenzio della sentenza in ordine all'espulsione ex art. 86 del SAMBOU, pur condannato all'esito del giudizio abbreviato. Si evidenzia in particolare, dal P.G. ricorrente, che il presupposto della concreta pericolosità dell'imputato appariva desumibile da quanto osservato dallo stesso G.u.p. in ordine sia alla impossibilità di ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen., sia ai precedenti specifici a carico del SAMBOU, ostativi alla concessione dei benefici di legge. 3. Non può invece condividersi la richiesta, formulata dal Procuratore Generale in sede di conclusioni, di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata espulsione, e di emissione della relativa statuizione a cura di questo Collegio. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero chiarito che «la sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 - 01). Deve quindi disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo giudizio quanto all'applicazione dell'espulsione del SAMBOU a pena espiata, previo accertamento della sua concreta pericolosità sociale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Così deciso il