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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 55/2012

ECLI:EU:T:2012:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 gennaio 2012 — Phoenix‑Reisen e DRV / Commissione (causa T‑58/10) «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime tedesco relativo ai pagamenti di indennità ai dipendenti delle imprese divenute insolventi e loro finanziamento — Decisione che esclude la configurabilità di un aiuto di Stato — Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che, senza aprire il procedimento d’indagine formale, non qualifica come aiuto di Stato un provvedimento nazionale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE — Ricevibilità — Presupposti (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 30-34)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che non qualifica come aiuto di Stato un provvedimento nazionale — Ricorso di un’impresa concorrente che contesta la fondatezza della decisione — Impresa che non ha dimostrato che la propria posizione sul mercato è sostanzialmente pregiudicata — Irricevibilità (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 35, 44, 46, 48) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione del 19 novembre 2009, C(2009) 8707 def., la quale dichiara che il regime relativo ai pagamenti di indennità ai dipendenti delle imprese divenute insolventi ed al loro finanziamento, previsto dalla normativa tedesca, non costituisce un aiuto di Stato (aiuto di Stato NN 55/2009) (GU C 323, pag. 5).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Phoenix-Reisen GmbH e [OSCURATO:PERSONA] eV (DRV) sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 gennaio 2012 — Phoenix‑Reisen e DRV / Commissione (causa T‑58/10) «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime tedesco relativo ai pagamenti di indennità ai dipendenti delle imprese divenute insolventi e loro finanziamento — Decisione che esclude la configurabilità di un aiuto di Stato — Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che, senza aprire il procedimento d’indagine formale, non qualifica come aiuto di Stato un provvedimento nazionale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE — Ricevibilità — Presupposti (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 30-34) 2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che non qualifica come aiuto di Stato un provvedimento nazionale — Ricorso di un’impresa concorrente che contesta la fondatezza della decisione — Impresa che non ha dimostrato che la propria posizione sul mercato è sostanzialmente pregiudicata — Irricevibilità (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 35, 44, 46, 48) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione del 19 novembre 2009, C(2009) 8707 def., la quale dichiara che il regime relativo ai pagamenti di indennità ai dipendenti delle imprese divenute insolventi ed al loro finanziamento, previsto dalla normativa tedesca, non costituisce un aiuto di Stato (aiuto di Stato NN 55/2009) (GU C 323, pag. 5). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Phoenix-Reisen GmbH e [OSCURATO:PERSONA] eV (DRV) sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
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