CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, delle argomestaziont poste alla hage__Ulla-d-e6s-i-e-ne-iffiptE3n-ata'. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato, nelle ore in cui doveva trovarsi nel proprio domicilio, era stato individuato mentre percorreva una via cittadina e, soltanto alla vista della pattuglia delle Forze dell'ordine, era entrato in una pizzeria. Inoltre, secondo il giudice di merito, non vi era motivo di ritenere che, laddove fosse stato necessario, l'imputato avrebbe potuto acquistare il necessario cibo negli orari consentiti, anziché uscire di casa oltre le 21:00. Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).h P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così