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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 1088/1988

ECLI:IT:COST:1988:1088
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 novembre 1985, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Pretore di Milano la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., assumendo di essere stato avviato al lavoro quale invalido civile a seguito di delibera della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, e che la società convenuta aveva illegittimamente rifiutato di assumerlo.

Concludeva, pertanto, chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e/o sentenza dichiarativa dell'esistenza in capo alla convenuta di un obbligo legale di assumerlo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda sostenendo l'inapplicabilità della disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 5, legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda del Riganti con sentenza 9 gennaio - 10 marzo 1986, avverso la quale proponeva appello la

[OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 (R.O. n. 106/1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che esso determina tra invalidi civili affetti da infermità di natura psichica, i quali sono esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro o di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacità di lavoro.

Ha osservato in proposito il giudice a quo che la menzionata disparità di trattamento della invalidità in relazione all'occasione che ha prodotto l'invalidità stessa trasmoda nell'irrazionalità allorché diventi esclusione degli invalidi civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto produttivo protetto.

Le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio, prosegue l'ordinanza, non possono giustificare, dal punto di vista dell'art. 3 Cost., la esclusione degli invalidi psichici dall'avviabilità al lavoro in un sistema legislativo che, in via generale, ammette l'avviamento per i primi.

2. - Identica questione è stata sollevata, con le medesime argomentazioni, dallo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 (R.O. n. 191/88) nel corso del procedimento civile di appello promosso dalla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 9/25 ottobre 1986, con la quale il Pretore di Milano aveva accolto la domanda dell'invalido civile [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere che fosse costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro.

3. - La medesima questione è stata, altresì, sollevata dal Pretore di Monza con ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 (R.O. n. 141/88) nel corso del procedimento promosso dall'invalido civile [OSCURATO:PERSONA], avverso il rifiuto opposto alla sua assunzione dalla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di Veduggio, che sosteneva l'inapplicabilità della legge n. 462/1968 agli invalidi affetti da infermità psichica.

Il giudice a quo ha sollevato la questione con riferimento, in particolare, alla disparità di trattamento tra invalidi civili psichici ed invalidi di guerra affetti da identica infermità, rilevando, con motivazioni analoghe a quelle, già riferite, addotte dal Tribunale di Milano, la irrazionalità di una normativa che accorda una protezione discriminata a soggetti portatori della medesima minorazione.

4. - Nei tre giudizi sopra menzionati è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza della questione sollevata, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici.

Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale, concernenti la medesima disposizione di legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

I giudici remittenti (Tribunale di Milano: R.O. nn. 106 e 191 del 1988; Pretore di Monza: R.O. n. 141 del 1988) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da minorazioni di natura psichica per violazione dell'art. 3 Cost., verificandosi, senza giustificato motivo, disparità di trattamento con le analoghe categorie degli invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

La questione non è fondata.

Si è già rilevato (sent. n. 163 del 1983) che sul piano costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.

Anche nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai compiti del fondo sociale europeo, sia pure per i fini della sua incentivazione, si intende favorire le persone minorate, purché capaci di inserirsi nel mercato del lavoro.

Successivamente alle dette determinazioni (sent. n. 52 del 1985), dopo avere effettuato una disamina dettagliata della situazione legislativa e amministrativa - stante la problematica in esame, grave e pressante nei suoi valori etico-sociali - si è prospettata la necessità di una normativa sociale, la più puntuale possibile nelle previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del recupero in gioco, nonché l'urgenza di apprestare la corrispondente strumentazione positiva.

E testualmente si è affermato che è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati precetti costituzionali.

A tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti e più urgenti, come si evince dagli altri interventi di questa Corte (ord. n. 487/1988 e n. 951/1988), per cui la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile.

Pertanto, allo stato, la Corte conferma le sue precedenti decisioni, ma se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate ormai le esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali innanzi richiamati.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 novembre 1985, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Pretore di Milano la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., assumendo di essere stato avviato al lavoro quale invalido civile a seguito di delibera della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, e che la società convenuta aveva illegittimamente rifiutato di assumerlo. Concludeva, pertanto, chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e/o sentenza dichiarativa dell'esistenza in capo alla convenuta di un obbligo legale di assumerlo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda sostenendo l'inapplicabilità della disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 5, legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda del Riganti con sentenza 9 gennaio - 10 marzo 1986, avverso la quale proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 (R.O. n. 106/1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che esso determina tra invalidi civili affetti da infermità di natura psichica, i quali sono esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro o di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacità di lavoro. Ha osservato in proposito il giudice a quo che la menzionata disparità di trattamento della invalidità in relazione all'occasione che ha prodotto l'invalidità stessa trasmoda nell'irrazionalità allorché diventi esclusione degli invalidi civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto produttivo protetto. Le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio, prosegue l'ordinanza, non possono giustificare, dal punto di vista dell'art. 3 Cost., la esclusione degli invalidi psichici dall'avviabilità al lavoro in un sistema legislativo che, in via generale, ammette l'avviamento per i primi. 2. - Identica questione è stata sollevata, con le medesime argomentazioni, dallo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 (R.O. n. 191/88) nel corso del procedimento civile di appello promosso dalla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 9/25 ottobre 1986, con la quale il Pretore di Milano aveva accolto la domanda dell'invalido civile [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere che fosse costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro. 3. - La medesima questione è stata, altresì, sollevata dal Pretore di Monza con ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 (R.O. n. 141/88) nel corso del procedimento promosso dall'invalido civile [OSCURATO:PERSONA], avverso il rifiuto opposto alla sua assunzione dalla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di Veduggio, che sosteneva l'inapplicabilità della legge n. 462/1968 agli invalidi affetti da infermità psichica. Il giudice a quo ha sollevato la questione con riferimento, in particolare, alla disparità di trattamento tra invalidi civili psichici ed invalidi di guerra affetti da identica infermità, rilevando, con motivazioni analoghe a quelle, già riferite, addotte dal Tribunale di Milano, la irrazionalità di una normativa che accorda una protezione discriminata a soggetti portatori della medesima minorazione. 4. - Nei tre giudizi sopra menzionati è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza della questione sollevata, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici. Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale, concernenti la medesima disposizione di legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia. I giudici remittenti (Tribunale di Milano: R.O. nn. 106 e 191 del 1988; Pretore di Monza: R.O. n. 141 del 1988) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da minorazioni di natura psichica per violazione dell'art. 3 Cost., verificandosi, senza giustificato motivo, disparità di trattamento con le analoghe categorie degli invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio. La questione non è fondata. Si è già rilevato (sent. n. 163 del 1983) che sul piano costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto. Anche nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai compiti del fondo sociale europeo, sia pure per i fini della sua incentivazione, si intende favorire le persone minorate, purché capaci di inserirsi nel mercato del lavoro. Successivamente alle dette determinazioni (sent. n. 52 del 1985), dopo avere effettuato una disamina dettagliata della situazione legislativa e amministrativa - stante la problematica in esame, grave e pressante nei suoi valori etico-sociali - si è prospettata la necessità di una normativa sociale, la più puntuale possibile nelle previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del recupero in gioco, nonché l'urgenza di apprestare la corrispondente strumentazione positiva. E testualmente si è affermato che è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati precetti costituzionali. A tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti e più urgenti, come si evince dagli altri interventi di questa Corte (ord. n. 487/1988 e n. 951/1988), per cui la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile. Pertanto, allo stato, la Corte conferma le sue precedenti decisioni, ma se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate ormai le esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali innanzi richiamati. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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