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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06950/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui in data 16 ottobre 2018 il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 648 cod.pen.), B) (art. 337 cod.pen.) e C) (ar.73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990) dell'imputazione e ritenuta la continuazione e la recidiva contestata e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei e giorni ventotto di reclusione ed Euro 790,00 di multa, ritenuta la già riconosciuta aggravante di cui all'art. 648, comma 2 cod.pen., prevalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. ed art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'uso personale dello stupefacente rinvenuto e la motivazione adottata sul punto.

3. Il ricorso é inammissibile.

Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Ciò posto, la sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, ha ricavato la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti dalle modalità di detenzione della sostanza stupefacente già confezionata in dosi nella sella del ciclomotore dell'imputato che transitava sulla pubblica via e dal fatto che in sede di convalida l'imputato non abbia fornito elementi a supporto dell'uso personale, circostanza questa contraddetta anche dal fatto che lo stesso fosse privo di occupazione lavorativa stabile.

La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui in data 16 ottobre 2018 il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 648 cod.pen.), B) (art. 337 cod.pen.) e C) (ar.73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990) dell'imputazione e ritenuta la continuazione e la recidiva contestata e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei e giorni ventotto di reclusione ed Euro 790,00 di multa, ritenuta la già riconosciuta aggravante di cui all'art. 648, comma 2 cod.pen., prevalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. ed art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'uso personale dello stupefacente rinvenuto e la motivazione adottata sul punto. 3. Il ricorso é inammissibile. Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Ciò posto, la sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, ha ricavato la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti dalle modalità di detenzione della sostanza stupefacente già confezionata in dosi nella sella del ciclomotore dell'imputato che transitava sulla pubblica via e dal fatto che in sede di convalida l'imputato non abbia fornito elementi a supporto dell'uso personale, circostanza questa contraddetta anche dal fatto che lo stesso fosse privo di occupazione lavorativa stabile. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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