CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 14991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8237/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CAPO D'[OSCURATO:PERSONA] N.66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.815/2023 depositata il 29/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 8237/2024 Numero sezionale 451/2025 Numero di raccolta generale 14991/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che si può provveder sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente ed esse, considerata la desistenza dal giudizio possono liquidarsi come in dispositivo, previa compensazione della metà; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente, previa compensazione della metà residua, alla rifusione alla parte resistente della metà delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 03/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8237/2024 Numero sezionale 451/2025 Numero di raccolta generale 14991/2025 Data pubblicazione 04/06/2025