CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.In mancanza di richiesta di trattazione scritta, il procedimento è stato svolto con ritocartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in parziale riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 20febbraio 2023, ha riqualificato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quello di oltraggio.2. Ha proposto ricorso l’imputato deducendo, con un unico motivo, inosservanza oerronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Per effetto della riqualificazione del reato di resistenza in quello di oltraggio, avvenutasolo con la sentenza di secondo grado, il ricorrente sarebbe stato leso nelle sue prerogativedifensive, per non essersi potuto avvalere della causa estintiva del reato prevista dal quartocomma dell’art. 341-bis, cod. pen. che opera in caso di risarcimento del danno, a condizioneche questo intervenga prima del giudizio. Vengono richiamati i principi affermati dalla sentenza Corte EDU Drassich c. Italia del2007, e quelli di cui alla sentenza Pélissier e Sassi c. Francia n. 25444/94, par. 51, sullanecessità che, in caso di diversa definizione giuridica del fatto, sia instaurato ilcontraddittorio, affinché sia consentito alle parti di esercitare i diritti di difesa in manieraconcreta ed effettiva. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, ha concluso nei termini riportati in epigrafe, assumendo che la Corte di appelloabbia fatto corretto governo dei principi in materia di correlazione tra accusa e sentenza.4. In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato con ritocartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Non è controverso che nella sentenza impugnata, invariato il fatto nei suoielementi costitutivi, ne sia stata operata solo una differente qualificazione giuridica,essendosi ritenuta la penale responsabilità dell’imputato, a cui era contestato il reato diresistenza a pubblico ufficiale, per il diverso reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen.Le doglianze difensive attengono alle modalità della riqualificazione, avvenuta – sisostiene - in violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU dell’11dicembre 2007, Drassich c. Italia, senza contraddittorio preventivo e in pregiudizio delleragioni difensive.3. Per comprendere gli aspetti focali della sollevata questione, è utile premettere cheil sistema disegnato dal codice di rito, nel suo impianto originario, si connota per l’asimmetriatra le modifiche dell’imputazione che riguardino il dato storico-fattuale e l’inquadramento inuna differente fattispecie incriminatrice. A mente degli artt. 516, 519, 520 e 521 cod. proc. pen., se le modifiche in factodevono essere formalmente contestate all'imputato, con un ampio corredo di garanziedifensive, in mancanza innescandosi un meccanismo regressivo (con l’obbligo per il giudicedi disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché l’azione penale siaesercitata in modo conforme alle risultanze processuali), di contro, la riqualificazione nonrichiede che il giudice dia preventiva informazione all'imputato. Il potere di attribuire ai fattiuna differente definizione giuridica è, invero, espressione del principio di legalità, il quale nontollera limitazioni in ordine all’inquadramento giuridico dei fatti e, anzi, ne impone il costanteadeguamento sub specie iuris. Come sancito dalle Sezioni Unite, ricondurre la fattispecieconcreta allo schema legale che le è proprio trova fondamento nella valenza generale dellaregola contenuta nell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. e nella sua applicazione analogica(Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239 – 01e 02, in motivazione).4. Tale scenario ha subito nel tempo una significativa evoluzione.4.1. La sentenza Drassich, richiamata dal ricorrente a fondamento dei propri assunti,si colloca nell’alveo del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo –leading case la sentenza Grande Camera 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia – chetende ad allineare le vicende modificative della imputazione, in facto e in iure, con riguardoai diritti di difesa. La Corte europea ravvisò una violazione dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, letterea) e b), CEDU nella decisione adottata dalla Corte di cassazione “a sorpresa”, ossiadirettamente nella sentenza conclusiva del giudizio, senza consentire all’imputato diinterloquire sulla diversa definizione giuridica che aveva impedito di dichiarare il reato estintoper prescrizione.Sulla considerazione che l’art. 6 riconosce il diritto dell’imputato di essere informato,non solo del motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti, ma anchedella qualificazione giuridica data a tali fatti, posto che una informazione precisa e completadelle accuse a carico è condizione fondamentale della equità del processo, i Giudicisovranazionali affermarono che va assicurata, a fronte della riqualificazione, la possibilità diesercitare i diritti di difesa sul punto, in maniera concreta ed effettiva. 4.2. Di seguito, si è tuttavia radicato nell'ordinamento nazionale un orientamentosecondo cui l’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica differente daquella enunciata nell'imputazione, che sia avvenuta - come nella specie - all’esito delgiudizio di appello, non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche pereffetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., edell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea – a proposito dellasuindicata garanzia informativa - qualora la nuova definizione del reato fosse nota ocomunque prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto una lesione deidiritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (tra lemolte, v. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).4.3. L’assetto codicistico originario è stato da ultimo modificato, anche - ma non solo- per il necessario adeguamento ai principi tracciati dalla Corte alsaziana, per effetto dellariforma Cartabia.In particolare:- l’art. 423 cod. proc. pen., interpolato con il comma 1-bis ad opera dell’art. 23, comma1, lett. i), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede ora un meccanismo c.d. bifasico dicontrollo dell’imputazione sotto il profilo della correttezza della definizione giuridica, che hapositivizzato lo schema a matrice pretoria di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, Battistella,affidato al giudice dell’udienza preliminare ovvero, se questa manchi, al giudice dell’udienzadi comparizione predibattimentale. La modifica è ispirata ad istanze di speditezza, proiezionedel principio costituzionale di ragionevole durata ex art. 111 Cost. - posto che la verifica incontraddittorio dà luogo a retrocessione degli atti, ai fini dell’adeguamento dellaqualificazione giuridica al fatto, solo nel caso in cui il pubblico ministero non si siaconformato all’invito del giudice ad operare le necessarie modifiche - e, al tempo stesso, adistanze di deflazione, in quanto la corretta impostazione ab origine del giudizio favoriscel’accesso ai riti alternativi;- un onere di preventiva informazione nei confronti dell’imputato, con riguardo allemodifiche de iure, è stato previsto dall’art. 611, comma 1-sexies, introdotto dall'art. 35,comma 1, lett, a), n.2), d.lgs. n. 150 cit., quando sia la Corte di cassazione a dare al fattouna definizione giuridica diversa, dovendo in tal caso essere previamente instaurato ilcontraddittorio sul punto.5. In questo articolato contesto, il tema della non corretta qualificazione giuridica delfatto in addebito e della sua incidenza sulle prerogative difensive, è stato impostatonell’ottica della prevedibilità per l’imputato e del correlato onere di diligente attivazione postoa suo carico.5.1. Con riferimento alla ipotesi in cui l’errata definizione giuridica abbia impeditol’accesso ai riti alternativi, siccome non ammissibile in relazione al reato originariamenteascritto, ma consentito, invece, con riguardo al reato diversamente ritenuto, si sonodelineate le seguenti, comuni coordinate interpretative. Quanto al patteggiamento e alla oblazione, si è riconosciuta all’imputato la facoltà diaccedervi all’esito della riqualificazione, a condizione che lo stesso si sia fatto parte attiva,prospettando con una tempestiva richiesta la possibilità di patteggiare la pena (Sez. 5, n.5493 del 03/12/1997, dep. 1998, Montella, Rv. 209567 – 01) o di oblare sulla base delladiversa definizione giuridica del fatto (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv.259925 – 01; Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029 – 01).5.2. Nella stessa linea ricostruttiva, si collocano due importanti pronunciamenti dellaCorte costituzionale.5.2.1. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 131 del 2019, la Consulta hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e521, comma 1, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., inun caso in cui l’imputato aveva tempestivamente richiesto la sospensione del procedimentocon messa alla prova, prospettando, nel contempo, la riqualificazione giuridica del fatto, cheil giudice aveva ritenuto possibile solo all’esito del dibattimento; e ciò sulla considerazioneche la disciplina vigente può essere interpretata, in una prospettiva costituzionalmente econvenzionalmente conforme, in modo da consentire l’ammissione al beneficio in taleevenienza, senza necessità di sollecitare l’incidente di costituzionalità.5.2.2. Con la sentenza n. 192 del 2020, investita della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 141, comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., in rapporto alla inviolabilitàdel diritto di difesa ex art. 24 Cost., nella parte in cui la suindicata disposizione non prevedeil meccanismo della restitutio in integrum per formulare la domanda di oblazione, quando laprospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata e perla quale l’oblazione non era ammissibile, sia emersa nel dibattimento, su iniziativa delgiudice e in mancanza di una modifica formale dell’imputazione, la Consulta ha ritenuto chenon sia censurabile l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite circa la configurabilità diun onere per l’imputato, di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesariguardo all’inquadramento giuridico della vicenda.Vengono richiamate, al riguardo, le citate pronunce rese dalle Sezioni UniteAutolitano e Tamborrino, le quali hanno escluso che il meccanismo della rimessione intermini possa trovare applicazione a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto dispostadal giudice, a meno che l’imputato si sia premurato di far rilevare preventivamente l’errore didiritto, contestualmente proponendo domanda di oblazione.La sentenza Tamborrino, in particolare, ha rimarcato l’onere di interlocuzione chealla difesa compete su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione, al fine discongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato apredisporre per un procedimento, quello oblativo, idealmente teso ad evitare - e non aseguire - gli esiti del dibattimento; un onere che, se non adempiuto, ben può far insorgere lapreclusione temporale, diversamente consentendosi all’imputato di lucrare uno slittamento inavanti, e di riservarsi di vagliare se domandare l’oblazione, previa derubricazione del fatto,secondo la propria convenienza, solo all’esito del giudizio. A fondamento di tali assunti, le Sezioni Unite sottolinearono che altro è il mutamentodel dato storico su cui si basa l’accusa, legato alle risultanze probatorie, che la difesa non èragionevolmente tenuta ad «antevedere» per adeguare ad esso le proprie strategie in puntodi opzione per un rito speciale; altro è l’inquadramento nell’uno o nell’altro paradigma normativo, sul quale l’imputato è in grado di «interloquire subito, nell’esercizio del suo dirittodi difesa, particolarmente in rapporto ai riflessi sull’accessibilità al meccanismo oblativo,dolendosi, in specie, di una qualificazione scorretta».6. In senso contrario a tale impostazione non varrebbe richiamare un più recentearresto della Corte di giustizia (sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K.), che ha ribaditola valenza della garanzia informativa in punto di qualificazione giuridica. La Corte di Lussemburgo ha affermato, in tale sentenza, che l’art. 6, par. 4, delladirettiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul dirittoall’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che osta a unagiurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di unprocedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa,senza informare tempestivamente l’imputato in un momento e in condizioni che gliconsentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire allostesso la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazionead essa. Questa Corte, a seguito di tale pronuncia, ha stabilito che il giudice di appello puòqualificare in sentenza il fatto diversamente dall'imputazione anche se l'imputato non abbiapreventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare ilcontraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata allo stesso la possibilità di contestare la diversaqualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione; la quale, ove ritenga chela nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituirel'imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso laproposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa (Sez.5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 - 01).Nello stesso senso, si è anche affermato che il giudice di appello, pur in presenza diimpugnazione del solo imputato, può riqualificare il delitto di atti persecutori nella diversa epiù grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nel rispetto delle garanziedel giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridicasia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata unamodifica "in peius" del trattamento sanzionatorio. Ciò perché la possibilità di proporre ricorsoper cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non vengaprospettato alcun "vulnus" in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediantel'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione (Sez. 6, n.11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01).7. Tornando alla vicenda qui al vaglio, anzitutto, la sentenza impugnata haevidenziato come il reato di resistenza, originariamente contestato, e quello di oltraggioabbiano struttura omogenea, sia per l’interesse giuridico tutelato, che per la condotta, rivoltacontro soggetti dediti all’espletamento di un munus publicum, sicché la riqualificazione eraprevedibile e, invero, nemmeno è stata contestata in ricorso, nè sono state prospettateesigenze di prova in dipendenza di essa.Quanto alla impossibilità di avvalersi della causa estintiva del reato prevista dalquarto comma dell’art. 341-bis cod. pen., la deduzione, pur se astrattamente non infondata,non è sostenuta da interesse.Difatti, risulta pianamente dal dato normativo che la predetta causa estintiva,correlata alla riparazione del danno:- postula l’integralità del risarcimento, il quale deve essere comprensivo della totaleriparazione di ogni effetto dannoso nei confronti, non della sola persona fisica primariamentelesa nell’onore e nel prestigio, ma anche, e in perfetta coerenza con la natura plurioffensivadel reato, nei confronti dell’ente di appartenenza. In una prospettiva riparatoria-risocializzante, si è inteso promuovere, con tale causa estintiva, «il fattivo adeguamento delreo ai valori sociali offesi mediante la commissione del fatto» (Sez. 6, n. 9432 del12/02/2026, Geraldo, n.m.);- è soggetta ad uno sbarramento temporale che ne rivela la funzione primariamentedeflattiva, dovendo essa intervenire «prima del giudizio». Tale sintagma, diversamente daquanto argomentato dalla difesa, scandisce un limite non superabile in questa sede,essendosi già condivisibilmente osservato che, proprio in ragione della detta finalitàdell’istituto, la sua concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunitàdell'imputato che sia maturata all'esito dello svolgimento del dibattimento (Sez. 6, n. 50996del 12/09/2019, Caresana, Rv. 277443). Come la giurisprudenza di questa Corte ha rilevatoin relazione al diverso istituto della attenuante della riparazione di cui all’art. 62, comma 1, n.6) cod. pen., anch’essa soggetta allo stesso limite temporale della anteriorità al giudizio, talelimite non è suscettibile di essere spostato in avanti «in modo non predeterminabile edinvece dipendente dal contingente andamento del processo» (Sez. 3, n. 15750 del16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01).Va altresì considerato che, se la richiesta dei riti alternativi, vale a dire l’opzione delmodulo processuale, costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto didifesa (Corte cost. n. 148 del 2004), lo stesso non può dirsi per una causa di estinzione che,per come costruita, è destinata ad operare prima e indipendentemente dal giudizio. Edinvero, al giudice non è rimesso alcun apprezzamento della congruità della riparazione, enon potrebbe essere dichiarato estinto il reato se sia stata formulata solo un’offerta,ancorché nelle forme della offerta reale, e valutata economicamente adeguata dal decisore,ove la stessa sia stata rifiutata dagli aventi diritto.Premialità e deflazione sono, dunque, profili che, in relazione alla causa diestinzione del reato di oltraggio, risultano strettamente connessi, non potendo realizzarsil’effetto estintivo se l’iniziativa riparatoria non sia stata tempestiva.Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorrente non potrebbe utilmente dolersidella mancata instaurazione del contraddittorio sulla qualificazione giuridica per far valere lariparazione, in quanto il risarcimento, con la sollecitazione a riqualificare il fatto, non vi èstato nella fase preliminare, in cui tale diversa qualificazione era prevedibile, e neppure vi èstato in seguito.8. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché al pagamento della somma, che si ritiene equo determinare nellamisura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]