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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26874/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: ARICO'MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LICCARDOGIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MAGLIONEVINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PAPAANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RISOMICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SINISTROGIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo : -per ARICO' MASSIMILIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità deiricorsi; - per [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e SINISTROGIUSEPPE il rigetto dei ricorsi; -per chiede il rigetto del ricorso; per chiede il rigetto del ricorso. uditi i difensor i presenti degli imputati avvocati [OSCURATO:PERSONA] , GIOVANNI RENDINAe [OSCURATO:PERSONA] che hanno conclu so chiedendo l'accoglimento de i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli , c on la sentenza indicata nel preambolo , in riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale d ella medesima sede giudiziaria indata 20.7.2022 ha rideterminato , su accordo delle parti sensi degli artt.599 e 599 - bis cod. proc. pen. , la pena inflitta a : - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo N), in anni due , mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00di multa -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A),in anni sei, mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle contestate aggravanti ; - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei delitto di estorsione pluriaggravatadi cui al capo F), in anni quattro , mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art 629, secondo comma,cod. pen. ; -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravati di cuiai capi ) e F) , in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di quel capo D), in anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art 629, secondo comma,cod. pen.

LaCorte distrettu ale ha , altresì, rideterminato in anni sette di reclusione la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A) e del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo N), previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante diquell'articolo 416 - bis , quarto comma, cod. pen.

Infine,ha confermato la condanna nei confronti di : -[OSCURATO:PERSONA], ritenuta colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravati di cui ai capi E) ed F), e per l'effetto, condannata alla pena di anni seu di reclusioneed euro 10.000, 00 di multa ; - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravaticui ai capi E) ed F), e, per l'effetto, condannato alla pena di anni sei direclusione ed euro 10.000, 00 di multa ; -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del diritto associativo di quel capo A) e deidelitti di estorsione pluriaggravati di cui capi D), E), F), G), I), L), e M) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione ; -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A) e del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo D), e, per l'effetto, condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione.

2. Il compendio probatorio posto a fondamento de l giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati è costituito dalle dichiarazioni , in vario modoaccusatorie, rese dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese , d a più sentenze irrevocabili , dai risultati dell'attività di intercettazione , telefonica e ambientale,dalle attività di perquisizione e sequestro nonché di osservazione e controllo del territorio svolte in numerose occasioni dal personale di polizia giudiziaria.

Ilcomplesso di tali elementi probatori ha consentito di accertare l'operatività nelperiodo di interesse del sodalizio mafioso contestato al capo A) della rubrica conparticolare riguarda al settore delle estorsioni ai commercianti operanti n elle zonedi Melito di Napoli e ne i comuni limitrofi .

L’attività investigativa ha preso avvio da un controllo effettuato il 15 novembre2013 dai C arabinieri e dalla successiva perquisizione dell’auto vettura FiatPanda su cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

A ll’ interno del veicolo veniva rinvenuta un'agenda riport ante i nominativi di numerose attività commerciali con accanto diverse diciture quali “ ok ” , “ ripassare ” , “negativi”.

Supponendoche si trattasse di atti inerenti alla im posizione di tangenti ai dannidei negozianti , venivano avviate varie attività investigative - tra cui quella , rivelatasi fondame ntale, di captazione ambientale degli uffici dell ’ ASCOM di Melito, dal marzo 2019 divenuta AICAST - tese ad accertare l'effettiva perpetrazione dei delitti di estorsione da parte di soggetti appartenenti alle consorteriecamorristiche.

Dalle intercettazioni , registrate sin dai primi mesi dell'anno 2014 , emergevano numerosi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] , presidente della suddetta associazione,i componenti del “ gruppo estorsione ” del sodalizio A mato – P agano ealcuni personaggi di rilievo del medesimo sodalizio criminale , aventi ad oggetto anche e soprattutto la gestione delle attività di imposizione dei gadget pubblicitariai commercianti di quell'area territorial e.

Uncontributo particolarmente significativo veniva reso d alle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] .

Caiazzo,direttamente coinvolto nel sistema, forniva preziose e dettagliate informazionisulle modalità in cui si articolava il fenomeno estorsivo attenzionato , ovvero attraverso l’imposizione durante il periodo natalizio ai negozianti e gli imprenditori del l'acquisto di gadget pubblicitari , di modestissimo valore commerciale,ad un prezzo variabile il cui versamento nascondeva il pagamento diuna vera e propria tangente. 3.Le posizioni dei singoli imputati .

3.1. [OSCURATO:PERSONA]’ è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo N) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6 . 000 ,00 di multa.

Nelgiudizio di appello ha rinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen. la pena di anni due, mesi otto di reclusioneed euro 4.000,00 di multa. 3.2.I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevolidei delitt i di estorsione pluriaggravata di cui a i cap i E) e F).

Secondola ricostruzione dei Giudici del merito, agendo in concorso con altri , avevano contribuito ad imporre , in occasione delle festività natalizie degli anni 2017e 2018, a centinaia di operatori commerciali di Melito e Mugnano , l'indebito acquisto, al prezzo di 100 o 150 euro, di gadget/pacchi/pubblicità di scarso valore,mediante minaccia consistita nella prospettata provenienza della richiesta da appartenenti al clan Amato - Pagano , organizzazione criminale di natura camorristica, nota nel territorio per esercitarvi da molti anni un penetrante e diffusocontrollo.

L’attivitàestorsiva, che aveva procurato complessiv i incass i annuali pari a circa 90.000 euro per l’anno 2017 e a 80.000 euro per l’anno successivo, con conseguenteingiusto profitto ai danni delle vittime , prevedeva una distribuzione deiruoli tra i concorrenti ed il coordinamento organizzativo di [OSCURATO:PERSONA] : alcuni erano addetti alle visite presso i singoli esercizi commercial i in cui proponevano ai titolaril'acquisto dei gadget , lasciando intendere l a loro appartenenza al clan e , in caso di necessità, si premuravano di segnalare all’organizzazione il nome dell'esercentecommerciale che aveva rifiutato l'acquisto ; altri provvedevano alla consegna dei "pacchi/gadget/pubblicità" e a lla riscossione delle somme di denaro;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano , invece, di fornire il materiale pubblicitario (accendini, calendari, penne) da inserire nei “ pacchi ” , provvedendo,dietro compenso , a compiere tutte le operazioni necessarie ( dalla stampigliatura,alle iscrizioni serigrafiche fino al confezionamento ). 3.3.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto , in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto associativo di cui al capo A) dell’imputazione e, per l'effetto,condannato alla pena di anni otto di reclusione.

Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - biscod. proc. pen. la pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialle contestate aggravanti.

3.4. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado, colpevole del delitto associativo di cui al capo A) nonché del delitto di estorsionepluriaggravata di cui al capo N) e, per l'effetto, condannato alla pena dianni otto e mesi otto di reclusione.

Harinunciato a tutti i motivi di impugnazione riguardanti il merito, con la solaeccezione di quelli relativi al profilo strettamente sanzionatorio.

3.5. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo D) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6 . 000,00 di multa Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - biscod. proc. pen. la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo F) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6 . 000,00 di multa.

Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - biscod. proc. pen. la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. 3.7. [OSCURATO:PERSONA] , oltre a concorrere alla consumazione dei reati di estorsionepluriaggravati di c u i ai capi D), E), F), G), I), L) e M), è stato ritenuto colpevole di aver presoparte all’ associazione di stampo camorristico denominata clan Amato -Pagano, operante in Napoli, Scampia, Secondigliano ed altre zone limitrofe,con condotta perdurante iniziata dall'anno 2005 .

A suo carico si è accertato lo svolgimento del ruolo di coordinatore delle estorsioni perpetrate dal sodalizio , principalmente la vendita/imposizione dei gadget pubblicitari , abilmente sfruttando la sua qualità di presidente dell'associazionecommercianti di Melito (ASCOM), attiva dal gennaio 2000, per poi assumere , a partire dal 20 Marzo 2019 , il ruolo di rappresentante legale dell'associazione industria commercio artigianato servizi turismo e trasporti (AICAST) e, conseguentemente, la conoscenza profonda delle attività commercialiinsistenti sui territori di Melito e Mugnano , nonché il coordinamento delleattività estorsive . 3.8.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado, colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravati di quei capi E) ed F) e ,per l'effetto, condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.

Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00di multa, così determinata: pena base per il più grave delitto di cui al capo E), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanzaaggravante di cui all'art 629, secondo comma, cod. pen., anni cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata per la circostanza di quell'articolo 416 -bis.1 cod. pen. ad anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di estorsionedi cui al capo E) ad anni sette di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridottaper il rito abbreviato alla pena finale predetta.

3.9. [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto colpevole del reato di partecipazioneal clan [OSCURATO:PERSONA] , sin dalla sua costituzione .

In particolare, si è ritenuto che egli avesse apportato il suo contributo partecipativonel settore delle estorsioni ai danni degli operatori commerciali di Melito e di Mugnano, contribuendo, in particolare, alla consumazione delle estorsionidi cui al capo D) , avente ad oggetto l'imposizione degli indebiti acquisti di gadget in occasione delle festività natalizie dell'anno 2014 , scegliendo e coordinandoi correi incaricati di recarsi presso i singoli esercizi commerciali per esternarele proposte.

4. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] . 4.1.[OSCURATO:PERSONA] ò ricorre , per il tramite del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui denuncia mancanza erroneità e contraddittorietà della motivazione con conseguente nullità della sentenza.

LaCorte si è limitata a ritenere irrilevanti le questioni sulle quali vertevano i motividi appello , ritenendo decisiva la rinuncia .

Avrebbe dovuto , invece, rilevare l'assolutacarenza di prova in ordine alla consapevolezza del carattere estorsivo dellerichieste di denaro avanzate dal ricorrente .

Parimenti,risultano insussistenti gli estremi, specie di carattere soggettivo, siadell'aggravante delle più persone riunite sia dell'aggravante dell ’agevolazione edel metodo mafioso .

4.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per il tramite del comunedifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA], c he ha redatto un unico atto di impugnazioneaffidato a tre motivi . 4.2.1.Con il primo è dedotta v iolazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità per i reati di cui capi E) e F) , anche sottoil profilo del mancato esame delle doglianze esposte nell’atto di ap p ello .

Secondoil ricorrente, il percorso logico - giuridico della sentenza non offre , anche considerato l’omesso esame di tutti i rilievi difensivi, una adeguata motivazione circa la sussistenza, in capo agli odierni imputati dell'elemento psicologicorichiesto dalla norma incriminatrice.

Il materiale investigativo confluito nel fascicolo del giudizio abbreviato è statooggetto di travisamento della prova da parte del G.U.P e successivamente anchedalla Corte di Appello .

Contrariamentea quanto ritenuto dai Giudici del merito , [OSCURATO:PERSONA] si è interfacciata con il correo [OSCURATO:PERSONA] sempre e soltanto nella sua qualità di imprenditrice titolare di una ditta individuale , che si occupav a di stampa e serigrafia,interessata alla proposta commercia le avanzata d a l suo interlocutore, ritenuto contraente pienamente affidabile in virtù della carica di presidente dell'associazione di categoria dei commercianti di Melito di Napoli , in più occasioniprotagonista di iniziative pubbliche sul territorio . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcun ruolo gestionale e direttivo , né nella scelta degli esercizi commerciali interessati , né nella determinazione della quantità dei gadget richiesti , né in occasione della pattuizione del prezzo, essendosi limitata esclusivamente ad eseguire la prestazio n e contrattuale cui si era obbligata ed essendo rimasta totalmente ignara delle eventuali offerte e proposte, nonché delle modalità con cui queste venivano prospettate ai commercianti di zona, da chi venivano attuate e soprattutto da chi venivano direzionate.

Nonaveva, quindi , avuto alcuna consapevolezza e volontà (ELIMINARE del piano criminoso ) di agevolare il sodalizio criminoso attraverso il sistema delle imposizioni, atteso il ruolo ancillare e di mera esecutrice di quanto a lei commissionatodal presidente [OSCURATO:PERSONA].

Alpiù, alla [OSCURATO:PERSONA] può addebitarsi di avere svolto le prestazioni rich i e ste in evasione delle obbligazioni tributarie, servendosi di altri colleghi operanti nel settore per il rilascio delle fatture fiscali da consegnare ai commercianti che le richiedevano.

Dalle intercettazioni non si ricava il dato della conoscenza da parte della ricorrentedel coinvolgimento nell’operazione del clan Amato - Pagano .

Basti pensare che in nessuna occasione si è registrata la concomitante presenza o anche un solo incontro tra la [OSCURATO:PERSONA] e un coimputato legat o al predetto sodalizio se si esclude un fugace saluto con [OSCURATO:PERSONA] , causalmente incontrato sulla porta di ingresso degli uffici dell’ associazione presiedutada P apa.

Conargomenti parimenti illog ici ed attraverso il travisamento del compendio probatorio,la Corte territoriale ha ritenuto il pieno coinvolgimento nell’ attività estorsivadel marito della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .

Alladifesa che aveva evidenziato , esibendo all’uopo idonea documentazione , che [OSCURATO:PERSONA] era titolare , da molti anni prima dei fatti delittuosi , di una propriaditta esercente l’ attiv ità di cura e della manutenzione del verde pubblico eprivato e che , pertanto , non aveva avuto alcuna possibilità di occuparsi della stamperia della moglie , che lavorava in nero , la Corte non ha opposto alcun argomento convincente , continuando ad attribuire rilevanza a un numero insignificantedi intercettazioni il cui conte nu to non ha valenza accu s atoria .

Nonè condivisibile il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata che ha esteso la rilevanza probatoria del l'attività di captazione iniziata nel 2018 per dimostrare la responsabilità concorsuale dei ricorr e nti anche con ri ferimento al medesimo fatto estorsivo, consumatosi l'anno precedente .

Difetta , infatti, qualsivoglia riscontro estrinseco , mentre alcuni dialoghi s ono indicativi della circostanzache i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non erano stati coinvolti nel l'anno 2017alla operazione commerciale dei gadget natalizi.

4.2.2. Con il secondo motivo è dedotta v iolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ art. 629 , secondo comma , cod. pen. , all'art. 628 terzocomma n. 1) e 3) cod. pen. nonché all'art. 416 - bis . 1 cod. pen.

La sentenza impugnata , con riferimento alla posizione specifica dei ricorrenti,non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell e circostanzeaggravanti ad effetto speciale delle più persone riunite e dell'essere la violenza o la minaccia stata posta in essere da persona che fa parte di un'associazionemafiosa.

Nonè stato affrontato il tema , già sottoposto dalla difesa nell’atto di appello , della consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla simultanea presenza in occasione delle offert e dei gadget pubblicitari di più soggetti in grado di avvalersi della forza di intimidazione promanante dall'associazione camorristica denominata clan Amato - Pagano , non ostante sia rimasto accertato che la [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata all'oscuro delle modalità di svolgimentodelle fasi di consegna della merce ai commercianti acquirenti nonché delle modalità di pagamento, essendosi limitata alla consegna della merce a d AntonioPapa.

L'aggravantedell’art. 416 - bis .1 cod. pen. è stata ritenuta sussistente senza il necessario confronto con l'intero compendio probatorio acquisito al fascicolo delgiudizio abbreviato , che esclude conta t ti abituali ed intensi tra i ricorrenti ed i coimputati ri tenuti affiliati alla consorteria camorristica , con l’esclusione di [OSCURATO:PERSONA] , che però era frequentato esclusivamente nella qualità di presidente dell'associazione dei commercianti di Melito , senza alcuna consapevolezza che l’ operazione commerciale dallo stesso proposta fosse riconducibileal clan Amato - Pagano.

4.2.3. Con il terzo motivo è dedotta viol azione di legge e vizio di motivazionein relazione all'art. 62 - bis c.p.

LaCorte d'Appello h a escluso il beneficio sulla scorta di una “ motivazione suppositivae per certi versi contraddittoria ” , facendo leva sul fine asseritamente perseguitodi agevolare il clan Amato - Pagano , di cui tuttavia non vi è adeguata prova.Ha preferito procedere ad una valutazione globale ed indifferenziata delle posizioni soggettive di tutti gli imputati pur chiamati a rispondere di addebiti molto diversi , il che ha impedito di apprezzare, in conformità a i parametri normativie dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi positivi dedotti da lla difesa: il ruolo marginale, le ammissioni fatte in sedeprocessuale, la personalità positiva . 4.3.[OSCURATO:PERSONA] ricorre , per il tramite del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA]Senese, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e viziodi motivazione relazione all'articolo 416 - bis quarto comma cod. pen.

Lamenta che la Corte territoriale, erroneamente applicando l’art. 599 bis cod. proc. pen., ha continuato a ritenere sussistente l'aggravante dell’associazionearmata in assenza di prova che l'imputato fosse a conoscenza delladisponibilità di armi da parte della consorteria criminale .

La Corte d'appello , in sede di ratifica del concordato , avrebbe dovuto procederead un 'autonoma analisi volta all'eventuale esclusione dell'aggravante de qua o alla sua soccombenza nel giudizio di bilanciamento con le concesse attenuantigeneriche, così da pervenire a d una pena finale diversa e quindi meno gravosarispetto a quell a indicat a. 4.4.[OSCURATO:PERSONA] ricorre , per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione.

Lamentache la sentenza impugnata , nel negare il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti , ha accomunato ingiustificatamente la sua posizione a quella degli altri imputati rinuncianti ai motivi di appello.

La Corte di appello , nel determinare il trattamento sanzionatorio ed in particolarenel formulare il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravanti, non ha operato il confronto tra le singole posizioni , muovendo dall’erroneo presupposto che tutti avessero le medesime caratteristiche soggettive e tutti fossero destinatari dello stesso capo di imputazione con la conseguenzadi appiattire le posizioni .

Avrebbe, invece, dovuto esaminare ogni singola posizione valuta ndo caso per caso l'opportunità di riconoscere o meno la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Se così avesse fatto , avrebbe dovuto necessariamentevalorizzare il dato , pacifico ed incontestato, che [OSCURATO:PERSONA] , a differenzadegli altri imputati , era incensurato e giovanissimo.

4.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Poziello, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e viziodi motivazione in relazione gli art t. 133 e 62 - bis cod. pen.

Lamenta l'assenza di idonea motivazione attestante il percorso logico giuridico adottato dalla Corte distrettuale in punto di negazione implicita dell'invocato beneficio di cui all’ art . 62 - bis cod. pen. n ella massima estensione , nonchél'assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento dell ’ attenuante delcontributo di minima importanza .

Lasentenza impugnata avrebbe dovuto tenere in considerazione i positivi elementi offerti dalla difesa al fine di attenuare la pena ed in particolare il positivo comportamento proc essuale , la collaborazione prestata ed il ravvedimento. 4.6.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Gentile, articola un unico motivo con cui denuncia mancanza erroneità econtraddittorietà della motivazione , con conseguente nullità della sentenza.

LaCorte si è limitata a ritenere irrilevanti le questioni sulle quali vertevano i motividi appello , ritenendo decisiva la rinuncia.

Avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza della fattispecie di estorsione sia sottoil profilo oggettivo , sia sotto il profilo soggettivo .

Difettanogli elementi probatori da cui de sumersi che i soggetti addetti alla venditadei gadget abbiano tenuto una condotta idonea a integrare la minaccia o laviolenza.

Carenteè la prova che il ricorrente fosse consapevole di agire nell'interesse diun'entità rilevante ex art . 416 - bis cod. pen. , come tale portatrice di una carica autonomadi intimidazione e non bisognevole pertanto di concreta esplicitazione

4.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensoredi fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi.

4.7.1. Con i primi due motivi, deduce, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, violazione della norma incriminatricedi cui all’art. 416 - bis cod. pen. , a mente dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen nonché, a mente dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazionerispetto all'accertamento fattuale contenuto negli atti utilizzabili ai fini della decisione e , nello specifico , rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto di alcune specifiche conversazioniintercettate.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha recepito acriticamente le osservazionidel G.i.p. e non ha preso in esame le argomentazioni difensive.

Ha, infatti, continuato a ritenere attendibili le dichiarazioni di Caiazza secondocui [OSCURATO:PERSONA] era al servizio della consorteria a partire dall'anno 2005 e fino ad una dat a non individuata , vestendo i panni del "loro uomo che stava al Comune", probabilmente dietro la corresponsione dello stipendio , nonostante l’inverosimiglianzae l’assenza di riscontri.

Nessunarisposta è stata fornita ai ril iev i difensivi che avevano evidenziato la contraddittorietàdelle dichiarazioni accu sat orie di Caiazza .

LaCorte avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell’assenza del nome di [OSCURATO:PERSONA] nellibro paga, consegnato dal lo stesso Caiazza all'Ufficio di Procura , all'atto della dichiarazionedi voler e intraprendere il percorso di collaborazione con la giustizia, in cui erano annotati i soggetti regolarmente stipendiati dal clan, e, correlativamente,le ragioni della perduranza de i suoi rapporti con l’associazione nonostantela cessazione della corresponsione dello stipendio dopo la cattura di DomenicoAntonio Pagano .

Dallalettura complessiva degli atti utilizzabili ai fini decisori, non si rinviene alcunaprova certa idonea a dimostrare né che [OSCURATO:PERSONA] fosse sti p endiato dal clan, né che godesse dei proventi illeciti derivanti dalle svariate attività delittuose postein essere dalla stessa associazione, né che , come r i fe r ito dal colla b oratore , fossedirettamente e materialmente coinvolto nel giro dell'estorsioni , essendosi , atutto concedere , limitato ad individuare i commercianti a cui proporre l'acquisto dei gadget natalizi , oggetto delle imputazioni dei reati fine , senza ma i parteciparead attività in qualche modo volte a coartare la lor o volontà. [OSCURATO:PERSONA], nel descrivere le modalità adottate al fine di proporre i gadget pubblicitari agli esercenti locali, ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse personalmentedetta attività attraverso la spendita del nome della consorteria, néche lo stesso agisse allo scopo diretto di operare a discapito dei commercianti cheavrebbe - stante la sua qualità professionale - dovuto invece tutelare.

Al contrario, dall e conversazioni captate, in particolare dalla n. 4285 del 15.09.2014, si desume che l'intento del [OSCURATO:PERSONA] era quello di evitare che i commerciantipotessero essere sottoposti a pressioni, ripudiando espressamente l'attivitàestorsiva.

LaCorte distrettuale , in punto d i a ffermazione di re sponsabilità per il delitto associativosi è soffermat a solo sul concorso nei diversi delitti estorsivi ascrittigli e s ui rapporti con soggetti intranei al sodalizio, ma non ha approfondito né il tema della sussistenza del dolo d'appartenenza , inteso come volontà del soggetto di partecipare alla vita dell'associazione camorristica clan Amato - Pagano, condividendone gli scopi , né il tema dello stabile inserimento nel sodalizio con un contributo, durat u ro , orientato a garantire il mantenimento in vitadel sodalizio.

E’pac ifico che P apa si è occupato solo dell’affare della vendita dei gadget pubblicitariche, anche se co ndo l’accusa , rappresenta soltanto una delle attività cui era dedito il clan A mato - Pagano, storicamente radicato sui territori di Scampia, Secondigliano, Mugnano, Melito, Casavatore e Arzano ed operant e nell'ambitodei più disperati settori illeciti, in primis quello relativo al traffico di sostanzestupefacenti.

Ancheammettendo che la vicenda relativa ai gadget natalizi configuri una fattispeciepenalmente rilevante, non può sostenersi che il contributo offerto da Papaalla realizzazione di tali attività contribuisse alla floridità d ell’intero settore delle estorsioni perseguite dal clan Amato - Pagano , considerato che si è sviluppatonell'ambito di un periodo oggettivamente limitato .

Il "dolo d'appartenenza" è stato desunto solo ed esclusivamente da lla circostanza che il ricorrente intrattenev a rapporti con un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan , trascurando, tuttavia, il dato che era solo quest’ultimo,secondo la ricostruzione della dinamica relativa ai gadget natalizi , a rapportarsicon il clan.

Quantoall'elemento dell' affectio societatis , i Giudici del merito non hanno preso in esame le circostanze dedotte dalla difesa nell'atto d'appello ed in tal modo hanno ignorato che P apa non era stipendiato, non era stato posto dalla consorteriaal vertice delle associazioni di categoria , non condivideva le modalità esecutivedel sodalizi o.

Soloammettendo la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio si spiega perché lo stesso haespressamente disposto agli incaricati di "proporre" e non "imporre" l’acquisto dei gadget.

Larichiesta di riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi meno gr ave del concorso esterno - configurabile nei confr on ti di chi rimane estraneo al vincolo associativo,pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione oal rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso – è stata esclusa richi am ando plurimi precedentigiurisprudenziali , ma glissando oggettivamente sul le argomentazioni difensivededotte nell'atto d'appello .

4.7.2. Con il terzo motivo denuncia , con riferimento ai capi I), L), M), mancanzaassoluta di motivazione in violazione degli artt. 606 co. 1 lett. e), 546 co.1 lett. e), 125 co. 3 cod. proc. pen.

Lamenta che la Corte territoriale ha deliberatamente omesso, in applicazionedel principio devolutivo, l'approfondimento delle tematiche relative aicapi di imputazione I ) , L ) ed M ) sul presupposto che la difesa appellante aveva chiesto genericamente l’assoluzione , senza , però, avanza re specifiche censure cheerano state espressamente limitate ai delitti di est ors ione pluriaggravata di cuiai capi D) della rubrica, concernente l'imposizione di gadget na talizi nell'anno 2014,E) e F) concernenti la medesima attività questo negli anni 2017 e 2018, e G)relativo all'estorsione perpetrata ai danni di Ye L ing.

Inrealtà i motivi di appello posti a sostegno dei capi riguardanti i delitti D), E), F), G), erano pacificamente estensibili ai capi I), L) ed M) , tratta ndosi di ipotesi di reato strettamente connesse tra loro e dotate delle medesime caratteristiche, sia in termini di condotta ed evento, oltre che per state essere perpetratenei confronti delle medesime parti offese. 4.7.3.Con il quarto ed il quinto motivo , trattati promiscuamente , deduce violazionedi legge con riferimento alla sussistenza dei requisiti giuridici utili a ritenereconfigurabile il delitto di estorsione contestato ai capi D), E), F), G), I), L),ed M ) , nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi integratividella fattispecie delittuose contestate D), E), F), G), I), L), ed M) Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione e non ha , comunque,fornito una motivazione esaustiva sull’esistenza dei presupposti della fattispeciecontestata, sia sotto il profilo oggettivo , che soggettivo .

La sentenza impugnata ha valorizzato una conversazione registrata il 15 settembre 2014, nella quale il ricorrente spiega agli addetti ad este rnare le proposte di acquisto dei gadget i criteri cui si devono attenere , chiarendo che dovevanofar intendere al commerciante che quella visita fosse fatta per conto dei "compagni di Melito" ossia del clan Amato - Pagano, evitando, tuttavia, di usare tonitroppo aggressivi, al fine di non dare l'impressione che fossero vittime diestorsione.

D’altra parte, in caso di rifiuto del commerciante , non era in alcun modo previstoil ricorso a pressioni di tipo intimidatorio , ma era sufficiente comunicare ilnominativo dell’interessato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] .

La condotta co s ì ricostruita non è connotata da violenza o minaccia nei confrontidelle parti offese .

Nonsolo non vi è prova che i commercianti che avevano opposto il rifiuto abbiano successivamente subito atti intimidatori , ma, più in radice, n essun commerciante sentito dalla polizia giudiziaria ha riferito di avere percepito la propostaquale minaccia estorsiva , neppure in maniera larvata.

Contrariamentea quanto sostenuto dai giudici del merito, il contestato reato nonpuò essere ritenuto sussistente , né sussumendo la condotta accertata nel paradigma dell’estorsione ambientale - considerato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva raccomandato ai "ragazzi" di "non essere aggressivi" - né attribuendo decisiva rilevanza al clima omertoso diffuso tra i commercianti - di cui non è stata acquisitaalcuna prova – né , infine, valorizzando il timore degli autori di essere denunciati nel caso di esternazione delle intimidazioni che facessero comprendereai destinatari di essere sottoposti ad estorsione perché la minaccia o la violenza devono costitui re un a caratter istica oggettiva della condotta indipendentemente dalla volontà di chi la pone in essere.

Né può condividersi l'assunto secondo cui, nel caso che ci occupa, la minacciasia stata implicita e indiretta.

Lastessa sentenza impugnata a pag. 53 dà atto che i negozianti avevano acquistatoi gadget senza alcuna imposizione, tanto è vero che alcuni di loro, pur rifiutandosi di aderire,non avevano subito alcuna ritorsione .

Riguardoalle singole ipotesi di reato, la difesa del ricorrente lamenta : - c on riferimento all’estorsione contestata al capo D), tanto l’omessa valutazionedel contenuto esplicito della conversazion e n. 4311 - in cui [OSCURATO:PERSONA] d à espresso o r d ine agli incaricati di contattare i commercianti di non eseguire un'estorsione- tanto l’arbitraria estensione del significato della conversazione n 5122fino a ricomprendervi le 99 estorsioni commesse , nel comune di Mugnano, inveromai citate ; - c on riferimento all e estorsion i di cui ai capi E) e F) , l’assenza di identificazionespecifica del le singole vittime , oltre ch e delle circostanze di tempo edi luogo di consumazione , carenza resa ancora più grave dal numero rilevante di persone offese che hanno negato alla polizia giudiziaria di avere subito pressioni.

Più in gener al e , l a sentenza non si è confrontata con il reale sistema del businessdei gadget natali zi , che si snodava principalmente in due fasi: la prima, perfettamentelecita, in cui i venditori porta a porta proponevano i gadget "senza però fare alcuna estorsione ” , la seconda, eventuale e di natura estorsiva, si prefigurava solo nel caso in cui il commerciante non avesse acquistato immediatamente il pacco.

In questo caso, infatti, i venditori porta a porta dovevanolasciare cordialmente l'esercizio commerciale e riportare la notizia al [OSCURATO:PERSONA],il quale avrebbe poi inviato direttamente gli emissari del clan per imporre l'acquistoai commercianti.

Nonè possibile , quindi , affermare che tutte le vendite dei pacchi siano state espletatedai venditori porta a porta con carattere estorsivo.

Difettaanche il carattere ingiusto del profitto con altrui danno patrimoniale .

Non risulta accerta to il valore effettivo dei pacchi , che , per generare un vantaggiopatrimoniale, doveva essere di valore nettamente inferiore a quello del prezzopattuito e versato da ogni singol o commerciante .

La sentenza impugnata ha superato i rilievi difensivi , osservando che il vantaggiopatrimoniale avuto di mira dall’ agente si considera sempre ingiusto allorquandoè illecito il mezzo usato , come n el caso in e s ame in cui l’ acquisto dei gadgetera impos t o.

Taleaffermazione contrasta con la parte d ella motivazione i n cui si dà atto dell’assenza di qualunque forma di imposizione sicché doveva essere approfonditoil tema relativo all’esistenza di un danno strettamente economico . -Con riferimento al capo G ) , estorsione consumata perpetrata ai danni del cittadinocinese , i Giudici del merito hanno ritenuto integrata l'ipotesi estorsiva contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che - i diversi soggetti coinvolti - avevanocoartato la volontà del commerciante , che era stato costretto a versare unaindebita somma di denaro per sanare le irregolarità riscontrate dalla polizia localecome falsamene prospettatogli .

Dallacomplessiva disamina degli atti di causa , non è emersa la prova che il cittadino cinese avesse percepito che la vicenda prospettatagli potesse rappresentareuna richiesta a scopo estorsivo.

Dallaconversazione indicata con progressivo n. 29176 del 9 aprile 2019, si comprende che il cittadino cinese non aveva inteso l'illiceità dell'operazione reputando che il denaro (ELIMINARE da questi ) corrisposto fosse necessario a sanare l'irregolarità amministrativa che gli era stata fraudolentemente prospettata,per il tramite di raggiri .

Non vi è prova che lo stesso fosse stato minacciato neppure in modo implicitoovvero che fosse stata utilizzata nei suoi confronti una condotta violenta idoneaa costringer lo a versare le somme di denaro richieste né posto dinanzi ad unpericolo la cui eventuale realizzazione sarebbe dipesa direttamente dal suo interlocutorequalora fosse stato opposto un rifiuto .

Intale contesto non vi è nemmeno spazio pe r ipotizzare che il commerciante cinese abbia av uto la convinzione che il denaro richiestogli fosse destinato ad arricchire le casse di una compagine criminosa e, quindi, che la richiesta economicaprovenisse da un contesto camorristico .

4.7.4. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in ordine alla determinazione della pena irrogata ed in particolare, al l'individuazione della violazionepiù grave su cui operare gli aumenti a titolo di continuazione interna.

Lamenta che la sentenza impugnata, perpetuando l’errore in cui era incappatoil G.i.p. , non censurato con l’appello , ma non sanato perché attinente aduna ipotesi di pena illegittima , ha individuato , quale violazione più grave ai sensidell'art. 81 , secondo comma cod. pen. , il delitto ex art. 416 - bis cod. pen. , operando su tale pena - base - indicata in anni 13 di reclusione ( a fronte del minimoedittale previsto in anni 12 dal sesto comma dell'art. 416 - bis cod. pen. ) - idiversi aumenti a titolo di continuazione interna.

In particolare, è stato stabilito un aumento pari ad anni uno di reclu s ione per i singoli delitti estorsivi, giungendo,quindi, ad una pena finale di anni venti di reclusione, ridotta per il ritoalla pena di giustizia.

Al contrario, in ragione della maggiore gravità , la violazione più grave doveva essere individuat a in quell a indicat a di cui al capo D) dell'assunto accusatorio(art. 629 co. 2 c.p.) . 4.7.5.Con il settimo e l’ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo dell’omess o esame delle doglianze difensive dedottecon l’appello, con riferimento a ll'aggravante dell’ 'associazione armata.

La Corte distrettuale ha confermato per tutti gli imputati la sussistenza dell'aggravanteprevista dal quarto comma dell'art. 416 - bis cod. pen . sul rilievo che il clan Amato - Pagano rappresent a storicamente una consorteria dedita a disparate azioni sanguinarie poste in essere nei confronti di associazioni criminoseavverse.

Nonostante le censure sviluppate nell’atto di appello , la Corte distrettuale nonsi è occupat a del tema della consapevolezza del ricorrente di far parte di un'associazionedi carattere armato alla luce della posizione in essa rivestita .

Se è vero che le vicende del clan Amato - Pagano sono state oggetto di numerosi provvedimenti giurisdizionali , che ne hanno accertato , oltre all'esistenza,una storia criminale fatta da “ scissioni, faide e fasi sanguinarie, con alleanzee divisioni del territorio ” , eventi protrattisi per un periodo medio - lungo , è altrettanto processualmente accertato che tali fibrillazioni sono cessat e definitivamentenell'anno 2014, allorquando - dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA] - è divenutacapo indiscuss o [OSCURATO:PERSONA] .

Nesegue che [OSCURATO:PERSONA] è entrato a far parte del sodalizio quando non vi erano conflitti armati in atto , per di più occupandosi di un singolo settore - quello estorsivo-gestito da un’articolazione autonoma e diretto da soggetti rispetto ai qualinon è stata fornita alcuna prova che utilizzassero ovvero detenessero armi alfine di raggiungere gli scopi associativi.

I Giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una più attenta valutazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante de quo anche nei confrontidi chi come [OSCURATO:PERSONA] si trovava in tale peculiare situazione . 4.7.6.Con il nono ed ultimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in or dine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

LaCorte territoriale ha conferma to le statuizioni contenute nella sentenza di primecure, considerando decisiv i la personalità negativa dell’imputato , il quale aveva abusato della sua posizione professionale , ed il suo comportamento processuale non collaborativo , ingiustificatamente trascurando le circostanze dedottedalla difesa nell'atto d'appello ed in particolare le concrete modalità della condotta, almeno in parte rivolte alla tutela dei commercianti , nonché le giustificazionifornite.

Papain sede di dichiarazioni spontanee ha evidenziato che il proprio ruolo di referente dei commercianti locali lo ha esposto palesemente agli avvicinamenti dellacriminalità organizzata e che tale circostanza è stata da lui gestita anche nell'otticadi tutelare gli esercenti locali, evitando che gli esponenti del sodalizio potesseroagire in loro danno attraverso le classiche e tipiche modalità ben più vessatoriedell’acquisto dei gadget.

La denunciata lacuna argomentativa rispetto al tema devoluto con l'atto d'appello impone l'annullamento della decisione impugnata in parte qua , occorrendoun adeguato approfondimento in ordine alla verifica dei presupposti perla concessione delle attenuanti generiche .

4.8. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Dello Iacono , articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dilegge in relazione agli articoli 132 e 133 cod. pen nonché vizio di motivazione . inrelazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferime nto alla misura dell’aumentoa titolo di continuazione .

Lamenta che la sentenza impugnata, discostandosi dai principi ripetutamenteaffermati dalla giurisprudenza di legittimità anche a S ezioni unite , non ha motivato in ordine alla misura della pena inflitta per il reato satellite , applicandoi criteri indicati per tale commisurazione dall'art . 133 cod. pen. 4.9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , per il tramite del difensor e di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi. 4.9.1.Con il primo denuncia mancanza , erroneità e contraddittorietà della motivazionecon conseguente null ità della sentenza.

Ledoglianze oggetto dell’atto di appello - incentrate sull’inadeguatezza de lle dichiarazionidei collaboratori di giustizia a sorreggere l 'affermazione di penale responsabilitàper le loro intrinseche contraddizioni e per l’assenza di e lement i ulteriore di carattere esterno idoneo a confortarle - sono state ingiustificatamenteritenute generiche e , comunque , infondat e.

Ledichiarazioni del collaboratore Caiazza , pur contenenti plurimi aspetti di inverosimiglianza,non sono st a te sottoposte al necessario vaglio critico .

Sono st ate ritenut i decis iv i i n chiave accusatoria le conversazioni intercettate, i servizi di osservazione e controllo nonché le dichiarazioni delle personeoffese senza considerare che il ricorrente , oltre ad essere colloqui an te in una sola conversazione - risalente all’anno 2 0 14 ed attestante un ruolo nell'attivitàdi vendita dei cd. g adgets diverso da quello indicato da Caiazza - non èstato nemmeno interessato a controlli , né indicato come coinvolto nell’attività illecitadalle persone offese.

4.9.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione a gli artt. 2 e 416 - bis cod. pen.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la richiesta difensiva di applicazionedel trattamento sanzionatorio vigente prima della riforma del 2015 in ragione dell’ arresto del ricorrente in data 13 ottobre 2014 e della conseguenzialeinterruzione d el rapp o rto associativo .

La decisione si pon e in contrasto con la richiamata giurisprudenza d i legittimità che pone a carico del pubblico ministero l’ onere di dimostrare la permanenzadella condotta partecipativa anche durante lo stato di detenzione e non ha tenuto in considerazione gli elementi sintomatici della fuoriuscita del ricorrentedalla consorteria rappresentati dalla m ancanza di qualsiasi attività di captazione nella quale risulti conversante e dall’ esito favorevole dei controlli successivialla scarcerazione dal 2017 al 2020.

4.9.3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento trattamentosanzionatorio del reato continuato.

Airilievi difensivi sull’assenza di giustificazioni a sostegno della dosimetria della p ena inflitta per il reato satellite, la Corte distrettuale nulla ha opposto , continuando ad omettere i criteri sulla scorta dei quali aveva determinato un aumento,pari a due anni di reclusione, notevolmente superiore a quello, pari a sei mesi di reclusione , infitto ai compiutati in una posizione processuale sovrapponibile.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaglioneVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] .

I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], LiccardoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ha recepitoil concordato raggiunto con l’organo dell’accusa ai sensi dell ’art. 599 - bis cod.proc. pen. non supera no il vaglio di ammissibilità.

1.1. E ’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione,deve limita re la sua cognizione ai motivi non rinunciati ( così, tra letante, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755, e Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Non deve , invece, motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. , né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove , perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazionein quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (daultimo Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Larinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazionedi responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché devereputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta,ipotesi che si verifica solo quando la pena non rientri nei limiti edittali ovverosia diversa per specie o quantità dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,Gueli, Rv. 272969) .

Del pari èinammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 -01) Non ess e ndo le parti del concordato vincolate a criteri legali di commisurazione,il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi(Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025 , Adami, Rv. 287834 – 01 ; Sez. 5, n. 7399del 12/12/2024 , dep. 2025 , Vetrano, Rv. 287632 - 01 Sez. 1 , n. 50710 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285655 - 01 ), a meno che si risolvano nella violazionedel divieto di "reformatio in peius" ( Sez. 1 , n. 14325 del 01/04/2025 Salvo,Rv. 287879 – 01 ).

Leuniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordatoex art. 599 - bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronunciarispetto all’accordo e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento è collocata ancheSez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, Coco, non mass. , per la quale è illegale la pena non conforme al paradigma normativo (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818; Sez.

U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689)

1.2. Nel caso in esame, avendo [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], LiccardoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore generale territoriale concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivoconcernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura dedotto nei rispettivi atti di dell'imputato, devono e ssere considerate inammissibili tutte le censure che, comerisulta dalla loro sintesi , non vertono sulla volontà delle parti di addivenire al concordato , ma attengono a punti della decisione coperti dalla rinuncia: sussistenzadegli estremi, specie di carattere soggettivo , del re a t o di estorsione o di alcune delle aggravanti; misura della diminuzione o degli aumenti per le circostanze atten u a n ti o aggravanti ; determinazione della pena a titolo di continuazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] .

Ilprimo motivo , ded otto dalla difesa comune degli imputati , è fondato ed assorbenterispetto agli altri. 2.1.Come è noto, i n tema di concorso di persone nel reato, la circostanza cheil contributo causale del concorrente , materiale o morale , possa manifestarsi attraversoforme differenziate ed atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale,pur prevista dall'articolo 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà ( Sez.

U . , n. 45276 del 30/10/2003,Andreotti R v. 226094; conforme Sez. 1 n. 10730 del 18/02/2009 , Puoti, Rv. 242849 - 01 e più di rec ente Sez. 2 , n. 43067 del 13/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282295 – 01 , attispeciein cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazionedella sentenza impugnata per non aver indicato specifici elementi di fatto dai quali desumere che gli imputati avessero fornito un contributo agevolativoal tentativo di estorsione relativo al c.d.

"regalo ai carcerati" posto in essereda un altro soggetto Occorre,pertanto che risulti dimostrato , attraverso una motivazione logica, completae, quindi , i n grado di resistere ai rilievi e alle obiezioni difensive, che il concorrente, lungi dal mantenere un comportamento meramente passivo qualificabile in termini di mera connive nza non punibile , abbia apporta to un “contributopartecipativo”, - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui .

Devetrattarsi di un comportamento caratterizzato , sotto il profilo oggettivo , dall’idoneitàa facilitar e o comunque agevolare in modo apprezzabile l’ideazione, la preparazione o l'esecuzione della fattispecie penalmente rilevante , aumentandone l e possibilità d i realizzazione o mediante il rafforzamento del propositocriminoso o mediante l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti .

Sulpiano psicologico, il concorrente deve ave re la coscienza e volontà di arrecareun contributo alla realizzazione dell'evento illecito .

Inquesta prospettiva , con specifico riferimento al reato di estorsione , si è affermatoche in costanza di reato, qualsivoglia aiuto fornito all'autore materiale è punibile ai sensi dell’art. 110 cod. pen. , in quanto finalizzato a tradursi in sostegno per la protrazione della condotta criminosa , naturalmente purché sostenutodalla consapevolezza e dalla volontà di apportarlo (Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010,Calabrese, R v. 249249 - 01 ; Sez. 2 , n. 43745 del 03/10/2024 Diana, Rv.287193 - 02 ). 2.2.La Corte distrettuale, n el valutare la condotta degli odierni ricorrenti , si è discostata dai delineati principi , ponendo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità a tito lo di concorso una motivazione incompleta e non adeguatamentesupportata dagli elementi probatori richiamati .

La sentenza impugnata, come si evince da lle pagine da 42 e seg g . ha ritenuto decisive per ricostruire in termini di con tributo concorsuale la condotta diMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alcune conversazioni intercettate (le numero 1679, 1680 e 1705) , commentate anche con espressi richiami alla sentenzadel G.i.p .

Sullascorta di tali dialoghi , riportati per estratto in entrambe le sentenze , e dallaloro complessiva disamina , anche alla luce dei riscontri derivanti dall’ attività di osservazione della polizia giudiziaria, i giudici del merito , con valutazioni conformi,hanno ritenuto accertato che entrambi gli i mputati , a vario titolo e con undiverso ruolo , avevano operato , negli anni di interesse , l’attività di fornitura deigadget, utilizzati dai complici per porre in essere l’attività di taglieggiamento deicommercianti di cui ai capi E) e F) della rubrica , ricevendo in corrispettivo somme di dena ro previamente concordate a seguito di laboriose trattative condottecon un acquirente , [OSCURATO:PERSONA], del quale conoscevano gli stretti legami con il gruppo camorristico dominante nel territorio , unica controparte sostanziale dell’operazione commerciale .

L’attività negoziale tra P apa, da una parte, ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, era stata , per di più, caratterizzata dall’adozionedi particolari cautele legate alla peculiare condizione in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] , che continuava ad esercitare in nero e senza le necessarie autorizzazioni l’attività imprenditoriale , servendosi dei consigli e della collaborazioneanche del marito .

Siffattoaccertamento, alla luce dei principi ricordati in premessa, non è però sufficiente per ritenere configurabile gli estremi della condotta concorsuale ascrittaad entrambi gli imputati .

Non è , infatti , sufficiente la dimostrazione che la fornitura dei gadget stabilmente operata dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sia stata funzionale all’attività intimidatoria materialmente posta in essere dagli altri concorrenti , sotto la supervisione dei mandanti ed organizzatori .

E’ piuttosto necessaria la provache entrambi abbiano agito nella consapevolezza della destinazione della mercevenduta non a qualunque condotta illecita riconducibile al clan che l’ aveva commissionataed acquistata, attraverso [OSCURATO:PERSONA] , ma specificamente all’ esecuzione dell’attivitàestorsiva contestata .

Peressere ritenuti concorrenti anche sul piano soggettivo , la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrarsi che egli stessi erano stati , quanto meno , consapevoli che l’operazione commerciale apparentemente lecita, quale la venditadei gadget, rendeva possibile , facilitandolo, il conseguimento , attraverso leintimidazioni materialmente eseguite dai complici , un vantaggio patrimoniale conaltrui danno nei termini richiesti d alla fatt ispec ie i n crim in atrice dell’art. 629 cod.pen.

LaCorte distrettuale, no no stante i puntuali rilievi difensivi , incentrati sulla mancata acquisizione di ele menti utili a collega re le operazioni commerciali concluseda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] - che dalle conversazioni intercettate e riportate nelle sentenze di merito non emerge essersi rapportato con costoro quale incaricato/rappresentante del clan Amato - Pagano - alle intimidazioni ai danni dei commercianti , non ha affrontato esaustivamente il tema , riten endo , con un evidente salto logico , che fosse sufficiente per ritenere sussistente il contributoconcorsuale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tutte le contestate estorsioni la ripetizione con modalità inusuali di un’ operazione commerciale , la fornitura dei gadget, che , sebbene condotta in evasione fiscale , di per sé rientrava nell’oggetto usuale e non intrinsecamente illecito dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA] e che non implica la consapevolezza in capo a chi la compie del meccanismo attraverso c ui era in concreto realizzata la condotta sanzionata dall’art. 629 cod. pen. 2.3.Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello Napoli che provvederà a colmare le lacune motivazioni nell’osservanzadei richiamati principi .

2.4. Gli ulteriori motivi sono assorbii e non preclusi. 3.[OSCURATO:PERSONA] motivo dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , relativo al giudiziodi bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravanti, non èfondato.

In premessa , va ricordato che l e statuizioni relative al giudizio di comparazionetra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto ( Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931 in termini Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 , Mastro, Rv. 271243– 01 ; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Pennelli, Rv. 270450 - 01 ).

Nelcaso di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte distrettuale , con motivazione sintetica ma sufficientemente esplicativa e priva di vizi logici , ha ritenuto ost ativa ad una maggiore mitigazione del trattamento sanzionatorio realizzabile con la prevalenzadell’unica attenuante concessa sull’ aggravante di cui all’art. 416 - bis , quarto comma, cod. pen. , la gravità dei delitti per i quali è intervenuta la condanna, tutti p erpetrati nell'ambito di un sodalizio criminale armato con allarmantimodalità operative attraverso l’uso del metodo mafioso ed a l fine di agevolareil clan camorristico di appartenenza .

Nell’ambito della valutazione discrezionale, propria del giudizio di merito, siffatti elementi negativi sono stati ritenuti di maggiore pregnanza rispett o a quelliopposti dalla difesa : la giovane età e lo stato di in censura tezza .

D’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] i s per essere nato nel 1987 , aveva già 24 anni all’epocadell’adesione all’ associazione e 27 all‘epoca di consumazione d ei reati fine,quindi era già una persona adulta e consapevole, mentre l’ incensuratezza dasola non giustifica il riconoscimento delle attenuati generiche a ment e dell’art . 62-bis,ultimo comma, cod. pen. 4.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone censure in parte inammissibil i , nel resto infondate,sicché deve essere rigettato. 4.1.I primi due motivi, relativi al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non superano il vaglio di ammissibilità , oltre che per il loro contenuto in larga parte generico ed aspecifico, perché sollecitano , in termini nonconsentiti nel giudizio di legittimità, apprezzamenti da sovrapporre a quelli nonmanifestamente illogici dei giudici del merito , in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Caiazza e delle conversazioni intercettate.

Diqueste ultime, in particolare è prospettata u na lettura alternativa senza la necessaria denuncia di specifici vizi motivazionali o di travisamento (cfr. Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021 , Gregoli, Rv. 282337 - 01 ; Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 , Sebbar, Rv. 263715 – 01 , secondo cui i n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite ).

Contrariamente a quanto s os tento dal ricorrente , la sentenza impugnata (pagg.48 e seg. ) si è premurata di prendere in esam e tutti i rilievi sviluppati dalla difesa appellante , ponendo a sostegno della decisione un apparato giustificativologico e completo, esente dalle criticità denunciate.

Ledichiarazioni accusatorie del collaboratore Caiazza son o state ritenute, soggettivamente ed oggettivamente , credibili in adesione alle valutazioni del G.u.p. ( capitolo 3, specie le pagg . da 31 e seg g. ) in assenza di censure specifiche,invero nemmeno accennate in questa sede .

Correttamente è stato ritenuto elemento decisivo , sia come elemento rafforzativo della credibilità del collaboratore , sia come riscontro esterno rilevanteai sensi dell’art. 192 comma 3, cod. proc. pen. , la convergenza tra la chiamata in correità operata d a Caiazza , peraltro confermata dai collaboratori BiagioEsposito e [OSCURATO:PERSONA] , i quali , al pa ri di Caiazza, hanno indicato in [OSCURATO:PERSONA] come un esponente del gruppo Amato – Pagano, che si era a lungo occupato, per conto de i vertici del clan , de i rapporti con il comune di Melit o nell’assegnazione dei lavori pubblici , segnalando le imprese appaltatrici e collettando le tangenti loro imposte, quindi riversate nelle casse dell’organizzazione camorristicae le conversazioni intercettate , gran parte delle qualicostituite da conversazioni tra l’ odierno ricorrente ed altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’ attività illecita del sodalizio ( cfr. Sez. 4 , n. 34413 del 18/06/2019 , Khess , Rv. 276676 – 01 ; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014 , Pagnozzi, Rv. 262348 – 01 ; Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012 , dep. 2013 , [OSCURATO:PERSONA]. 255145 – 01 , secondo cui n ella valutazione della chiamata in correitào in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettivadelle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraversopassaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente,non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcunaspecifica tassativa sequenza logico - temporale ).

Muovendodal dato della piena attendibilità delle dichiarazioni di Caiazza e della convergenza delle informazioni fornite da l collaboratore co n quelle emergentidai dialoghi intercettati analiticamente richiamati , la Corte distrettuale haritenuto accertat o che l’odierno ricorrente per più anni , su incarico dei vertici ma con ampi margini di autonomia, aveva partecipato alla vita associativa, ideando,programmando, organizzando ed eseguendo un numero rilevantissimo direati fine – le estorsioni realizzate con il sistema della vendita dei gadget – che avevano assunto per il gruppo una importanza esiziale , non tanto per ragioni economiche,peraltro non indifferenti procurando profitti annuali per decine di migliaiadi euro, ma soprattutto per il capillare controllo del territor io che essi consentivanodi realizzare . [OSCURATO:PERSONA],anche sfruttando la notorietà e la rete di conoscenze intessuta grazie alle cariche ricoperte nelle a ssociazioni sindacali degli esercenti imprese commerciali, aveva così assunto un ruolo nell’ambito del sodalizio camorristico tutt’altroche secondario o ancillare.

APapa, stabilmente preposto alla gestione di un settore dell’ attività illecita delsodalizio, erano stati delegati i poteri necessari per coordinare più affiliati . [OSCURATO:PERSONA], in stretto contato con i vertici del gruppo (Caiazza , [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe P ellecchia ) , che indicava gli operatori commerciali da contattare e che forniva le istruzioni necessarie per la buona riuscita di ogni singolaoperazione nei seguenti termini considerati dai giudici di merito : -ricordare alle persone offese, con toni evocati vi , ma chiari , che agivano per contodel clan ( “i compagni di Melito ” ) ; evitare le minacce espresse che potevano creareun allarme eccessivo, ind u cendo il commerciante al la denuncia; -comunicargli i nomi di coloro che si rifiutavano di effettuare l’acquisto in mododa consentire interventi più “persuasivi” ad opera di altri associati.

Néin tale contesto potevano trovare credito , come acutamente rilevato dai Giudici del merito, le affermazioni dell’ impu tato volte a giustificare il suo protagonismonel settore estorsivo con la necessità di evitare ai commercianti, allacui tutela erano preposte le associazioni di cui era stato a lungo presidente, intimidazionipiù violente e richieste di denaro più esose.

Allaluce di tale ricostruzione fattuale , strettamente ancorata al compendio probatorio,la Corte distrettuale ha ritenuto provato - avuto riguardo alle attività in concreto svolte dallo stesso , d el tutto assimilabili a quelle ordinariamente svolte da un intraneo alla struttura criminale e, quindi, al ruolo assunto nell’ambitodi un settore centrale dell’attività illecita , le estorsioni non solo con il sistemadella vendita dei gadget ma anche in quello delle onoranze pubbliche e deilavori pubblici - l'avvenuto inserimento di [OSCURATO:PERSONA] , per un periodo prolungato e con carattere di tendenziale stabilità , nella compagine associativa con la consapevolezza e la volontà di p ersegui re, attraverso l’impegno personale profuson ell'attività delittuosa conforme al piano associativo , lo scopo comune dell’arricchimento del clan e del rafforzamento del suo potere criminale di controllo delle attività economiche.

Per la stabilità per un significativo arco temporale del rapporto intercorso con l’associazione camorristica,la Corte di appello ha, altrettanto correttamente escluso che tale condotta possa essere definita giuridicamente come concorso esterno.

Assume il ruolo di " concorrent e esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'" affectio societatis",fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e , quindi , si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ex plurimis S ez .

U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231671 – 01 ). 4.2.Il terzo motivo , relativo alle estorsioni contestate ne i capi I), L), M), è infondato.

LaCorte territoriale , nel ritenere non oggetto della sua cognizione l’esame deipredetti per assenza di motivi specifici si è , in primo luogo, conformata al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui , ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto dellapronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni difatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione ( Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024,Tonti, Rv. 287205 – 01 ; Sez. 3 , n. 12727 del 21/02/2019 , Jallow, Rv.275841 – 01 ; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 , dep. 2017 , Rv. 268822 - 01 Galtelli).

Nemmenoè ipotizzabile che le censure formulate dall’appellante in relazione esclusiva adalcuni reati e ritenute ammissibili si estendano automaticamente ad altrireati espressamente non attinti dall’impugnazione , anche se compiuti con modalitàsovrapponibili in periodi diversi .

Preliminarmente,va evidenziato che l'art. 597 cod. proc. pen. sancisce che "l'appelloattribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamenteai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti"; in altri termini, l'effetto devolutivo, e la conseguente preclusione, riguarda esclusivamentei punti della decisione, non, altresì, i capi.

Intal senso, si sono altresì pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando il principio secondo cui "la preclusione derivante dall'effetto devolutivodell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che, non essendostati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda,invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni didiritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitaredalla sfera devoluti va dell'impugnazione - accogliere il gravame in basead argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante" (Sez.

U, n. 1 del27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096).

Delresto, sempre le Sezioni Unite hanno chiaramente distinto l'oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo dell'impugnazione - i punti della decisione - dall'oggetto del giudicato - i capi della decisione: "poiché la cosa giudicatasi forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il caratteredell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispettoa uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamenteoggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistarealla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenzadi circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" siforma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano 6censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmentein ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato alquale la causa stessa si riferisce" (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) Peraltro,è stato chiarito che, in tema di cognizione del giudice di appello, nellalocuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cuiall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonomaconsiderazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato,ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che, sebbene non investiti invia diretta con i motivi concernenti altro reato, risultino tuttavia legati con i primida un vincolo di connessione essenziale logico - giuridica (Sez. 6, n. 13675 del03/02/2016, Pisani, Rv. 266731).

Al riguardo, l'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare le forme dell'impugnazione, sancisce, a pena di inammissibilità, la necessità dell'enunciazione dei "capi" o dei "punti" della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle "richieste", e dei "motivi" a fondamento delle stesse.

Ebbene,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il "capo" della decisione coincide con la parte di essa corrispondente a ciascun reato o a ciascuna azione civile, mentre il "punto" della decisione è rappresentato da ciascuna delle statuizioni in fatto o in diritto aventi una propria autonomia nell'ambitodi un "capo".

Le "richieste" definiscono il petitum dell'impugnazione, indicando il contenutodella decisione che dovrebbe essere adottata dal giudice adito , mentre i"motivi" devono giustificare, con argomentazioni in fatto o in diritto, le richieste proposte con l'impugnazione, indicando gli elementi che sono alla base delle censure proposte.

Le argomentazioni enunciate con l'atto di impugnazione possono essere integrate anche successivamente, mediante presentazione di "motivinuovi", ai sensi e nei termini dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; l'art.167 disp.att. cod. proc. pen., peraltro, precisa che i motivi nuovi possono riferirsi esclusivamente ai capi o ai punti della decisione già individuati al momentodella presentazione dell'atto di impugnazione (in tal senso, Sez.

U, n. 4683del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259: " Dalla lettura combinata delle norme richiamate consegue che l'art. 597, comma1, cod. proc. pen. implica che l'effetto devolutivo non si produce rispetto a tutti i capi o punti della decisione indicati nell'atto di impugnazione, ma soltanto rispetto a quelli che, oltre ad essere indicati, siano anche oggetto di "richieste"determinate e siano sorrette da specifici "motivi".

Oltre tali limiti la dimensione dei poteri del giudice di appello non può, in omaggio al principio "tantumdevolutum quantum appellatum " legittimamente dilatarsi .

Pienamenterispettosa dei delineati principi è stata la decisione della Corte di appello di ritenere coperti dal giudicato progressivo o interno i capi della decisionenon sorretti né da richieste né da motivi specifici e nemm en o legati da connessionecoessenziale con quelli impugnati considerata l’ autonomia di ciascun reato,come tale oggetto di un distinto rapporto processuale . 4.3.Il quarto ed il quinto motivo, relativ i ai delitt i di estorsione contestato ai capiD), E), F), G), I), L), ed M), non sono fondati.

La Corte distrettuale (pagg. 59 e seg. ) , nel ricostruire le condotte contestate, ha messo in evidenza, attraverso punt u ali richiami al compendio probatorio, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall’art.629 cod. pen. ed i n particolare la minaccia e l’ingiusto profitto.

Alriguardo ha osservato che è stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in più conversazioni intercettate,a chiarire il carattere volutamente larvato ed indiretto delle minacce esternate per ottenere il paga me nto delle somme costituenti il “ prezzo ” degli acquisti imposti alle singole persone offese , intimorite non solo dal contenuto della proposta formulata per conto dei “ com p agni di Melito”, espressione evocativadel coinvolgimento del clan Amato - Pagano e del controllo sul territorio dallostesso capillarmente esercitato , ma anche dalla presenza tra i latori della stessadi noti esponenti del medesimo clan.

Trattasi di argomentazione perfettamente in linea con il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione,oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incuteretimore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanzeconcrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittimae alle condizioni ambientali in cui questa opera. (tra le molte Sez.. 2, n. 19724del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 - 01 Altrettanto corretto è l’inquadramento giuridico dei singoli episodi nel paradigma dell’ estorsione "ambientale" che è configurabile quando l’attività intimidatoria è perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamentepercepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà dellavittima ( cfr. Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 , Neri, Rv. 270175 – 01 ; Sez. 2,n. 53652 del 10/12/2014 , Bonasorta , Rv. 261632 - 01).

Quantoal profitto ingiusto , la sentenza impugnata l’ha riten u to integrato a prescinderedel mancato accertamento del valore effettivo della merce acquistata e della sua sproporzione con il prezzo sborsato in relazione all’imposizione dell’acquisto dei gadgets, non frutto di libera determinazione da parte dei commercianti taglieggiati.

Anche questa conclusione non s i discosta dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e con di visi dal Collegio in tema di estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapportonegoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti .

In tale peculiare ipotesi, pacificamente sussistente nel caso in esame, l'elementodell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittimasia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia elibertà negoziale , essendogli im pedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno Sez. 2, n. 39722 del 12/07/2018, Capogreco, Rv. 273810 – 01 ; Sez. 5 n. 9429 del 13/10/2016 , dep. 2017 , Mancuso,Rv. 269364 – 01 ; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 , Biondo, Rv. 252283 –01).

Non si riverbera sulla configurabilità del reato di estorsione la mancata identificazionespecifica delle singole vittime , avendo i Giudici di merito sopperito atale lacuna probatoria con il contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioniaccusatorie del collaboratore Caiazza , convergenti nell’individuare le vittime come tendenzialmente coincidenti con tutte le attività commerciali operativenel territorio di Melito .

Interamenteversate in fatto sono le censure relative al reato di estorsione dicui al c apo G) , perpetrat o ai danni del cittadino cinese [OSCURATO:PERSONA] .

Lasentenza impugnata ha , con valutazioni conformi alla decisione emessa in esitoal primo g ra do del giudizio, ritenuto accertato che la persona offesa si era determinataad effettuare il pagamento rateale di somme di denaro, non perché versava in stato di errore de terminato dalle false informazioni sulla regolarità edilizia dell’immobile dove esercitava l’attività commerciale, così da credere di adempiere ad un obbligazione legittimamente imposta gli dalla pubblica amministrazione (nel qual caso si sarebbe integrato il reato truffa cd. vessatoria),ma perché coartata nella sua volontà , nei termini richie sti dall’art.629cod. pen., con la prospettazione di un pericolo ( la revoca dell’ autorizzazione edil pagamento di sanzioni amministrative ) il cui verificarsi dipende va , sia pure indirettamente, dagli agenti , tanto da essere stata posta nell'alternativa ineluttabiledi pagare la somma richiestagli , non dal Comune ma dagli “amici” , o diincorrere nel danno minacciato da questi ultimi per conto di un’organizzaz i one dall’evidentecarattere criminale .

D’altraparte, il cittadino cinese era stato contatt at o da un vigile urbano che in passato aveva compiut o per conto del clan Pagano - Amato condotte dello stessotipo, aveva accettato di pagare nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e dei complici che non avevanoalcun incarico pubblico , in più rate e per di più in scadenza nei periodi che coincidono con quelle tradizionalmente utilizzate dalla camorra per la riscossionedelle tangenti ai danni ai commercianti ([OSCURATO:PERSONA]) .

Tuttequeste circostanze , nel lor o insieme, sono state logicamente ritenute indicative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ceduto alle pressioni ricevute nella convinzione di regolarizzare la pratica urbanistica , ma al fine di evitare conseguenze negative all'attività commerciale prospettategli come superabili soltantodietro il pagamento continuativo di denaro ad un gruppo di individui, gli amici,che non poteva non essere individuato come appartenente alla criminalità camorristica.

Ilricorrente ha opposto una diversa ricostruzione , prospettata come l’unica compatibilecon una lettura de l le prove più plausibile , senza tuttavia denunciare vizi o incongruenze idonee a compromettere la tenuta logica dell’ apparato giustificativo posto dalla Corte distrettuale ha fondamento della decisione , ma limitandosi ad un dissenso opinabile, non recepibile nel giudizio di legittimità . 4.4.Il sesto motivo , relativo all'individuazione della violazione più grave su cui operare gli aumenti a titolo di continuazione interna , è inammissibile per carenzadi interesse , sollecitando il ricorrente la correzione di un errore di diritto la cui emenda comporterebbe necessariamente un peggioramento del trattamentosanzionatorio.

Inogni caso , il denunciato errore non può essere oggetto del sindacato di cassazioneper la preclusione di cui agli art. 609, comma 2, e 606, comma 3, cod.proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282322 – 01 Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 269748 – 01 che hanno enunciatoil condivisibile principio in forza del quale “ L’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art.609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all’imputato illegale ”.

Nella stessa direzione Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818 – 01 che ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con i motivi di appello la questionedell’ erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato).

4.5. I l settimo e l’ottavo motivo , relativi all'aggravante dell’'associazione armata,non sono fondati.

Lagiurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in presenza di una organizzazione di tipo mafioso - affinché possa essere configurata la circostanza aggravante del carattere armato, il dettato normativo non postula l'esattaindividuazione delle armi stesse, essendo bastevole l'accertamento - in punto di fatto – della disponibilità di un armamento; tale dato può legittimamente esser e tratto, ad esempio, dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria ( Sez . 2, n. 2159 del 24/11/2023 , dep. 2024 , Casamonica, Rv. 285908 – 05 ; Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep.2023, Seminara, Rv. 284761; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743;Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254).

Notoè altresì come - una volta che venga acclarata la disponibilità di armi, daparte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso - la mancanza di una direttadisponibilità delle stesse, in capo al singolo partecipe, non possa valere adescludere la configurabilità della circostanza aggravante a carico dello stesso; èsufficiente, infatti, che il sodalizio - o i singoli aderenti - abbiano la disponibilità di tali strumenti (Sez. 1, n. 4357 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205498); trattasi di una forma di manifestazione del reato associativo, quindi, che è configurabilea carico di ciascun partecipe, che risulti consapevole del possesso di armiad opera degli associati, ovvero che ignori tale dato per colpa (Sez. 2, n. 50714del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo,Rv. 270467; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.261334; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 1, n. 13008del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901).

La Corte distrettuale , in sintonia con i ricordati principi, ha desunto la disponibilitàdell’”armamento” da parte del clan “Amato - Pagano” dalle numerose sentenze definitive depositate in atti che “ d imostrano ampiamente che il sodalizio operante dal 2004 sino al 2011 in numerosi quartieri … ave va la disponibilità di armi utilizzate all'occorrenza per il raggiungimento dei fini dell'associazione ovvero per accrescerne l'egemonia e la forza di intimidazione sulterritorio, con conseguente incremento delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano ed evidente piena conoscenza di tal e elemento da partedella collettività e necessariamente degli affiliati ” .

Il necessario elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA] è stato, altrettanto plausibilmente,desunto dall’epoca prolungata in cui lo stesso aveva militato nel gruppo, almeno in parte coincidente con quella in cui sono stati consumati crimini efferati di sangue, nonché con il ruolo organizzativo svolto nel settore delle estorsioni implicante necessariamente, per le modalità ese cu tive con cui questeultime erano realizzate, la conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti delladotazione d a parte de l cl a n di una peculiare capacità intimidatoria , talmente efficaceda incutere timore a decine se non a centinaia di commercianti per la concreta possibilità di porre in essere, in caso di necessità , condotte che per essere più efficaci delle minacce verbali esigevano l’uso del più comune strumentodi offesa , ossia le armi da fuoco. 4.6.

Il nono ed ultimo motivo , relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , non supera il vaglio di ammissibilità , sollecitando apprezzamenti riservati a i Giudici di merito , che, nell’ esercizio del potere discrezionale concessogli dall’ordinamento con valutazioni conformi, hanno giustificatamente con si derat o recessivi ai fini d ella concessione dell’invocatobenefico tutti gli elementi allegati dalla difesa , invero rimasti privi di addentellati convincenti negli atti di causa, ritenendo ostative la particolare gravità dei reati e la personalità negativa dell’ imputato : [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva sfruttandoil suo ruol o istituziona le , che avrebbe dovuto esercitare a tutela delle impresee degli imprenditori , per agevolare uno dei sodalizi più radicati e te m ibili nelterritorio, ma non aveva nemmeno collaborato nel corso del processo , non si era mostra to pentito , limitandosi , solo nel giudizio di appello , a rendere spontaneedichiarazioni per negare il suo coinvolgimento nei fatti addebitatigli . 5.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 5.1.Il primo motivo non è fondato .

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale (pagg. 64 e seg.), come già chiarito esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] P apa , cui si rinvia, ha esaminato approfonditamente, anche attraverso il richiamo delle argomentazioni sviluppate dal G.u.p., la questione dell’attendibilità , soggettiva ed oggettiva, del collaboratore Caiazza e delle sue propalazioni , evidenziando che quest’ultimo, oltre ad autoaccusarsi di gravissimi reati per i quali non era indagato ed anarrare, in modo così preciso e dettagliato, vicende e personaggi intranei alclan A mato - P agano tanto da consentire la ricostruzione del ruolo ricoperto daogni singolo associato, non aveva motivi di inimicizia o di contrasto con l’odierno ricorrente.

Né, d’altra parte, la difesa aveva fatto riferimento all'esistenza di sentimenti di rivalsa o di intenti calunniatori.

Correttamente è stato considerato riscontro oggettivo rilevante ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. l’ampia convergenza tra le accuse di Caiazza ed il compendio intercettivo specificamente riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

In una delle conversazioni intercettate, riportate nella sentenze di merito,è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a spiegare a [OSCURATO:PERSONA] il suo ruolo nell'ambito della gestione del settore delle estorsioni alle imprese di pompe funebri operanti nel comune di Mugnano,specificando anal i ticamente le somme di denaro mensilmente ricevute delle persone offesea titolo di tangente per conto del clan di appartenenza . 5.2.Il secondo motivo è , invece, fondato.

5.2.1. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta d i applicazione del trattamentosanzionatorio vigente prima della riforma operata con la legge n. 69 del 27 maggio 2015 sul presupposto che la partecipazione di S inistro all’associazione mafiosa , contestat a nella f orma aperta (“a tutt’oggi”) , quindi senza la specificazione del termine finale della condotta , doveva considerarsi perdurante fino alla sentenza di primo grado emessa nel luglio del 2022 , non risultandoin epoca precedente , né l'estinzione della consorteria criminale , né il recessode ricorrente né la sua esclusione dal sodalizio.

Quanto allo stato d etentivo del ricorr en te , iniziato con l'arresto del 13 ottobre2014 e protrat tosi ininterrottamente ne gl i anni successivi fino al 2017, esso,prosegue la Corte distrettuale è irrilevante , deponendo per la protrazione della permanenza del vincolo associativo “ la lunga militanza nel clan e la conseguente piena condivisione delle dinamiche associative caratterizzate soventemente da periodi di carcerazione degli affiliati senza rescissione dell’affectiosocietatis con attività di sostegno al sodalizio anche durante la vita intramuraria”.

Sul piano giuridico, la Corte distrettuale ha ritenuto inapplicabile "ratione temporis" a S inistro il trattamento sanzionator i o più favorevole previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 - bis cod. pen. prima delle modifiche introdottedalla l. 27 maggio 2015 n. 69 , con conseguente elevazione dell e pene previstedall'art. 416 - bis cod. pen. per quanto riguarda le ipotesi contemplate dal primo e dal secondo comma (con diretto riflesso, ovviamente, sulle fattispecie aggravatedi cui ai commi successivi) , nonostante la prova della "intraneità" al sodalizio sia stata collegata ad episodi e condotte antecedenti all’ entrata in vigore della riforma perché commesse fino all’anno 2014 e, comunque, non successiviall'entrata in vigore della novella.

5.2.2. La questione , invero, ha ricevuto soluzioni difformi nella giurisprudenzadi legittimità .

Secondoil più rigido orientamento della giurisprudenza, fatto proprio dalla sentenzaimpugnata, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato siastato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che, in ogni caso, non conseguono automaticamenteal sopravvenuto stato detentivo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez.2-, n. 2709 del 13/07/2018, G uarino, Rv. 274893 - 01, resa in un caso nel qualela Corte, in assenza della prova di cessazione anteriore della condotta, ha ritenutoesattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dallalegge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché quello più mite previsto dal DL 23 maggio 2008, n. 92, vigente alla data dell'arresto dell'imputato; conf., Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio,Rv. 281961 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci unlungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69) .

Secondo tale lettura, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta s i sia protratta anchedopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell ’ offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi validae produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso ( Sez. 2 , n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516 - 03, in cui la Corte ha ribadito che, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipomafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso delquale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015 1 n. 69 - , l'applicazione della nuova cornicesanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazionedel recesso spontaneo o provocato ab externo sottolineando come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416 - bìs cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessadel sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico).

Un diverso orientamento sostiene , invece, che , in presenza di un reato permanentenel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta"o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenzasi considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusal'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi dellacondotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale ( tra le altre: Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto dì partecipazione ad associazione di tipomafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso delquale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 - ,è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta sì sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque,anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsionisanzionatorie sopravvenute; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv.260511 - 01, in cui si è affermato che, in presenza di un reato permanente nelquale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazionein atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita,la regola dì "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere dì fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale; Sez. 1, n. 37335 del 26/09/2007, Cannella, Rv. 237506 - 01; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 15551 del 04/11/2021, Gallace,Rv. 283384 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmentea tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso,deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenzae se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriorecontestazione da parte del pubblico ministero).

5.2.3. Ritiene il collegio che l'orientamento più rigoroso non possa essere condiviso perché finisce per introdurre una presunzione "assoluta" di permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado , di dubbia legittimità costituzionaleper l’evidente contrasto con il principio di cui all’art. 27, comma 1, Cost.e che vada, invece , preferito l’orientamento più garantista.

Algiudice non può essere sottratta la valutazione circa la effettività della persistenza del vincolo associativo dalla data dell'accertamento dei fatti sino a quella (convenzionalmente individuata) della sentenza di primo grado, né , correlativamente,la pubblica accusa può essere esonerata dall'onere di provare i fatti indicativi di tale protrazione della condotta.

Quandodunque la persistenza del vincolo assoc iativo in epoca successiva allanovella che ha introdotto il trattamento sanzionatorio peggiorativo sia stat a , come nel caso in esame , espressamente contestat a con puntual i e specific he censure,la Corte di appello è tenuta ad esaminare la questione muoven

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: ARICO'MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LICCARDOGIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MAGLIONEVINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PAPAANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RISOMICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SINISTROGIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo : -per ARICO' MASSIMILIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità deiricorsi; - per [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e SINISTROGIUSEPPE il rigetto dei ricorsi; -per chiede il rigetto del ricorso; per chiede il rigetto del ricorso. uditi i difensor i presenti degli imputati avvocati [OSCURATO:PERSONA] , GIOVANNI RENDINAe [OSCURATO:PERSONA] che hanno conclu so chiedendo l'accoglimento de i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli , c on la sentenza indicata nel preambolo , in riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale d ella medesima sede giudiziaria indata 20.7.2022 ha rideterminato , su accordo delle parti sensi degli artt.599 e 599 - bis cod. proc. pen. , la pena inflitta a : - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo N), in anni due , mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00di multa -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A),in anni sei, mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle contestate aggravanti ; - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei delitto di estorsione pluriaggravatadi cui al capo F), in anni quattro , mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art 629, secondo comma,cod. pen. ; -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravati di cuiai capi ) e F) , in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di quel capo D), in anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art 629, secondo comma,cod. pen. LaCorte distrettu ale ha , altresì, rideterminato in anni sette di reclusione la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A) e del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo N), previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante diquell'articolo 416 - bis , quarto comma, cod. pen. Infine,ha confermato la condanna nei confronti di : -[OSCURATO:PERSONA], ritenuta colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravati di cui ai capi E) ed F), e per l'effetto, condannata alla pena di anni seu di reclusioneed euro 10.000, 00 di multa ; - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravaticui ai capi E) ed F), e, per l'effetto, condannato alla pena di anni sei direclusione ed euro 10.000, 00 di multa ; -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del diritto associativo di quel capo A) e deidelitti di estorsione pluriaggravati di cui capi D), E), F), G), I), L), e M) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione ; -[OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A) e del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo D), e, per l'effetto, condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione. 2. Il compendio probatorio posto a fondamento de l giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati è costituito dalle dichiarazioni , in vario modoaccusatorie, rese dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese , d a più sentenze irrevocabili , dai risultati dell'attività di intercettazione , telefonica e ambientale,dalle attività di perquisizione e sequestro nonché di osservazione e controllo del territorio svolte in numerose occasioni dal personale di polizia giudiziaria. Ilcomplesso di tali elementi probatori ha consentito di accertare l'operatività nelperiodo di interesse del sodalizio mafioso contestato al capo A) della rubrica conparticolare riguarda al settore delle estorsioni ai commercianti operanti n elle zonedi Melito di Napoli e ne i comuni limitrofi . L’attività investigativa ha preso avvio da un controllo effettuato il 15 novembre2013 dai C arabinieri e dalla successiva perquisizione dell’auto vettura FiatPanda su cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . A ll’ interno del veicolo veniva rinvenuta un'agenda riport ante i nominativi di numerose attività commerciali con accanto diverse diciture quali “ ok ” , “ ripassare ” , “negativi”. Supponendoche si trattasse di atti inerenti alla im posizione di tangenti ai dannidei negozianti , venivano avviate varie attività investigative - tra cui quella , rivelatasi fondame ntale, di captazione ambientale degli uffici dell ’ ASCOM di Melito, dal marzo 2019 divenuta AICAST - tese ad accertare l'effettiva perpetrazione dei delitti di estorsione da parte di soggetti appartenenti alle consorteriecamorristiche. Dalle intercettazioni , registrate sin dai primi mesi dell'anno 2014 , emergevano numerosi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] , presidente della suddetta associazione,i componenti del “ gruppo estorsione ” del sodalizio A mato – P agano ealcuni personaggi di rilievo del medesimo sodalizio criminale , aventi ad oggetto anche e soprattutto la gestione delle attività di imposizione dei gadget pubblicitariai commercianti di quell'area territorial e. Uncontributo particolarmente significativo veniva reso d alle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] . Caiazzo,direttamente coinvolto nel sistema, forniva preziose e dettagliate informazionisulle modalità in cui si articolava il fenomeno estorsivo attenzionato , ovvero attraverso l’imposizione durante il periodo natalizio ai negozianti e gli imprenditori del l'acquisto di gadget pubblicitari , di modestissimo valore commerciale,ad un prezzo variabile il cui versamento nascondeva il pagamento diuna vera e propria tangente. 3.Le posizioni dei singoli imputati . 3.1. [OSCURATO:PERSONA]’ è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo N) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6 . 000 ,00 di multa. Nelgiudizio di appello ha rinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen. la pena di anni due, mesi otto di reclusioneed euro 4.000,00 di multa. 3.2.I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevolidei delitt i di estorsione pluriaggravata di cui a i cap i E) e F). Secondola ricostruzione dei Giudici del merito, agendo in concorso con altri , avevano contribuito ad imporre , in occasione delle festività natalizie degli anni 2017e 2018, a centinaia di operatori commerciali di Melito e Mugnano , l'indebito acquisto, al prezzo di 100 o 150 euro, di gadget/pacchi/pubblicità di scarso valore,mediante minaccia consistita nella prospettata provenienza della richiesta da appartenenti al clan Amato - Pagano , organizzazione criminale di natura camorristica, nota nel territorio per esercitarvi da molti anni un penetrante e diffusocontrollo. L’attivitàestorsiva, che aveva procurato complessiv i incass i annuali pari a circa 90.000 euro per l’anno 2017 e a 80.000 euro per l’anno successivo, con conseguenteingiusto profitto ai danni delle vittime , prevedeva una distribuzione deiruoli tra i concorrenti ed il coordinamento organizzativo di [OSCURATO:PERSONA] : alcuni erano addetti alle visite presso i singoli esercizi commercial i in cui proponevano ai titolaril'acquisto dei gadget , lasciando intendere l a loro appartenenza al clan e , in caso di necessità, si premuravano di segnalare all’organizzazione il nome dell'esercentecommerciale che aveva rifiutato l'acquisto ; altri provvedevano alla consegna dei "pacchi/gadget/pubblicità" e a lla riscossione delle somme di denaro;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano , invece, di fornire il materiale pubblicitario (accendini, calendari, penne) da inserire nei “ pacchi ” , provvedendo,dietro compenso , a compiere tutte le operazioni necessarie ( dalla stampigliatura,alle iscrizioni serigrafiche fino al confezionamento ). 3.3.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto , in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto associativo di cui al capo A) dell’imputazione e, per l'effetto,condannato alla pena di anni otto di reclusione. Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - biscod. proc. pen. la pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialle contestate aggravanti. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado, colpevole del delitto associativo di cui al capo A) nonché del delitto di estorsionepluriaggravata di cui al capo N) e, per l'effetto, condannato alla pena dianni otto e mesi otto di reclusione. Harinunciato a tutti i motivi di impugnazione riguardanti il merito, con la solaeccezione di quelli relativi al profilo strettamente sanzionatorio. 3.5. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo D) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6 . 000,00 di multa Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - biscod. proc. pen. la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. 3.6. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado,colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo F) e, per l'effetto,condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6 . 000,00 di multa. Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - biscod. proc. pen. la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. 3.7. [OSCURATO:PERSONA] , oltre a concorrere alla consumazione dei reati di estorsionepluriaggravati di c u i ai capi D), E), F), G), I), L) e M), è stato ritenuto colpevole di aver presoparte all’ associazione di stampo camorristico denominata clan Amato -Pagano, operante in Napoli, Scampia, Secondigliano ed altre zone limitrofe,con condotta perdurante iniziata dall'anno 2005 . A suo carico si è accertato lo svolgimento del ruolo di coordinatore delle estorsioni perpetrate dal sodalizio , principalmente la vendita/imposizione dei gadget pubblicitari , abilmente sfruttando la sua qualità di presidente dell'associazionecommercianti di Melito (ASCOM), attiva dal gennaio 2000, per poi assumere , a partire dal 20 Marzo 2019 , il ruolo di rappresentante legale dell'associazione industria commercio artigianato servizi turismo e trasporti (AICAST) e, conseguentemente, la conoscenza profonda delle attività commercialiinsistenti sui territori di Melito e Mugnano , nonché il coordinamento delleattività estorsive . 3.8.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, in esito al giudizio di primo grado, colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravati di quei capi E) ed F) e ,per l'effetto, condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Harinunciato a tutti i motivi di gravame, concordando ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00di multa, così determinata: pena base per il più grave delitto di cui al capo E), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanzaaggravante di cui all'art 629, secondo comma, cod. pen., anni cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata per la circostanza di quell'articolo 416 -bis.1 cod. pen. ad anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di estorsionedi cui al capo E) ad anni sette di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridottaper il rito abbreviato alla pena finale predetta. 3.9. [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto colpevole del reato di partecipazioneal clan [OSCURATO:PERSONA] , sin dalla sua costituzione . In particolare, si è ritenuto che egli avesse apportato il suo contributo partecipativonel settore delle estorsioni ai danni degli operatori commerciali di Melito e di Mugnano, contribuendo, in particolare, alla consumazione delle estorsionidi cui al capo D) , avente ad oggetto l'imposizione degli indebiti acquisti di gadget in occasione delle festività natalizie dell'anno 2014 , scegliendo e coordinandoi correi incaricati di recarsi presso i singoli esercizi commerciali per esternarele proposte. 4. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] . 4.1.[OSCURATO:PERSONA] ò ricorre , per il tramite del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui denuncia mancanza erroneità e contraddittorietà della motivazione con conseguente nullità della sentenza. LaCorte si è limitata a ritenere irrilevanti le questioni sulle quali vertevano i motividi appello , ritenendo decisiva la rinuncia . Avrebbe dovuto , invece, rilevare l'assolutacarenza di prova in ordine alla consapevolezza del carattere estorsivo dellerichieste di denaro avanzate dal ricorrente . Parimenti,risultano insussistenti gli estremi, specie di carattere soggettivo, siadell'aggravante delle più persone riunite sia dell'aggravante dell ’agevolazione edel metodo mafioso . 4.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per il tramite del comunedifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA], c he ha redatto un unico atto di impugnazioneaffidato a tre motivi . 4.2.1.Con il primo è dedotta v iolazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità per i reati di cui capi E) e F) , anche sottoil profilo del mancato esame delle doglianze esposte nell’atto di ap p ello . Secondoil ricorrente, il percorso logico - giuridico della sentenza non offre , anche considerato l’omesso esame di tutti i rilievi difensivi, una adeguata motivazione circa la sussistenza, in capo agli odierni imputati dell'elemento psicologicorichiesto dalla norma incriminatrice. Il materiale investigativo confluito nel fascicolo del giudizio abbreviato è statooggetto di travisamento della prova da parte del G.U.P e successivamente anchedalla Corte di Appello . Contrariamentea quanto ritenuto dai Giudici del merito , [OSCURATO:PERSONA] si è interfacciata con il correo [OSCURATO:PERSONA] sempre e soltanto nella sua qualità di imprenditrice titolare di una ditta individuale , che si occupav a di stampa e serigrafia,interessata alla proposta commercia le avanzata d a l suo interlocutore, ritenuto contraente pienamente affidabile in virtù della carica di presidente dell'associazione di categoria dei commercianti di Melito di Napoli , in più occasioniprotagonista di iniziative pubbliche sul territorio . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcun ruolo gestionale e direttivo , né nella scelta degli esercizi commerciali interessati , né nella determinazione della quantità dei gadget richiesti , né in occasione della pattuizione del prezzo, essendosi limitata esclusivamente ad eseguire la prestazio n e contrattuale cui si era obbligata ed essendo rimasta totalmente ignara delle eventuali offerte e proposte, nonché delle modalità con cui queste venivano prospettate ai commercianti di zona, da chi venivano attuate e soprattutto da chi venivano direzionate. Nonaveva, quindi , avuto alcuna consapevolezza e volontà (ELIMINARE del piano criminoso ) di agevolare il sodalizio criminoso attraverso il sistema delle imposizioni, atteso il ruolo ancillare e di mera esecutrice di quanto a lei commissionatodal presidente [OSCURATO:PERSONA]. Alpiù, alla [OSCURATO:PERSONA] può addebitarsi di avere svolto le prestazioni rich i e ste in evasione delle obbligazioni tributarie, servendosi di altri colleghi operanti nel settore per il rilascio delle fatture fiscali da consegnare ai commercianti che le richiedevano. Dalle intercettazioni non si ricava il dato della conoscenza da parte della ricorrentedel coinvolgimento nell’operazione del clan Amato - Pagano . Basti pensare che in nessuna occasione si è registrata la concomitante presenza o anche un solo incontro tra la [OSCURATO:PERSONA] e un coimputato legat o al predetto sodalizio se si esclude un fugace saluto con [OSCURATO:PERSONA] , causalmente incontrato sulla porta di ingresso degli uffici dell’ associazione presiedutada P apa. Conargomenti parimenti illog ici ed attraverso il travisamento del compendio probatorio,la Corte territoriale ha ritenuto il pieno coinvolgimento nell’ attività estorsivadel marito della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . Alladifesa che aveva evidenziato , esibendo all’uopo idonea documentazione , che [OSCURATO:PERSONA] era titolare , da molti anni prima dei fatti delittuosi , di una propriaditta esercente l’ attiv ità di cura e della manutenzione del verde pubblico eprivato e che , pertanto , non aveva avuto alcuna possibilità di occuparsi della stamperia della moglie , che lavorava in nero , la Corte non ha opposto alcun argomento convincente , continuando ad attribuire rilevanza a un numero insignificantedi intercettazioni il cui conte nu to non ha valenza accu s atoria . Nonè condivisibile il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata che ha esteso la rilevanza probatoria del l'attività di captazione iniziata nel 2018 per dimostrare la responsabilità concorsuale dei ricorr e nti anche con ri ferimento al medesimo fatto estorsivo, consumatosi l'anno precedente . Difetta , infatti, qualsivoglia riscontro estrinseco , mentre alcuni dialoghi s ono indicativi della circostanzache i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non erano stati coinvolti nel l'anno 2017alla operazione commerciale dei gadget natalizi. 4.2.2. Con il secondo motivo è dedotta v iolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ art. 629 , secondo comma , cod. pen. , all'art. 628 terzocomma n. 1) e 3) cod. pen. nonché all'art. 416 - bis . 1 cod. pen. La sentenza impugnata , con riferimento alla posizione specifica dei ricorrenti,non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell e circostanzeaggravanti ad effetto speciale delle più persone riunite e dell'essere la violenza o la minaccia stata posta in essere da persona che fa parte di un'associazionemafiosa. Nonè stato affrontato il tema , già sottoposto dalla difesa nell’atto di appello , della consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla simultanea presenza in occasione delle offert e dei gadget pubblicitari di più soggetti in grado di avvalersi della forza di intimidazione promanante dall'associazione camorristica denominata clan Amato - Pagano , non ostante sia rimasto accertato che la [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata all'oscuro delle modalità di svolgimentodelle fasi di consegna della merce ai commercianti acquirenti nonché delle modalità di pagamento, essendosi limitata alla consegna della merce a d AntonioPapa. L'aggravantedell’art. 416 - bis .1 cod. pen. è stata ritenuta sussistente senza il necessario confronto con l'intero compendio probatorio acquisito al fascicolo delgiudizio abbreviato , che esclude conta t ti abituali ed intensi tra i ricorrenti ed i coimputati ri tenuti affiliati alla consorteria camorristica , con l’esclusione di [OSCURATO:PERSONA] , che però era frequentato esclusivamente nella qualità di presidente dell'associazione dei commercianti di Melito , senza alcuna consapevolezza che l’ operazione commerciale dallo stesso proposta fosse riconducibileal clan Amato - Pagano. 4.2.3. Con il terzo motivo è dedotta viol azione di legge e vizio di motivazionein relazione all'art. 62 - bis c.p. LaCorte d'Appello h a escluso il beneficio sulla scorta di una “ motivazione suppositivae per certi versi contraddittoria ” , facendo leva sul fine asseritamente perseguitodi agevolare il clan Amato - Pagano , di cui tuttavia non vi è adeguata prova.Ha preferito procedere ad una valutazione globale ed indifferenziata delle posizioni soggettive di tutti gli imputati pur chiamati a rispondere di addebiti molto diversi , il che ha impedito di apprezzare, in conformità a i parametri normativie dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi positivi dedotti da lla difesa: il ruolo marginale, le ammissioni fatte in sedeprocessuale, la personalità positiva . 4.3.[OSCURATO:PERSONA] ricorre , per il tramite del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA]Senese, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e viziodi motivazione relazione all'articolo 416 - bis quarto comma cod. pen. Lamenta che la Corte territoriale, erroneamente applicando l’art. 599 bis cod. proc. pen., ha continuato a ritenere sussistente l'aggravante dell’associazionearmata in assenza di prova che l'imputato fosse a conoscenza delladisponibilità di armi da parte della consorteria criminale . La Corte d'appello , in sede di ratifica del concordato , avrebbe dovuto procederead un 'autonoma analisi volta all'eventuale esclusione dell'aggravante de qua o alla sua soccombenza nel giudizio di bilanciamento con le concesse attenuantigeneriche, così da pervenire a d una pena finale diversa e quindi meno gravosarispetto a quell a indicat a. 4.4.[OSCURATO:PERSONA] ricorre , per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione. Lamentache la sentenza impugnata , nel negare il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti , ha accomunato ingiustificatamente la sua posizione a quella degli altri imputati rinuncianti ai motivi di appello. La Corte di appello , nel determinare il trattamento sanzionatorio ed in particolarenel formulare il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravanti, non ha operato il confronto tra le singole posizioni , muovendo dall’erroneo presupposto che tutti avessero le medesime caratteristiche soggettive e tutti fossero destinatari dello stesso capo di imputazione con la conseguenzadi appiattire le posizioni . Avrebbe, invece, dovuto esaminare ogni singola posizione valuta ndo caso per caso l'opportunità di riconoscere o meno la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Se così avesse fatto , avrebbe dovuto necessariamentevalorizzare il dato , pacifico ed incontestato, che [OSCURATO:PERSONA] , a differenzadegli altri imputati , era incensurato e giovanissimo. 4.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Poziello, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e viziodi motivazione in relazione gli art t. 133 e 62 - bis cod. pen. Lamenta l'assenza di idonea motivazione attestante il percorso logico giuridico adottato dalla Corte distrettuale in punto di negazione implicita dell'invocato beneficio di cui all’ art . 62 - bis cod. pen. n ella massima estensione , nonchél'assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento dell ’ attenuante delcontributo di minima importanza . Lasentenza impugnata avrebbe dovuto tenere in considerazione i positivi elementi offerti dalla difesa al fine di attenuare la pena ed in particolare il positivo comportamento proc essuale , la collaborazione prestata ed il ravvedimento. 4.6.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Gentile, articola un unico motivo con cui denuncia mancanza erroneità econtraddittorietà della motivazione , con conseguente nullità della sentenza. LaCorte si è limitata a ritenere irrilevanti le questioni sulle quali vertevano i motividi appello , ritenendo decisiva la rinuncia. Avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza della fattispecie di estorsione sia sottoil profilo oggettivo , sia sotto il profilo soggettivo . Difettanogli elementi probatori da cui de sumersi che i soggetti addetti alla venditadei gadget abbiano tenuto una condotta idonea a integrare la minaccia o laviolenza. Carenteè la prova che il ricorrente fosse consapevole di agire nell'interesse diun'entità rilevante ex art . 416 - bis cod. pen. , come tale portatrice di una carica autonomadi intimidazione e non bisognevole pertanto di concreta esplicitazione 4.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensoredi fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi. 4.7.1. Con i primi due motivi, deduce, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, violazione della norma incriminatricedi cui all’art. 416 - bis cod. pen. , a mente dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen nonché, a mente dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazionerispetto all'accertamento fattuale contenuto negli atti utilizzabili ai fini della decisione e , nello specifico , rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto di alcune specifiche conversazioniintercettate. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha recepito acriticamente le osservazionidel G.i.p. e non ha preso in esame le argomentazioni difensive. Ha, infatti, continuato a ritenere attendibili le dichiarazioni di Caiazza secondocui [OSCURATO:PERSONA] era al servizio della consorteria a partire dall'anno 2005 e fino ad una dat a non individuata , vestendo i panni del "loro uomo che stava al Comune", probabilmente dietro la corresponsione dello stipendio , nonostante l’inverosimiglianzae l’assenza di riscontri. Nessunarisposta è stata fornita ai ril iev i difensivi che avevano evidenziato la contraddittorietàdelle dichiarazioni accu sat orie di Caiazza . LaCorte avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell’assenza del nome di [OSCURATO:PERSONA] nellibro paga, consegnato dal lo stesso Caiazza all'Ufficio di Procura , all'atto della dichiarazionedi voler e intraprendere il percorso di collaborazione con la giustizia, in cui erano annotati i soggetti regolarmente stipendiati dal clan, e, correlativamente,le ragioni della perduranza de i suoi rapporti con l’associazione nonostantela cessazione della corresponsione dello stipendio dopo la cattura di DomenicoAntonio Pagano . Dallalettura complessiva degli atti utilizzabili ai fini decisori, non si rinviene alcunaprova certa idonea a dimostrare né che [OSCURATO:PERSONA] fosse sti p endiato dal clan, né che godesse dei proventi illeciti derivanti dalle svariate attività delittuose postein essere dalla stessa associazione, né che , come r i fe r ito dal colla b oratore , fossedirettamente e materialmente coinvolto nel giro dell'estorsioni , essendosi , atutto concedere , limitato ad individuare i commercianti a cui proporre l'acquisto dei gadget natalizi , oggetto delle imputazioni dei reati fine , senza ma i parteciparead attività in qualche modo volte a coartare la lor o volontà. [OSCURATO:PERSONA], nel descrivere le modalità adottate al fine di proporre i gadget pubblicitari agli esercenti locali, ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse personalmentedetta attività attraverso la spendita del nome della consorteria, néche lo stesso agisse allo scopo diretto di operare a discapito dei commercianti cheavrebbe - stante la sua qualità professionale - dovuto invece tutelare. Al contrario, dall e conversazioni captate, in particolare dalla n. 4285 del 15.09.2014, si desume che l'intento del [OSCURATO:PERSONA] era quello di evitare che i commerciantipotessero essere sottoposti a pressioni, ripudiando espressamente l'attivitàestorsiva. LaCorte distrettuale , in punto d i a ffermazione di re sponsabilità per il delitto associativosi è soffermat a solo sul concorso nei diversi delitti estorsivi ascrittigli e s ui rapporti con soggetti intranei al sodalizio, ma non ha approfondito né il tema della sussistenza del dolo d'appartenenza , inteso come volontà del soggetto di partecipare alla vita dell'associazione camorristica clan Amato - Pagano, condividendone gli scopi , né il tema dello stabile inserimento nel sodalizio con un contributo, durat u ro , orientato a garantire il mantenimento in vitadel sodalizio. E’pac ifico che P apa si è occupato solo dell’affare della vendita dei gadget pubblicitariche, anche se co ndo l’accusa , rappresenta soltanto una delle attività cui era dedito il clan A mato - Pagano, storicamente radicato sui territori di Scampia, Secondigliano, Mugnano, Melito, Casavatore e Arzano ed operant e nell'ambitodei più disperati settori illeciti, in primis quello relativo al traffico di sostanzestupefacenti. Ancheammettendo che la vicenda relativa ai gadget natalizi configuri una fattispeciepenalmente rilevante, non può sostenersi che il contributo offerto da Papaalla realizzazione di tali attività contribuisse alla floridità d ell’intero settore delle estorsioni perseguite dal clan Amato - Pagano , considerato che si è sviluppatonell'ambito di un periodo oggettivamente limitato . Il "dolo d'appartenenza" è stato desunto solo ed esclusivamente da lla circostanza che il ricorrente intrattenev a rapporti con un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan , trascurando, tuttavia, il dato che era solo quest’ultimo,secondo la ricostruzione della dinamica relativa ai gadget natalizi , a rapportarsicon il clan. Quantoall'elemento dell' affectio societatis , i Giudici del merito non hanno preso in esame le circostanze dedotte dalla difesa nell'atto d'appello ed in tal modo hanno ignorato che P apa non era stipendiato, non era stato posto dalla consorteriaal vertice delle associazioni di categoria , non condivideva le modalità esecutivedel sodalizi o. Soloammettendo la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio si spiega perché lo stesso haespressamente disposto agli incaricati di "proporre" e non "imporre" l’acquisto dei gadget. Larichiesta di riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi meno gr ave del concorso esterno - configurabile nei confr on ti di chi rimane estraneo al vincolo associativo,pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione oal rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso – è stata esclusa richi am ando plurimi precedentigiurisprudenziali , ma glissando oggettivamente sul le argomentazioni difensivededotte nell'atto d'appello . 4.7.2. Con il terzo motivo denuncia , con riferimento ai capi I), L), M), mancanzaassoluta di motivazione in violazione degli artt. 606 co. 1 lett. e), 546 co.1 lett. e), 125 co. 3 cod. proc. pen. Lamenta che la Corte territoriale ha deliberatamente omesso, in applicazionedel principio devolutivo, l'approfondimento delle tematiche relative aicapi di imputazione I ) , L ) ed M ) sul presupposto che la difesa appellante aveva chiesto genericamente l’assoluzione , senza , però, avanza re specifiche censure cheerano state espressamente limitate ai delitti di est ors ione pluriaggravata di cuiai capi D) della rubrica, concernente l'imposizione di gadget na talizi nell'anno 2014,E) e F) concernenti la medesima attività questo negli anni 2017 e 2018, e G)relativo all'estorsione perpetrata ai danni di Ye L ing. Inrealtà i motivi di appello posti a sostegno dei capi riguardanti i delitti D), E), F), G), erano pacificamente estensibili ai capi I), L) ed M) , tratta ndosi di ipotesi di reato strettamente connesse tra loro e dotate delle medesime caratteristiche, sia in termini di condotta ed evento, oltre che per state essere perpetratenei confronti delle medesime parti offese. 4.7.3.Con il quarto ed il quinto motivo , trattati promiscuamente , deduce violazionedi legge con riferimento alla sussistenza dei requisiti giuridici utili a ritenereconfigurabile il delitto di estorsione contestato ai capi D), E), F), G), I), L),ed M ) , nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi integratividella fattispecie delittuose contestate D), E), F), G), I), L), ed M) Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione e non ha , comunque,fornito una motivazione esaustiva sull’esistenza dei presupposti della fattispeciecontestata, sia sotto il profilo oggettivo , che soggettivo . La sentenza impugnata ha valorizzato una conversazione registrata il 15 settembre 2014, nella quale il ricorrente spiega agli addetti ad este rnare le proposte di acquisto dei gadget i criteri cui si devono attenere , chiarendo che dovevanofar intendere al commerciante che quella visita fosse fatta per conto dei "compagni di Melito" ossia del clan Amato - Pagano, evitando, tuttavia, di usare tonitroppo aggressivi, al fine di non dare l'impressione che fossero vittime diestorsione. D’altra parte, in caso di rifiuto del commerciante , non era in alcun modo previstoil ricorso a pressioni di tipo intimidatorio , ma era sufficiente comunicare ilnominativo dell’interessato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] . La condotta co s ì ricostruita non è connotata da violenza o minaccia nei confrontidelle parti offese . Nonsolo non vi è prova che i commercianti che avevano opposto il rifiuto abbiano successivamente subito atti intimidatori , ma, più in radice, n essun commerciante sentito dalla polizia giudiziaria ha riferito di avere percepito la propostaquale minaccia estorsiva , neppure in maniera larvata. Contrariamentea quanto sostenuto dai giudici del merito, il contestato reato nonpuò essere ritenuto sussistente , né sussumendo la condotta accertata nel paradigma dell’estorsione ambientale - considerato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva raccomandato ai "ragazzi" di "non essere aggressivi" - né attribuendo decisiva rilevanza al clima omertoso diffuso tra i commercianti - di cui non è stata acquisitaalcuna prova – né , infine, valorizzando il timore degli autori di essere denunciati nel caso di esternazione delle intimidazioni che facessero comprendereai destinatari di essere sottoposti ad estorsione perché la minaccia o la violenza devono costitui re un a caratter istica oggettiva della condotta indipendentemente dalla volontà di chi la pone in essere. Né può condividersi l'assunto secondo cui, nel caso che ci occupa, la minacciasia stata implicita e indiretta. Lastessa sentenza impugnata a pag. 53 dà atto che i negozianti avevano acquistatoi gadget senza alcuna imposizione, tanto è vero che alcuni di loro, pur rifiutandosi di aderire,non avevano subito alcuna ritorsione . Riguardoalle singole ipotesi di reato, la difesa del ricorrente lamenta : - c on riferimento all’estorsione contestata al capo D), tanto l’omessa valutazionedel contenuto esplicito della conversazion e n. 4311 - in cui [OSCURATO:PERSONA] d à espresso o r d ine agli incaricati di contattare i commercianti di non eseguire un'estorsione- tanto l’arbitraria estensione del significato della conversazione n 5122fino a ricomprendervi le 99 estorsioni commesse , nel comune di Mugnano, inveromai citate ; - c on riferimento all e estorsion i di cui ai capi E) e F) , l’assenza di identificazionespecifica del le singole vittime , oltre ch e delle circostanze di tempo edi luogo di consumazione , carenza resa ancora più grave dal numero rilevante di persone offese che hanno negato alla polizia giudiziaria di avere subito pressioni. Più in gener al e , l a sentenza non si è confrontata con il reale sistema del businessdei gadget natali zi , che si snodava principalmente in due fasi: la prima, perfettamentelecita, in cui i venditori porta a porta proponevano i gadget "senza però fare alcuna estorsione ” , la seconda, eventuale e di natura estorsiva, si prefigurava solo nel caso in cui il commerciante non avesse acquistato immediatamente il pacco. In questo caso, infatti, i venditori porta a porta dovevanolasciare cordialmente l'esercizio commerciale e riportare la notizia al [OSCURATO:PERSONA],il quale avrebbe poi inviato direttamente gli emissari del clan per imporre l'acquistoai commercianti. Nonè possibile , quindi , affermare che tutte le vendite dei pacchi siano state espletatedai venditori porta a porta con carattere estorsivo. Difettaanche il carattere ingiusto del profitto con altrui danno patrimoniale . Non risulta accerta to il valore effettivo dei pacchi , che , per generare un vantaggiopatrimoniale, doveva essere di valore nettamente inferiore a quello del prezzopattuito e versato da ogni singol o commerciante . La sentenza impugnata ha superato i rilievi difensivi , osservando che il vantaggiopatrimoniale avuto di mira dall’ agente si considera sempre ingiusto allorquandoè illecito il mezzo usato , come n el caso in e s ame in cui l’ acquisto dei gadgetera impos t o. Taleaffermazione contrasta con la parte d ella motivazione i n cui si dà atto dell’assenza di qualunque forma di imposizione sicché doveva essere approfonditoil tema relativo all’esistenza di un danno strettamente economico . -Con riferimento al capo G ) , estorsione consumata perpetrata ai danni del cittadinocinese , i Giudici del merito hanno ritenuto integrata l'ipotesi estorsiva contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che - i diversi soggetti coinvolti - avevanocoartato la volontà del commerciante , che era stato costretto a versare unaindebita somma di denaro per sanare le irregolarità riscontrate dalla polizia localecome falsamene prospettatogli . Dallacomplessiva disamina degli atti di causa , non è emersa la prova che il cittadino cinese avesse percepito che la vicenda prospettatagli potesse rappresentareuna richiesta a scopo estorsivo. Dallaconversazione indicata con progressivo n. 29176 del 9 aprile 2019, si comprende che il cittadino cinese non aveva inteso l'illiceità dell'operazione reputando che il denaro (ELIMINARE da questi ) corrisposto fosse necessario a sanare l'irregolarità amministrativa che gli era stata fraudolentemente prospettata,per il tramite di raggiri . Non vi è prova che lo stesso fosse stato minacciato neppure in modo implicitoovvero che fosse stata utilizzata nei suoi confronti una condotta violenta idoneaa costringer lo a versare le somme di denaro richieste né posto dinanzi ad unpericolo la cui eventuale realizzazione sarebbe dipesa direttamente dal suo interlocutorequalora fosse stato opposto un rifiuto . Intale contesto non vi è nemmeno spazio pe r ipotizzare che il commerciante cinese abbia av uto la convinzione che il denaro richiestogli fosse destinato ad arricchire le casse di una compagine criminosa e, quindi, che la richiesta economicaprovenisse da un contesto camorristico . 4.7.4. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in ordine alla determinazione della pena irrogata ed in particolare, al l'individuazione della violazionepiù grave su cui operare gli aumenti a titolo di continuazione interna. Lamenta che la sentenza impugnata, perpetuando l’errore in cui era incappatoil G.i.p. , non censurato con l’appello , ma non sanato perché attinente aduna ipotesi di pena illegittima , ha individuato , quale violazione più grave ai sensidell'art. 81 , secondo comma cod. pen. , il delitto ex art. 416 - bis cod. pen. , operando su tale pena - base - indicata in anni 13 di reclusione ( a fronte del minimoedittale previsto in anni 12 dal sesto comma dell'art. 416 - bis cod. pen. ) - idiversi aumenti a titolo di continuazione interna. In particolare, è stato stabilito un aumento pari ad anni uno di reclu s ione per i singoli delitti estorsivi, giungendo,quindi, ad una pena finale di anni venti di reclusione, ridotta per il ritoalla pena di giustizia. Al contrario, in ragione della maggiore gravità , la violazione più grave doveva essere individuat a in quell a indicat a di cui al capo D) dell'assunto accusatorio(art. 629 co. 2 c.p.) . 4.7.5.Con il settimo e l’ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo dell’omess o esame delle doglianze difensive dedottecon l’appello, con riferimento a ll'aggravante dell’ 'associazione armata. La Corte distrettuale ha confermato per tutti gli imputati la sussistenza dell'aggravanteprevista dal quarto comma dell'art. 416 - bis cod. pen . sul rilievo che il clan Amato - Pagano rappresent a storicamente una consorteria dedita a disparate azioni sanguinarie poste in essere nei confronti di associazioni criminoseavverse. Nonostante le censure sviluppate nell’atto di appello , la Corte distrettuale nonsi è occupat a del tema della consapevolezza del ricorrente di far parte di un'associazionedi carattere armato alla luce della posizione in essa rivestita . Se è vero che le vicende del clan Amato - Pagano sono state oggetto di numerosi provvedimenti giurisdizionali , che ne hanno accertato , oltre all'esistenza,una storia criminale fatta da “ scissioni, faide e fasi sanguinarie, con alleanzee divisioni del territorio ” , eventi protrattisi per un periodo medio - lungo , è altrettanto processualmente accertato che tali fibrillazioni sono cessat e definitivamentenell'anno 2014, allorquando - dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA] - è divenutacapo indiscuss o [OSCURATO:PERSONA] . Nesegue che [OSCURATO:PERSONA] è entrato a far parte del sodalizio quando non vi erano conflitti armati in atto , per di più occupandosi di un singolo settore - quello estorsivo-gestito da un’articolazione autonoma e diretto da soggetti rispetto ai qualinon è stata fornita alcuna prova che utilizzassero ovvero detenessero armi alfine di raggiungere gli scopi associativi. I Giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una più attenta valutazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante de quo anche nei confrontidi chi come [OSCURATO:PERSONA] si trovava in tale peculiare situazione . 4.7.6.Con il nono ed ultimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in or dine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. LaCorte territoriale ha conferma to le statuizioni contenute nella sentenza di primecure, considerando decisiv i la personalità negativa dell’imputato , il quale aveva abusato della sua posizione professionale , ed il suo comportamento processuale non collaborativo , ingiustificatamente trascurando le circostanze dedottedalla difesa nell'atto d'appello ed in particolare le concrete modalità della condotta, almeno in parte rivolte alla tutela dei commercianti , nonché le giustificazionifornite. Papain sede di dichiarazioni spontanee ha evidenziato che il proprio ruolo di referente dei commercianti locali lo ha esposto palesemente agli avvicinamenti dellacriminalità organizzata e che tale circostanza è stata da lui gestita anche nell'otticadi tutelare gli esercenti locali, evitando che gli esponenti del sodalizio potesseroagire in loro danno attraverso le classiche e tipiche modalità ben più vessatoriedell’acquisto dei gadget. La denunciata lacuna argomentativa rispetto al tema devoluto con l'atto d'appello impone l'annullamento della decisione impugnata in parte qua , occorrendoun adeguato approfondimento in ordine alla verifica dei presupposti perla concessione delle attenuanti generiche . 4.8. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Dello Iacono , articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dilegge in relazione agli articoli 132 e 133 cod. pen nonché vizio di motivazione . inrelazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferime nto alla misura dell’aumentoa titolo di continuazione . Lamenta che la sentenza impugnata, discostandosi dai principi ripetutamenteaffermati dalla giurisprudenza di legittimità anche a S ezioni unite , non ha motivato in ordine alla misura della pena inflitta per il reato satellite , applicandoi criteri indicati per tale commisurazione dall'art . 133 cod. pen. 4.9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , per il tramite del difensor e di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi. 4.9.1.Con il primo denuncia mancanza , erroneità e contraddittorietà della motivazionecon conseguente null ità della sentenza. Ledoglianze oggetto dell’atto di appello - incentrate sull’inadeguatezza de lle dichiarazionidei collaboratori di giustizia a sorreggere l 'affermazione di penale responsabilitàper le loro intrinseche contraddizioni e per l’assenza di e lement i ulteriore di carattere esterno idoneo a confortarle - sono state ingiustificatamenteritenute generiche e , comunque , infondat e. Ledichiarazioni del collaboratore Caiazza , pur contenenti plurimi aspetti di inverosimiglianza,non sono st a te sottoposte al necessario vaglio critico . Sono st ate ritenut i decis iv i i n chiave accusatoria le conversazioni intercettate, i servizi di osservazione e controllo nonché le dichiarazioni delle personeoffese senza considerare che il ricorrente , oltre ad essere colloqui an te in una sola conversazione - risalente all’anno 2 0 14 ed attestante un ruolo nell'attivitàdi vendita dei cd. g adgets diverso da quello indicato da Caiazza - non èstato nemmeno interessato a controlli , né indicato come coinvolto nell’attività illecitadalle persone offese. 4.9.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione a gli artt. 2 e 416 - bis cod. pen. La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la richiesta difensiva di applicazionedel trattamento sanzionatorio vigente prima della riforma del 2015 in ragione dell’ arresto del ricorrente in data 13 ottobre 2014 e della conseguenzialeinterruzione d el rapp o rto associativo . La decisione si pon e in contrasto con la richiamata giurisprudenza d i legittimità che pone a carico del pubblico ministero l’ onere di dimostrare la permanenzadella condotta partecipativa anche durante lo stato di detenzione e non ha tenuto in considerazione gli elementi sintomatici della fuoriuscita del ricorrentedalla consorteria rappresentati dalla m ancanza di qualsiasi attività di captazione nella quale risulti conversante e dall’ esito favorevole dei controlli successivialla scarcerazione dal 2017 al 2020. 4.9.3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento trattamentosanzionatorio del reato continuato. Airilievi difensivi sull’assenza di giustificazioni a sostegno della dosimetria della p ena inflitta per il reato satellite, la Corte distrettuale nulla ha opposto , continuando ad omettere i criteri sulla scorta dei quali aveva determinato un aumento,pari a due anni di reclusione, notevolmente superiore a quello, pari a sei mesi di reclusione , infitto ai compiutati in una posizione processuale sovrapponibile. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaglioneVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] . I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], LiccardoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ha recepitoil concordato raggiunto con l’organo dell’accusa ai sensi dell ’art. 599 - bis cod.proc. pen. non supera no il vaglio di ammissibilità. 1.1. E ’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione,deve limita re la sua cognizione ai motivi non rinunciati ( così, tra letante, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755, e Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Non deve , invece, motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. , né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove , perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazionein quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (daultimo Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Larinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazionedi responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché devereputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta,ipotesi che si verifica solo quando la pena non rientri nei limiti edittali ovverosia diversa per specie o quantità dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,Gueli, Rv. 272969) . Del pari èinammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 -01) Non ess e ndo le parti del concordato vincolate a criteri legali di commisurazione,il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi(Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025 , Adami, Rv. 287834 – 01 ; Sez. 5, n. 7399del 12/12/2024 , dep. 2025 , Vetrano, Rv. 287632 - 01 Sez. 1 , n. 50710 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285655 - 01 ), a meno che si risolvano nella violazionedel divieto di "reformatio in peius" ( Sez. 1 , n. 14325 del 01/04/2025 Salvo,Rv. 287879 – 01 ). Leuniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordatoex art. 599 - bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronunciarispetto all’accordo e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento è collocata ancheSez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, Coco, non mass. , per la quale è illegale la pena non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689) 1.2. Nel caso in esame, avendo [OSCURATO:PERSONA] ò Massimiliano, [OSCURATO:PERSONA], LiccardoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore generale territoriale concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivoconcernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura dedotto nei rispettivi atti di dell'imputato, devono e ssere considerate inammissibili tutte le censure che, comerisulta dalla loro sintesi , non vertono sulla volontà delle parti di addivenire al concordato , ma attengono a punti della decisione coperti dalla rinuncia: sussistenzadegli estremi, specie di carattere soggettivo , del re a t o di estorsione o di alcune delle aggravanti; misura della diminuzione o degli aumenti per le circostanze atten u a n ti o aggravanti ; determinazione della pena a titolo di continuazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] . Ilprimo motivo , ded otto dalla difesa comune degli imputati , è fondato ed assorbenterispetto agli altri. 2.1.Come è noto, i n tema di concorso di persone nel reato, la circostanza cheil contributo causale del concorrente , materiale o morale , possa manifestarsi attraversoforme differenziate ed atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale,pur prevista dall'articolo 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà ( Sez. U . , n. 45276 del 30/10/2003,Andreotti R v. 226094; conforme Sez. 1 n. 10730 del 18/02/2009 , Puoti, Rv. 242849 - 01 e più di rec ente Sez. 2 , n. 43067 del 13/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282295 – 01 , attispeciein cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazionedella sentenza impugnata per non aver indicato specifici elementi di fatto dai quali desumere che gli imputati avessero fornito un contributo agevolativoal tentativo di estorsione relativo al c.d. "regalo ai carcerati" posto in essereda un altro soggetto Occorre,pertanto che risulti dimostrato , attraverso una motivazione logica, completae, quindi , i n grado di resistere ai rilievi e alle obiezioni difensive, che il concorrente, lungi dal mantenere un comportamento meramente passivo qualificabile in termini di mera connive nza non punibile , abbia apporta to un “contributopartecipativo”, - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui . Devetrattarsi di un comportamento caratterizzato , sotto il profilo oggettivo , dall’idoneitàa facilitar e o comunque agevolare in modo apprezzabile l’ideazione, la preparazione o l'esecuzione della fattispecie penalmente rilevante , aumentandone l e possibilità d i realizzazione o mediante il rafforzamento del propositocriminoso o mediante l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti . Sulpiano psicologico, il concorrente deve ave re la coscienza e volontà di arrecareun contributo alla realizzazione dell'evento illecito . Inquesta prospettiva , con specifico riferimento al reato di estorsione , si è affermatoche in costanza di reato, qualsivoglia aiuto fornito all'autore materiale è punibile ai sensi dell’art. 110 cod. pen. , in quanto finalizzato a tradursi in sostegno per la protrazione della condotta criminosa , naturalmente purché sostenutodalla consapevolezza e dalla volontà di apportarlo (Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010,Calabrese, R v. 249249 - 01 ; Sez. 2 , n. 43745 del 03/10/2024 Diana, Rv.287193 - 02 ). 2.2.La Corte distrettuale, n el valutare la condotta degli odierni ricorrenti , si è discostata dai delineati principi , ponendo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità a tito lo di concorso una motivazione incompleta e non adeguatamentesupportata dagli elementi probatori richiamati . La sentenza impugnata, come si evince da lle pagine da 42 e seg g . ha ritenuto decisive per ricostruire in termini di con tributo concorsuale la condotta diMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alcune conversazioni intercettate (le numero 1679, 1680 e 1705) , commentate anche con espressi richiami alla sentenzadel G.i.p . Sullascorta di tali dialoghi , riportati per estratto in entrambe le sentenze , e dallaloro complessiva disamina , anche alla luce dei riscontri derivanti dall’ attività di osservazione della polizia giudiziaria, i giudici del merito , con valutazioni conformi,hanno ritenuto accertato che entrambi gli i mputati , a vario titolo e con undiverso ruolo , avevano operato , negli anni di interesse , l’attività di fornitura deigadget, utilizzati dai complici per porre in essere l’attività di taglieggiamento deicommercianti di cui ai capi E) e F) della rubrica , ricevendo in corrispettivo somme di dena ro previamente concordate a seguito di laboriose trattative condottecon un acquirente , [OSCURATO:PERSONA], del quale conoscevano gli stretti legami con il gruppo camorristico dominante nel territorio , unica controparte sostanziale dell’operazione commerciale . L’attività negoziale tra P apa, da una parte, ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, era stata , per di più, caratterizzata dall’adozionedi particolari cautele legate alla peculiare condizione in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] , che continuava ad esercitare in nero e senza le necessarie autorizzazioni l’attività imprenditoriale , servendosi dei consigli e della collaborazioneanche del marito . Siffattoaccertamento, alla luce dei principi ricordati in premessa, non è però sufficiente per ritenere configurabile gli estremi della condotta concorsuale ascrittaad entrambi gli imputati . Non è , infatti , sufficiente la dimostrazione che la fornitura dei gadget stabilmente operata dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sia stata funzionale all’attività intimidatoria materialmente posta in essere dagli altri concorrenti , sotto la supervisione dei mandanti ed organizzatori . E’ piuttosto necessaria la provache entrambi abbiano agito nella consapevolezza della destinazione della mercevenduta non a qualunque condotta illecita riconducibile al clan che l’ aveva commissionataed acquistata, attraverso [OSCURATO:PERSONA] , ma specificamente all’ esecuzione dell’attivitàestorsiva contestata . Peressere ritenuti concorrenti anche sul piano soggettivo , la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrarsi che egli stessi erano stati , quanto meno , consapevoli che l’operazione commerciale apparentemente lecita, quale la venditadei gadget, rendeva possibile , facilitandolo, il conseguimento , attraverso leintimidazioni materialmente eseguite dai complici , un vantaggio patrimoniale conaltrui danno nei termini richiesti d alla fatt ispec ie i n crim in atrice dell’art. 629 cod.pen. LaCorte distrettuale, no no stante i puntuali rilievi difensivi , incentrati sulla mancata acquisizione di ele menti utili a collega re le operazioni commerciali concluseda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] - che dalle conversazioni intercettate e riportate nelle sentenze di merito non emerge essersi rapportato con costoro quale incaricato/rappresentante del clan Amato - Pagano - alle intimidazioni ai danni dei commercianti , non ha affrontato esaustivamente il tema , riten endo , con un evidente salto logico , che fosse sufficiente per ritenere sussistente il contributoconcorsuale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tutte le contestate estorsioni la ripetizione con modalità inusuali di un’ operazione commerciale , la fornitura dei gadget, che , sebbene condotta in evasione fiscale , di per sé rientrava nell’oggetto usuale e non intrinsecamente illecito dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA] e che non implica la consapevolezza in capo a chi la compie del meccanismo attraverso c ui era in concreto realizzata la condotta sanzionata dall’art. 629 cod. pen. 2.3.Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello Napoli che provvederà a colmare le lacune motivazioni nell’osservanzadei richiamati principi . 2.4. Gli ulteriori motivi sono assorbii e non preclusi. 3.[OSCURATO:PERSONA] motivo dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , relativo al giudiziodi bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravanti, non èfondato. In premessa , va ricordato che l e statuizioni relative al giudizio di comparazionetra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto ( Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931 in termini Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 , Mastro, Rv. 271243– 01 ; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Pennelli, Rv. 270450 - 01 ). Nelcaso di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte distrettuale , con motivazione sintetica ma sufficientemente esplicativa e priva di vizi logici , ha ritenuto ost ativa ad una maggiore mitigazione del trattamento sanzionatorio realizzabile con la prevalenzadell’unica attenuante concessa sull’ aggravante di cui all’art. 416 - bis , quarto comma, cod. pen. , la gravità dei delitti per i quali è intervenuta la condanna, tutti p erpetrati nell'ambito di un sodalizio criminale armato con allarmantimodalità operative attraverso l’uso del metodo mafioso ed a l fine di agevolareil clan camorristico di appartenenza . Nell’ambito della valutazione discrezionale, propria del giudizio di merito, siffatti elementi negativi sono stati ritenuti di maggiore pregnanza rispett o a quelliopposti dalla difesa : la giovane età e lo stato di in censura tezza . D’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] i s per essere nato nel 1987 , aveva già 24 anni all’epocadell’adesione all’ associazione e 27 all‘epoca di consumazione d ei reati fine,quindi era già una persona adulta e consapevole, mentre l’ incensuratezza dasola non giustifica il riconoscimento delle attenuati generiche a ment e dell’art . 62-bis,ultimo comma, cod. pen. 4.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone censure in parte inammissibil i , nel resto infondate,sicché deve essere rigettato. 4.1.I primi due motivi, relativi al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non superano il vaglio di ammissibilità , oltre che per il loro contenuto in larga parte generico ed aspecifico, perché sollecitano , in termini nonconsentiti nel giudizio di legittimità, apprezzamenti da sovrapporre a quelli nonmanifestamente illogici dei giudici del merito , in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Caiazza e delle conversazioni intercettate. Diqueste ultime, in particolare è prospettata u na lettura alternativa senza la necessaria denuncia di specifici vizi motivazionali o di travisamento (cfr. Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021 , Gregoli, Rv. 282337 - 01 ; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 , Sebbar, Rv. 263715 – 01 , secondo cui i n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite ). Contrariamente a quanto s os tento dal ricorrente , la sentenza impugnata (pagg.48 e seg. ) si è premurata di prendere in esam e tutti i rilievi sviluppati dalla difesa appellante , ponendo a sostegno della decisione un apparato giustificativologico e completo, esente dalle criticità denunciate. Ledichiarazioni accusatorie del collaboratore Caiazza son o state ritenute, soggettivamente ed oggettivamente , credibili in adesione alle valutazioni del G.u.p. ( capitolo 3, specie le pagg . da 31 e seg g. ) in assenza di censure specifiche,invero nemmeno accennate in questa sede . Correttamente è stato ritenuto elemento decisivo , sia come elemento rafforzativo della credibilità del collaboratore , sia come riscontro esterno rilevanteai sensi dell’art. 192 comma 3, cod. proc. pen. , la convergenza tra la chiamata in correità operata d a Caiazza , peraltro confermata dai collaboratori BiagioEsposito e [OSCURATO:PERSONA] , i quali , al pa ri di Caiazza, hanno indicato in [OSCURATO:PERSONA] come un esponente del gruppo Amato – Pagano, che si era a lungo occupato, per conto de i vertici del clan , de i rapporti con il comune di Melit o nell’assegnazione dei lavori pubblici , segnalando le imprese appaltatrici e collettando le tangenti loro imposte, quindi riversate nelle casse dell’organizzazione camorristicae le conversazioni intercettate , gran parte delle qualicostituite da conversazioni tra l’ odierno ricorrente ed altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’ attività illecita del sodalizio ( cfr. Sez. 4 , n. 34413 del 18/06/2019 , Khess , Rv. 276676 – 01 ; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014 , Pagnozzi, Rv. 262348 – 01 ; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 , dep. 2013 , [OSCURATO:PERSONA]. 255145 – 01 , secondo cui n ella valutazione della chiamata in correitào in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettivadelle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraversopassaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente,non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcunaspecifica tassativa sequenza logico - temporale ). Muovendodal dato della piena attendibilità delle dichiarazioni di Caiazza e della convergenza delle informazioni fornite da l collaboratore co n quelle emergentidai dialoghi intercettati analiticamente richiamati , la Corte distrettuale haritenuto accertat o che l’odierno ricorrente per più anni , su incarico dei vertici ma con ampi margini di autonomia, aveva partecipato alla vita associativa, ideando,programmando, organizzando ed eseguendo un numero rilevantissimo direati fine – le estorsioni realizzate con il sistema della vendita dei gadget – che avevano assunto per il gruppo una importanza esiziale , non tanto per ragioni economiche,peraltro non indifferenti procurando profitti annuali per decine di migliaiadi euro, ma soprattutto per il capillare controllo del territor io che essi consentivanodi realizzare . [OSCURATO:PERSONA],anche sfruttando la notorietà e la rete di conoscenze intessuta grazie alle cariche ricoperte nelle a ssociazioni sindacali degli esercenti imprese commerciali, aveva così assunto un ruolo nell’ambito del sodalizio camorristico tutt’altroche secondario o ancillare. APapa, stabilmente preposto alla gestione di un settore dell’ attività illecita delsodalizio, erano stati delegati i poteri necessari per coordinare più affiliati . [OSCURATO:PERSONA], in stretto contato con i vertici del gruppo (Caiazza , [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe P ellecchia ) , che indicava gli operatori commerciali da contattare e che forniva le istruzioni necessarie per la buona riuscita di ogni singolaoperazione nei seguenti termini considerati dai giudici di merito : -ricordare alle persone offese, con toni evocati vi , ma chiari , che agivano per contodel clan ( “i compagni di Melito ” ) ; evitare le minacce espresse che potevano creareun allarme eccessivo, ind u cendo il commerciante al la denuncia; -comunicargli i nomi di coloro che si rifiutavano di effettuare l’acquisto in mododa consentire interventi più “persuasivi” ad opera di altri associati. Néin tale contesto potevano trovare credito , come acutamente rilevato dai Giudici del merito, le affermazioni dell’ impu tato volte a giustificare il suo protagonismonel settore estorsivo con la necessità di evitare ai commercianti, allacui tutela erano preposte le associazioni di cui era stato a lungo presidente, intimidazionipiù violente e richieste di denaro più esose. Allaluce di tale ricostruzione fattuale , strettamente ancorata al compendio probatorio,la Corte distrettuale ha ritenuto provato - avuto riguardo alle attività in concreto svolte dallo stesso , d el tutto assimilabili a quelle ordinariamente svolte da un intraneo alla struttura criminale e, quindi, al ruolo assunto nell’ambitodi un settore centrale dell’attività illecita , le estorsioni non solo con il sistemadella vendita dei gadget ma anche in quello delle onoranze pubbliche e deilavori pubblici - l'avvenuto inserimento di [OSCURATO:PERSONA] , per un periodo prolungato e con carattere di tendenziale stabilità , nella compagine associativa con la consapevolezza e la volontà di p ersegui re, attraverso l’impegno personale profuson ell'attività delittuosa conforme al piano associativo , lo scopo comune dell’arricchimento del clan e del rafforzamento del suo potere criminale di controllo delle attività economiche. Per la stabilità per un significativo arco temporale del rapporto intercorso con l’associazione camorristica,la Corte di appello ha, altrettanto correttamente escluso che tale condotta possa essere definita giuridicamente come concorso esterno. Assume il ruolo di " concorrent e esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'" affectio societatis",fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e , quindi , si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ex plurimis S ez . U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231671 – 01 ). 4.2.Il terzo motivo , relativo alle estorsioni contestate ne i capi I), L), M), è infondato. LaCorte territoriale , nel ritenere non oggetto della sua cognizione l’esame deipredetti per assenza di motivi specifici si è , in primo luogo, conformata al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui , ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto dellapronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni difatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione ( Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024,Tonti, Rv. 287205 – 01 ; Sez. 3 , n. 12727 del 21/02/2019 , Jallow, Rv.275841 – 01 ; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 , dep. 2017 , Rv. 268822 - 01 Galtelli). Nemmenoè ipotizzabile che le censure formulate dall’appellante in relazione esclusiva adalcuni reati e ritenute ammissibili si estendano automaticamente ad altrireati espressamente non attinti dall’impugnazione , anche se compiuti con modalitàsovrapponibili in periodi diversi . Preliminarmente,va evidenziato che l'art. 597 cod. proc. pen. sancisce che "l'appelloattribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamenteai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti"; in altri termini, l'effetto devolutivo, e la conseguente preclusione, riguarda esclusivamentei punti della decisione, non, altresì, i capi. Intal senso, si sono altresì pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando il principio secondo cui "la preclusione derivante dall'effetto devolutivodell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che, non essendostati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda,invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni didiritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitaredalla sfera devoluti va dell'impugnazione - accogliere il gravame in basead argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante" (Sez. U, n. 1 del27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096). Delresto, sempre le Sezioni Unite hanno chiaramente distinto l'oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo dell'impugnazione - i punti della decisione - dall'oggetto del giudicato - i capi della decisione: "poiché la cosa giudicatasi forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il caratteredell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispettoa uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamenteoggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistarealla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenzadi circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" siforma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano 6censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmentein ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato alquale la causa stessa si riferisce" (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) Peraltro,è stato chiarito che, in tema di cognizione del giudice di appello, nellalocuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cuiall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonomaconsiderazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato,ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che, sebbene non investiti invia diretta con i motivi concernenti altro reato, risultino tuttavia legati con i primida un vincolo di connessione essenziale logico - giuridica (Sez. 6, n. 13675 del03/02/2016, Pisani, Rv. 266731). Al riguardo, l'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare le forme dell'impugnazione, sancisce, a pena di inammissibilità, la necessità dell'enunciazione dei "capi" o dei "punti" della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle "richieste", e dei "motivi" a fondamento delle stesse. Ebbene,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il "capo" della decisione coincide con la parte di essa corrispondente a ciascun reato o a ciascuna azione civile, mentre il "punto" della decisione è rappresentato da ciascuna delle statuizioni in fatto o in diritto aventi una propria autonomia nell'ambitodi un "capo". Le "richieste" definiscono il petitum dell'impugnazione, indicando il contenutodella decisione che dovrebbe essere adottata dal giudice adito , mentre i"motivi" devono giustificare, con argomentazioni in fatto o in diritto, le richieste proposte con l'impugnazione, indicando gli elementi che sono alla base delle censure proposte. Le argomentazioni enunciate con l'atto di impugnazione possono essere integrate anche successivamente, mediante presentazione di "motivinuovi", ai sensi e nei termini dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; l'art.167 disp.att. cod. proc. pen., peraltro, precisa che i motivi nuovi possono riferirsi esclusivamente ai capi o ai punti della decisione già individuati al momentodella presentazione dell'atto di impugnazione (in tal senso, Sez. U, n. 4683del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259: " Dalla lettura combinata delle norme richiamate consegue che l'art. 597, comma1, cod. proc. pen. implica che l'effetto devolutivo non si produce rispetto a tutti i capi o punti della decisione indicati nell'atto di impugnazione, ma soltanto rispetto a quelli che, oltre ad essere indicati, siano anche oggetto di "richieste"determinate e siano sorrette da specifici "motivi". Oltre tali limiti la dimensione dei poteri del giudice di appello non può, in omaggio al principio "tantumdevolutum quantum appellatum " legittimamente dilatarsi . Pienamenterispettosa dei delineati principi è stata la decisione della Corte di appello di ritenere coperti dal giudicato progressivo o interno i capi della decisionenon sorretti né da richieste né da motivi specifici e nemm en o legati da connessionecoessenziale con quelli impugnati considerata l’ autonomia di ciascun reato,come tale oggetto di un distinto rapporto processuale . 4.3.Il quarto ed il quinto motivo, relativ i ai delitt i di estorsione contestato ai capiD), E), F), G), I), L), ed M), non sono fondati. La Corte distrettuale (pagg. 59 e seg. ) , nel ricostruire le condotte contestate, ha messo in evidenza, attraverso punt u ali richiami al compendio probatorio, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall’art.629 cod. pen. ed i n particolare la minaccia e l’ingiusto profitto. Alriguardo ha osservato che è stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in più conversazioni intercettate,a chiarire il carattere volutamente larvato ed indiretto delle minacce esternate per ottenere il paga me nto delle somme costituenti il “ prezzo ” degli acquisti imposti alle singole persone offese , intimorite non solo dal contenuto della proposta formulata per conto dei “ com p agni di Melito”, espressione evocativadel coinvolgimento del clan Amato - Pagano e del controllo sul territorio dallostesso capillarmente esercitato , ma anche dalla presenza tra i latori della stessadi noti esponenti del medesimo clan. Trattasi di argomentazione perfettamente in linea con il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione,oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incuteretimore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanzeconcrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittimae alle condizioni ambientali in cui questa opera. (tra le molte Sez.. 2, n. 19724del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 - 01 Altrettanto corretto è l’inquadramento giuridico dei singoli episodi nel paradigma dell’ estorsione "ambientale" che è configurabile quando l’attività intimidatoria è perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamentepercepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà dellavittima ( cfr. Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 , Neri, Rv. 270175 – 01 ; Sez. 2,n. 53652 del 10/12/2014 , Bonasorta , Rv. 261632 - 01). Quantoal profitto ingiusto , la sentenza impugnata l’ha riten u to integrato a prescinderedel mancato accertamento del valore effettivo della merce acquistata e della sua sproporzione con il prezzo sborsato in relazione all’imposizione dell’acquisto dei gadgets, non frutto di libera determinazione da parte dei commercianti taglieggiati. Anche questa conclusione non s i discosta dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e con di visi dal Collegio in tema di estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapportonegoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti . In tale peculiare ipotesi, pacificamente sussistente nel caso in esame, l'elementodell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittimasia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia elibertà negoziale , essendogli im pedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno Sez. 2, n. 39722 del 12/07/2018, Capogreco, Rv. 273810 – 01 ; Sez. 5 n. 9429 del 13/10/2016 , dep. 2017 , Mancuso,Rv. 269364 – 01 ; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 , Biondo, Rv. 252283 –01). Non si riverbera sulla configurabilità del reato di estorsione la mancata identificazionespecifica delle singole vittime , avendo i Giudici di merito sopperito atale lacuna probatoria con il contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioniaccusatorie del collaboratore Caiazza , convergenti nell’individuare le vittime come tendenzialmente coincidenti con tutte le attività commerciali operativenel territorio di Melito . Interamenteversate in fatto sono le censure relative al reato di estorsione dicui al c apo G) , perpetrat o ai danni del cittadino cinese [OSCURATO:PERSONA] . Lasentenza impugnata ha , con valutazioni conformi alla decisione emessa in esitoal primo g ra do del giudizio, ritenuto accertato che la persona offesa si era determinataad effettuare il pagamento rateale di somme di denaro, non perché versava in stato di errore de terminato dalle false informazioni sulla regolarità edilizia dell’immobile dove esercitava l’attività commerciale, così da credere di adempiere ad un obbligazione legittimamente imposta gli dalla pubblica amministrazione (nel qual caso si sarebbe integrato il reato truffa cd. vessatoria),ma perché coartata nella sua volontà , nei termini richie sti dall’art.629cod. pen., con la prospettazione di un pericolo ( la revoca dell’ autorizzazione edil pagamento di sanzioni amministrative ) il cui verificarsi dipende va , sia pure indirettamente, dagli agenti , tanto da essere stata posta nell'alternativa ineluttabiledi pagare la somma richiestagli , non dal Comune ma dagli “amici” , o diincorrere nel danno minacciato da questi ultimi per conto di un’organizzaz i one dall’evidentecarattere criminale . D’altraparte, il cittadino cinese era stato contatt at o da un vigile urbano che in passato aveva compiut o per conto del clan Pagano - Amato condotte dello stessotipo, aveva accettato di pagare nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e dei complici che non avevanoalcun incarico pubblico , in più rate e per di più in scadenza nei periodi che coincidono con quelle tradizionalmente utilizzate dalla camorra per la riscossionedelle tangenti ai danni ai commercianti ([OSCURATO:PERSONA]) . Tuttequeste circostanze , nel lor o insieme, sono state logicamente ritenute indicative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ceduto alle pressioni ricevute nella convinzione di regolarizzare la pratica urbanistica , ma al fine di evitare conseguenze negative all'attività commerciale prospettategli come superabili soltantodietro il pagamento continuativo di denaro ad un gruppo di individui, gli amici,che non poteva non essere individuato come appartenente alla criminalità camorristica. Ilricorrente ha opposto una diversa ricostruzione , prospettata come l’unica compatibilecon una lettura de l le prove più plausibile , senza tuttavia denunciare vizi o incongruenze idonee a compromettere la tenuta logica dell’ apparato giustificativo posto dalla Corte distrettuale ha fondamento della decisione , ma limitandosi ad un dissenso opinabile, non recepibile nel giudizio di legittimità . 4.4.Il sesto motivo , relativo all'individuazione della violazione più grave su cui operare gli aumenti a titolo di continuazione interna , è inammissibile per carenzadi interesse , sollecitando il ricorrente la correzione di un errore di diritto la cui emenda comporterebbe necessariamente un peggioramento del trattamentosanzionatorio. Inogni caso , il denunciato errore non può essere oggetto del sindacato di cassazioneper la preclusione di cui agli art. 609, comma 2, e 606, comma 3, cod.proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282322 – 01 Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 269748 – 01 che hanno enunciatoil condivisibile principio in forza del quale “ L’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art.609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all’imputato illegale ”. Nella stessa direzione Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818 – 01 che ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con i motivi di appello la questionedell’ erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato). 4.5. I l settimo e l’ottavo motivo , relativi all'aggravante dell’'associazione armata,non sono fondati. Lagiurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in presenza di una organizzazione di tipo mafioso - affinché possa essere configurata la circostanza aggravante del carattere armato, il dettato normativo non postula l'esattaindividuazione delle armi stesse, essendo bastevole l'accertamento - in punto di fatto – della disponibilità di un armamento; tale dato può legittimamente esser e tratto, ad esempio, dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria ( Sez . 2, n. 2159 del 24/11/2023 , dep. 2024 , Casamonica, Rv. 285908 – 05 ; Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep.2023, Seminara, Rv. 284761; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743;Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254). Notoè altresì come - una volta che venga acclarata la disponibilità di armi, daparte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso - la mancanza di una direttadisponibilità delle stesse, in capo al singolo partecipe, non possa valere adescludere la configurabilità della circostanza aggravante a carico dello stesso; èsufficiente, infatti, che il sodalizio - o i singoli aderenti - abbiano la disponibilità di tali strumenti (Sez. 1, n. 4357 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205498); trattasi di una forma di manifestazione del reato associativo, quindi, che è configurabilea carico di ciascun partecipe, che risulti consapevole del possesso di armiad opera degli associati, ovvero che ignori tale dato per colpa (Sez. 2, n. 50714del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo,Rv. 270467; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.261334; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 1, n. 13008del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901). La Corte distrettuale , in sintonia con i ricordati principi, ha desunto la disponibilitàdell’”armamento” da parte del clan “Amato - Pagano” dalle numerose sentenze definitive depositate in atti che “ d imostrano ampiamente che il sodalizio operante dal 2004 sino al 2011 in numerosi quartieri … ave va la disponibilità di armi utilizzate all'occorrenza per il raggiungimento dei fini dell'associazione ovvero per accrescerne l'egemonia e la forza di intimidazione sulterritorio, con conseguente incremento delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano ed evidente piena conoscenza di tal e elemento da partedella collettività e necessariamente degli affiliati ” . Il necessario elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA] è stato, altrettanto plausibilmente,desunto dall’epoca prolungata in cui lo stesso aveva militato nel gruppo, almeno in parte coincidente con quella in cui sono stati consumati crimini efferati di sangue, nonché con il ruolo organizzativo svolto nel settore delle estorsioni implicante necessariamente, per le modalità ese cu tive con cui questeultime erano realizzate, la conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti delladotazione d a parte de l cl a n di una peculiare capacità intimidatoria , talmente efficaceda incutere timore a decine se non a centinaia di commercianti per la concreta possibilità di porre in essere, in caso di necessità , condotte che per essere più efficaci delle minacce verbali esigevano l’uso del più comune strumentodi offesa , ossia le armi da fuoco. 4.6. Il nono ed ultimo motivo , relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , non supera il vaglio di ammissibilità , sollecitando apprezzamenti riservati a i Giudici di merito , che, nell’ esercizio del potere discrezionale concessogli dall’ordinamento con valutazioni conformi, hanno giustificatamente con si derat o recessivi ai fini d ella concessione dell’invocatobenefico tutti gli elementi allegati dalla difesa , invero rimasti privi di addentellati convincenti negli atti di causa, ritenendo ostative la particolare gravità dei reati e la personalità negativa dell’ imputato : [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva sfruttandoil suo ruol o istituziona le , che avrebbe dovuto esercitare a tutela delle impresee degli imprenditori , per agevolare uno dei sodalizi più radicati e te m ibili nelterritorio, ma non aveva nemmeno collaborato nel corso del processo , non si era mostra to pentito , limitandosi , solo nel giudizio di appello , a rendere spontaneedichiarazioni per negare il suo coinvolgimento nei fatti addebitatigli . 5.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 5.1.Il primo motivo non è fondato . Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale (pagg. 64 e seg.), come già chiarito esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] P apa , cui si rinvia, ha esaminato approfonditamente, anche attraverso il richiamo delle argomentazioni sviluppate dal G.u.p., la questione dell’attendibilità , soggettiva ed oggettiva, del collaboratore Caiazza e delle sue propalazioni , evidenziando che quest’ultimo, oltre ad autoaccusarsi di gravissimi reati per i quali non era indagato ed anarrare, in modo così preciso e dettagliato, vicende e personaggi intranei alclan A mato - P agano tanto da consentire la ricostruzione del ruolo ricoperto daogni singolo associato, non aveva motivi di inimicizia o di contrasto con l’odierno ricorrente. Né, d’altra parte, la difesa aveva fatto riferimento all'esistenza di sentimenti di rivalsa o di intenti calunniatori. Correttamente è stato considerato riscontro oggettivo rilevante ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. l’ampia convergenza tra le accuse di Caiazza ed il compendio intercettivo specificamente riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In una delle conversazioni intercettate, riportate nella sentenze di merito,è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a spiegare a [OSCURATO:PERSONA] il suo ruolo nell'ambito della gestione del settore delle estorsioni alle imprese di pompe funebri operanti nel comune di Mugnano,specificando anal i ticamente le somme di denaro mensilmente ricevute delle persone offesea titolo di tangente per conto del clan di appartenenza . 5.2.Il secondo motivo è , invece, fondato. 5.2.1. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta d i applicazione del trattamentosanzionatorio vigente prima della riforma operata con la legge n. 69 del 27 maggio 2015 sul presupposto che la partecipazione di S inistro all’associazione mafiosa , contestat a nella f orma aperta (“a tutt’oggi”) , quindi senza la specificazione del termine finale della condotta , doveva considerarsi perdurante fino alla sentenza di primo grado emessa nel luglio del 2022 , non risultandoin epoca precedente , né l'estinzione della consorteria criminale , né il recessode ricorrente né la sua esclusione dal sodalizio. Quanto allo stato d etentivo del ricorr en te , iniziato con l'arresto del 13 ottobre2014 e protrat tosi ininterrottamente ne gl i anni successivi fino al 2017, esso,prosegue la Corte distrettuale è irrilevante , deponendo per la protrazione della permanenza del vincolo associativo “ la lunga militanza nel clan e la conseguente piena condivisione delle dinamiche associative caratterizzate soventemente da periodi di carcerazione degli affiliati senza rescissione dell’affectiosocietatis con attività di sostegno al sodalizio anche durante la vita intramuraria”. Sul piano giuridico, la Corte distrettuale ha ritenuto inapplicabile "ratione temporis" a S inistro il trattamento sanzionator i o più favorevole previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 - bis cod. pen. prima delle modifiche introdottedalla l. 27 maggio 2015 n. 69 , con conseguente elevazione dell e pene previstedall'art. 416 - bis cod. pen. per quanto riguarda le ipotesi contemplate dal primo e dal secondo comma (con diretto riflesso, ovviamente, sulle fattispecie aggravatedi cui ai commi successivi) , nonostante la prova della "intraneità" al sodalizio sia stata collegata ad episodi e condotte antecedenti all’ entrata in vigore della riforma perché commesse fino all’anno 2014 e, comunque, non successiviall'entrata in vigore della novella. 5.2.2. La questione , invero, ha ricevuto soluzioni difformi nella giurisprudenzadi legittimità . Secondoil più rigido orientamento della giurisprudenza, fatto proprio dalla sentenzaimpugnata, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato siastato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che, in ogni caso, non conseguono automaticamenteal sopravvenuto stato detentivo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez.2-, n. 2709 del 13/07/2018, G uarino, Rv. 274893 - 01, resa in un caso nel qualela Corte, in assenza della prova di cessazione anteriore della condotta, ha ritenutoesattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dallalegge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché quello più mite previsto dal DL 23 maggio 2008, n. 92, vigente alla data dell'arresto dell'imputato; conf., Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio,Rv. 281961 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci unlungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69) . Secondo tale lettura, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta s i sia protratta anchedopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell ’ offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi validae produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso ( Sez. 2 , n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516 - 03, in cui la Corte ha ribadito che, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipomafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso delquale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015 1 n. 69 - , l'applicazione della nuova cornicesanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazionedel recesso spontaneo o provocato ab externo sottolineando come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416 - bìs cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessadel sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico). Un diverso orientamento sostiene , invece, che , in presenza di un reato permanentenel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta"o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenzasi considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusal'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi dellacondotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale ( tra le altre: Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto dì partecipazione ad associazione di tipomafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso delquale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 - ,è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta sì sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque,anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsionisanzionatorie sopravvenute; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv.260511 - 01, in cui si è affermato che, in presenza di un reato permanente nelquale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazionein atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita,la regola dì "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere dì fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale; Sez. 1, n. 37335 del 26/09/2007, Cannella, Rv. 237506 - 01; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 15551 del 04/11/2021, Gallace,Rv. 283384 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmentea tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso,deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenzae se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriorecontestazione da parte del pubblico ministero). 5.2.3. Ritiene il collegio che l'orientamento più rigoroso non possa essere condiviso perché finisce per introdurre una presunzione "assoluta" di permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado , di dubbia legittimità costituzionaleper l’evidente contrasto con il principio di cui all’art. 27, comma 1, Cost.e che vada, invece , preferito l’orientamento più garantista. Algiudice non può essere sottratta la valutazione circa la effettività della persistenza del vincolo associativo dalla data dell'accertamento dei fatti sino a quella (convenzionalmente individuata) della sentenza di primo grado, né , correlativamente,la pubblica accusa può essere esonerata dall'onere di provare i fatti indicativi di tale protrazione della condotta. Quandodunque la persistenza del vincolo assoc iativo in epoca successiva allanovella che ha introdotto il trattamento sanzionatorio peggiorativo sia stat a , come nel caso in esame , espressamente contestat a con puntual i e specific he censure,la Corte di appello è tenuta ad esaminare la questione muoven
Sentenza Cassazione n. 26874/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris