CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento delne bis in idem tra i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna pronunciate nei suoiconfronti:1. sentenza del Tribunale di Napoli del 20 maggio 2020, confermata con sentenza del 5marzo 2021 della Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 24 novembre 2021, di condannaper il reato di cui all'art 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso tra il 2007 ed il maggio2008;2. sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15 aprile 2021, irrevocabile il 24 maggio2022, che riforma la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 marzo 2019, di condanna per ilreato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso tra settembre 2012 ed aprile 2013con condotta perdurante;3. sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 aprile 2021, irrevocabile il 16dicembre 2022, che riforma la sentenza del Tribunale di Napoli dell'11 luglio 2019, dicondanna per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso da agosto2013 fino a luglio 2014;4. sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29 gennaio 2021, irrevocabile l’8 luglio2022, di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2019, di condannaper il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso da settembre 2017 fino al 18aprile 2018.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che:-per quanto riguarda il rapporto tra il reato oggetto della sentenza n. 1 e gli altri, il ne bis inidem era stato già escluso dal giudice della cognizione;-per quanto riguarda il rapporto tra il reato della sentenza n. 3 e gli altri, nel caso del reatodella sentenza n. 3 [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] in quantoacquirente abituale di essa;-per quanto riguarda il rapporto tra il reato della sentenza n. 2 e quello della sentenza n. 4,nel primo [OSCURATO:PERSONA] era soltanto partecipe alle dipendenze del capo dell’associazione, che eraAntonio Ciccarelli, nella seconda era il capo in proprio ed aveva organizzato l’associazionesulla base di una operatività diversa diventando il monopolista della fornitura delle piazze dispaccio in ragione del suo rapporto con gli importatori di sostanza stupefacente.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, conriferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 1 e gli altri, la motivazione omette divalutare il merito dei fatti accertati in sentenza e non considera che le associazioni sipongono in rapporto di continenza trattandosi sempre della stessa associazione, cui ilricorrente aveva aderito da giovane, e della quale aveva ingrandito il giro di affari; conriferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 3 e gli altri, la diversità del ruolo rivestitonell'associazione non è sufficiente a giustificare la ricorrenza o meno della preclusioneprocessuale; per come era stata formulata la contestazione nel processo n. 2, la condannasi estende temporalmente fino a marzo 2019, periodo che copre anche la contestazione delreato oggetto della sentenza n. 4, che recepisce tutte le fonti di prova del processo n. 1 e diquello n. 3.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnataacquirente nel reato della sentenza n. 3; partecipe in quello della sentenza n. 2; capo inquello della sentenza n. 4), che però non è un criterio dirimente ai fini della identità odiversità dei reati.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto1. Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, è infondato.1.1. Il ricorso deduce che, con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 1 egli altri reati per cui è stato condannato, la motivazione omette di valutare il merito dei fattiaccertati in sentenza e non considera che le associazioni si pongono in rapporto dicontinenza.L’argomento è inammissibile.La questione dell’esistenza della violazione del divieto di bis in idem tra il reato dellasentenza n. 1 e gli altri reati per cui era stato già condannato il ricorrente era stata propostadal ricorrente nel giudizio di cognizione, e decisa dal giudice della cognizione con decisioneche il ricorrente ha attaccato, in modo infruttuoso, nel ricorso per cassazione contro lasentenza di condanna.Nella sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 5547 del 24/11/2022, che ha respinto ilricorso per cassazione contro la condanna n. 1, il giudice di legittimità si è pronunciatoespressamente sulla questione della sussistenza del ne bis in idem tra il reato dellacondanna n. 1 ed i precedenti reati per cui il ricorrente era stato già condannato e scrive: “Ilprimo motivo del ricorso è genericamente proposto per questioni di fatto rispetto allaincensurabile risposta data dalla sentenza alle medesime questioni proposte in appello cheha affermato la radicale diversità dei fatti oggetto dei distinti giudizi (v. pg. 10 e ss. dellasentenza impugnata). In tal senso ha ribadito la non sovrapponibilità dei due gruppiassociativi oggetto dei distinti procedimenti, considerata anche la relativa distinta fasetemporale di riferimento (2007/2008 per quello presente e 2013/2014 per quello che ha datoluogo alla sentenza di condanna nel 2019) e giudicando irrilevante - e comunquesostanzialmente infondata - l'argomentazione fondata sulla medesimezza del compendioprobatorio. In particolare, quanto alla diversità dei gruppi associativi la Corte annota chequello oggetto del presente processo pertiene al gruppo criminale di stampo familiare ed èrelativo a condotte tenute tra il 2007 e 2008 mentre quello per il quale si invoca il divieto inparola riguarda la partecipazione del ricorrente al gruppo di stampo camorristico guidatoprima dal Ciccarelli, e dopo l'arresto di questi dal Sautto, che non risulta affatto laprosecuzione del primo contesto criminale in cui ha operato il ricorrente manifestandopiuttosto la progressione criminale di questi verso contesti criminali ben più ampi e pericolosiconnotati anche da ramificazioni internazionali”.Ne consegue che, con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 1 e gliulteriori reati di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 per cui il ricorrente era già statocondannato con le altre sentenze, la questione, essendo stata proposta nel giudizio dicognizione, è coperta dal giudicato sulla sentenza di condanna, e non può essere ripropostadavanti al giudice dell’esecuzione, che sul punto è stato indebitamente incardinato.1.2. Con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 3 ed i reati oggetto dellesentenze n. 2 e 4, il ricorso deduce che la diversità del ruolo rivestito dal ricorrentenell'associazione non è sufficiente a giustificare la ricorrenza o meno della preclusioneprocessuale.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logicodell’ordinanza impugnata, che afferma la diversità dei reati in ragione, non del ruolo rivestitodal ricorrente nelle associazioni finalizzate allo spaccio, ma in ragione della diversità a montetra le associazioni. L’associazione oggetto della sentenza n. 3 è, infatti, l’associazioneriferibile come vertice a tale [OSCURATO:PERSONA], operante nell’importazione di cocainadall’Olanda, di cui erano partecipi soggetti sudamericani attivi quali referenti del cartellocolombiano fornitore dello stupefacente, e soggetti che avevano il compito di assemblare iforni elettrici all’interno dei quali il denaro spedito in Colombia veniva occultato.E' stato già evidenziato trattarsi di una associazione strutturalmente diversa, perpartecipi, ambito territoriale di operatività e modalità di condotta criminale, rispetto a quellache operava nella gestione della piazza di spaccio a Caivano, e per cui il ricorrente è statocondannato con le sentenze nn. 2 e 4, a prescindere dal fatto che possano essereparzialmente in comune le fonti di prova dei reati, comunanza delle fonti di prova che non èun criterio decisivo per affermare l’identità o diversità del fatto.Se, infatti, “ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità delfatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione delreato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona” (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005,P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 - 01), nel caso in esame siamo in presenza difattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle rispettive componentistrutturali, argomento con cui il ricorso non si confronta.1.3. Con riferimento ai reati delle sentenze nn. 2 (associazione il cui capo è Ciccarelli) e4 (associazione il cui capo è [OSCURATO:PERSONA] stesso), il ricorso deduce che, per il modo in cui era stataformulata la contestazione nel processo n. 2 (“fatto commesso tra settembre 2012 ed aprile2013 con condotta perdurante”), la condanna si estende temporalmente fino a marzo 2019,periodo che copre anche la contestazione del reato oggetto della sentenza n. 4. La diversitàdel ruolo di partecipe nel reato della sentenza n. 2, e capo nel reato della sentenza n. 4, nonsarebbe sufficiente a giustificare la diversità tra le due organizzazioni, entrambi operantinella gestione dello spaccio al [OSCURATO:PERSONA] di Caivano.L’argomento è infondato.Le due sentenze hanno avuto ad oggetto periodi storici diversi (il 2012-2013 nellasentenza n. 2; il 2017-2018 nella sentenza n. 4). Il ricorso deduce, però, che la differenzatemporale è assorbita dalla contestazione aperta del reato n. 2 che, poiché la sentenza dicondanna in primo grado è stata pronunciata soltanto il 14 marzo 2019, data di chiusuradella contestazione, finisce per assorbire completamente anche il periodo oggetto dellasentenza n. 4.Questo argomento è infondato, atteso che, nella valutazione dell’idem factum, “si devefare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma ancheall'effettivo contenuto dell'accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardatoun'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione”(Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077 – 01).Va anche aggiunto, poi, che la circostanza era stata considerata nella motivazionedell’ordinanza impugnata, che non ha fondato la propria valutazione di diversità del fattosoltanto sulla diversità temporale tra i periodi scrutinati dalle due sentenze di condanna e suldiverso ruolo assunto dal ricorrente,ma ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, è emerso che dopo l’arresto di Ciccarelli, avvenuto nell’anno 2015,smercio di cocaina nel [OSCURATO:PERSONA] di Caivano ed era diventato il fornitore delle piazze dispacc io , r iuscendo con i l tempo a d iventare una sor ta d i monopo l is tane l l ’approvv ig ionamento e ne l la fo rn i tu ra de l lo s tupefacente .Questa motivazione, che ha distinto tra le due organizzazioni criminali - aventi incomune il medesimo territorio ed, in parte, i partecipi, ma caratterizzate da un diverso verticee da diverse modalità operative in concreto - è coerente con la giurisprudenza di legittimitàche, in contesto di delitti associativi, ha escluso la sussistenza del bis in idem quando siaritenuta “l'autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi” (Sez. 6, n. 32058 del11/09/2025, Maruca, Rv. 288634 – 01). Essa, pertanto, nel valorizzare l’elementodecisionale e le diverse modalità operative conseguenti ai rapporti privilegiati di [OSCURATO:PERSONA] con ifornitori che avevano consentito alla stessa di effettuare un salto di qualità nella gestionedelle piazze di spaccio, non contiene fratture logiche, ed è scevra da elementi di manifestaillogicità o contraddittorietà.Ne consegue che, anche su questo punto, l’ordinanza impugnata resiste alle censureche le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]