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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 21322/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19374-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] interinali R.G.N. 19374/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 32/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 170/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al Tribunale di Potenza per sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità di numerosi contratti di somministrazione a tempo determinato, stipulati dall’ottobre 2005 al dicembre 2013, con diverse agenzie e tutti presso la [OSCURATO:PERSONA] srl, operante nell’indotto FIAT, con conversione del rapporto con la utilizzatrice e risarcimento dei danni.

2. Nel contraddittorio delle parti, l’adito giudice respingeva la domanda rilevando la fondatezza dell’eccezione di decadenza, sollevata dalla società convenuta, con riferimento a tutti i contratti stipulati tra le parti ad eccezione dell’ultimo rispetto al quale non era spirato il termine decadenziale; respingeva, inoltre, l’eccezione di carenza di interesse per essere stato nelle more instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia interinale; nel merito, riteneva legittimo l’ultimo contratto del 12 dicembre 2012 essendo stata documentalmente provata la ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione.

3. Sul gravame del lavoratore la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine di cui al contratto di somministrazione del dicembre 2012 e, per l’effetto, convertiva il rapporto e dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 12.12.2012, con condanna della società al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

4. I giudici di seconde cure, in sintesi, a fronte della causale indicata (“l’azienda ricorre alla somministrazione in conseguenza del perdurare della crisi di mercato… che non consente di fare fronte all’andamento discontinuo e non programmabile delle commesse, caratterizzate da forti picchi e continui cali produttivi”) rilevavano che la durata annuale del contratto di somministrazione appariva in conflitto con l’esigenza della temporaneità produttiva indicata come ragione giustificativa della somministrazione e che la raggiunta prova del calo di produzione verificata nel 2013 non era assolutamente rilevante per ritenere la legittimità del contratto.

5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] srl cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte distrettuale rilevato che, dalla documentazione prodotta, risultava provato l’andamento discontinuo del mercato automobilistico che aveva causato l’arrivo di commesse connotate dalla discontinuità.

Con conseguenti picchi e cali produttivi.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, con riferimento all’art. 41 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale messo in discussione le scelte imprenditoriali della società entrando nel merito di valutare le ragioni di una scelta produttiva piuttosto che di un'altra.

4. Il primo motivo è inammissibile.5.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).

6. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato, ha ritenuto non dimostrata la rispondenza tra la causale enunciata e la situazione di fatto, evidenziando gli elementi, anche di natura presuntiva, attraverso i quali ha considerato la non legittimità del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale ed impresa utilizzatrice con incidenza dei relativi vizi sul contratto individuale di lavoro.

7. In particolare, la Corte distrettuale ha specificato che, ai fini della prova sull’andamento altalenante delle commesse, caratterizzato da forti picchi e continui cali, occorreva dimostrare che nel dicembre 2012 si era verificato un incremento della produzione, cui non era possibile far fronte con il normale organico, di talché la raggiunta prova del calo di produzione verificatasi nel 2013 non era assolutamente rilevante ai fini della legittimità della ragione giustificativa della somministrazione.

8. Va s ottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (Cass. n. 16467/2017).

9. L e censure formulate nel motivo, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, invece, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019): in quanto tali sono inammissibili.

10. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

11. Sotto il profilo formale della articolat a censura, è opportuno precisare che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cass. n. 11167/2022).

12. Orbene, in primo luogo, deve evidenziarsi che l’art. 41 della Costituzione, che testualmente recita “L’iniziativa economica priva è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, non riconosce un diritto inviolabile, al pari di quelli attribuiti alle libertà civili(art. 13 Cost.), proprio per la riserva di legge di cui al terzo comma e, quindi, non può essere ritenuta una disposizione di immediata applicazione, avendo la Consulta precisato che “l’apprezzamento del concreto interesse sociale da soddisfare attiene almerito riservato al legislatore ed è sottratto al sindacato della Corte Costituzionale, che va contenuto in limiti di legittimità” (Corte Cost. sent. n. 30 del 1965).

13. In secondo luogo, a prescindere dal suddetto rilievo formale, va precisato che, in ognicaso, i giudici di seconde cure non hanno operato un sindacato tecnico sulle scelte imprenditoriali, vietato dall’art. 41 Cost., ma si sono limitati unicamente a valutare la veridicità e/o la pretestuosità della causale addotta, sottolineando che, di quanto riportato nella clausola, non era stata data, da parte della società, completa dimostrazione ai fini della sua legittimità.

14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19374-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] interinali R.G.N. 19374/2019 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 32/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 170/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al Tribunale di Potenza per sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità di numerosi contratti di somministrazione a tempo determinato, stipulati dall’ottobre 2005 al dicembre 2013, con diverse agenzie e tutti presso la [OSCURATO:PERSONA] srl, operante nell’indotto FIAT, con conversione del rapporto con la utilizzatrice e risarcimento dei danni. 2. Nel contraddittorio delle parti, l’adito giudice respingeva la domanda rilevando la fondatezza dell’eccezione di decadenza, sollevata dalla società convenuta, con riferimento a tutti i contratti stipulati tra le parti ad eccezione dell’ultimo rispetto al quale non era spirato il termine decadenziale; respingeva, inoltre, l’eccezione di carenza di interesse per essere stato nelle more instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia interinale; nel merito, riteneva legittimo l’ultimo contratto del 12 dicembre 2012 essendo stata documentalmente provata la ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione. 3. Sul gravame del lavoratore la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine di cui al contratto di somministrazione del dicembre 2012 e, per l’effetto, convertiva il rapporto e dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 12.12.2012, con condanna della società al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. 4. I giudici di seconde cure, in sintesi, a fronte della causale indicata (“l’azienda ricorre alla somministrazione in conseguenza del perdurare della crisi di mercato… che non consente di fare fronte all’andamento discontinuo e non programmabile delle commesse, caratterizzate da forti picchi e continui cali produttivi”) rilevavano che la durata annuale del contratto di somministrazione appariva in conflitto con l’esigenza della temporaneità produttiva indicata come ragione giustificativa della somministrazione e che la raggiunta prova del calo di produzione verificata nel 2013 non era assolutamente rilevante per ritenere la legittimità del contratto. 5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] srl cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte distrettuale rilevato che, dalla documentazione prodotta, risultava provato l’andamento discontinuo del mercato automobilistico che aveva causato l’arrivo di commesse connotate dalla discontinuità. Con conseguenti picchi e cali produttivi. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, con riferimento all’art. 41 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale messo in discussione le scelte imprenditoriali della società entrando nel merito di valutare le ragioni di una scelta produttiva piuttosto che di un'altra. 4. Il primo motivo è inammissibile.5. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 6. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato, ha ritenuto non dimostrata la rispondenza tra la causale enunciata e la situazione di fatto, evidenziando gli elementi, anche di natura presuntiva, attraverso i quali ha considerato la non legittimità del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale ed impresa utilizzatrice con incidenza dei relativi vizi sul contratto individuale di lavoro. 7. In particolare, la Corte distrettuale ha specificato che, ai fini della prova sull’andamento altalenante delle commesse, caratterizzato da forti picchi e continui cali, occorreva dimostrare che nel dicembre 2012 si era verificato un incremento della produzione, cui non era possibile far fronte con il normale organico, di talché la raggiunta prova del calo di produzione verificatasi nel 2013 non era assolutamente rilevante ai fini della legittimità della ragione giustificativa della somministrazione. 8. Va s ottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (Cass. n. 16467/2017). 9. L e censure formulate nel motivo, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, invece, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019): in quanto tali sono inammissibili. 10. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 11. Sotto il profilo formale della articolat a censura, è opportuno precisare che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cass. n. 11167/2022). 12. Orbene, in primo luogo, deve evidenziarsi che l’art. 41 della Costituzione, che testualmente recita “L’iniziativa economica priva è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, non riconosce un diritto inviolabile, al pari di quelli attribuiti alle libertà civili(art. 13 Cost.), proprio per la riserva di legge di cui al terzo comma e, quindi, non può essere ritenuta una disposizione di immediata applicazione, avendo la Consulta precisato che “l’apprezzamento del concreto interesse sociale da soddisfare attiene almerito riservato al legislatore ed è sottratto al sindacato della Corte Costituzionale, che va contenuto in limiti di legittimità” (Corte Cost. sent. n. 30 del 1965). 13. In secondo luogo, a prescindere dal suddetto rilievo formale, va precisato che, in ognicaso, i giudici di seconde cure non hanno operato un sindacato tecnico sulle scelte imprenditoriali, vietato dall’art. 41 Cost., ma si sono limitati unicamente a valutare la veridicità e/o la pretestuosità della causale addotta, sottolineando che, di quanto riportato nella clausola, non era stata data, da parte della società, completa dimostrazione ai fini della sua legittimità. 14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu
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